Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12589 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.N., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gonzaga

37, presso il sig. Salvatore Battaglia, rappresentata e difesa

dall’avv. Di Francesco Olindo giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta del 27

dicembre 2006, nella causa iscritta al n. 84/2006 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 febbraio 2010 dal relatore, cons. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona dell’avvocato

generale, dott. IANNELLI Domenico, che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. M.N. ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 27 dicembre 2006, con il quale la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato il ricorso per equa riparazione da lei proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per la violazione del termine ragionevole di durata del giudizio di separazione personale dei coniugi, promosso dal marito davanti al Tribunale di Agrigento nel 1996 e definito in primo grado con sentenza del 13 ottobre 2003, impugnata con atto di appello del 9 gennaio 2004, dichiarato inammissibile con sentenza del 27 dicembre 2004;

1.1. il Ministero della Giustizia intimato ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. il primo motivo, riguardante la dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso per equa riparazione in quanto tardivamente proposto, appare inammissibile per carenza d’interesse, in quanto cade su di un punto non decisivo della statuizione impugnata, avendo comunque la Corte di appello deciso sul merito della controversia;

2. analogamente deve ritenersi in ordine al secondo motivo, nella parte in cui si censura l’avvenuta rilevazione d’ufficio della tardivita’ della domanda di equa riparazione; il secondo motivo appare inammissibile anche nella parte in cui si contesta la rilevabilita’ d’ufficio della mancanza del danno, risultando la censura non attinente a quanto deciso con il decreto impugnato, che si e’ pronunciato solo sull’inesistenza della violazione del termine ragionevole di durata del processo;

3. anche il terzo motivo appare inammissibile, in quanto i quesiti formulati non sono attinenti alle ragioni poste a base della decisione impugnata, avendo la Corte di appello rilevato, con statuizione non censurata alla luce dei quesiti formulati, che quasi tutte le udienza sono state rinviate su richiesta delle parti, senza opposizione dell’altra, e che non sono stati ravvisati comportamenti dilatori imputabili all’ufficio, posto che i pochi rinvii effettuati su impulso di questo sono stati disposti a causa della necessita’ di garantire l’effettivita’ del contraddittorio e di consentire alle parti di articolare richieste istruttorie e controdeduzioni, anche in relazione a circostanze sopravvenute assolutamente rilevanti ai fini della decisione; inoltre la ricorrente non ha illustrato – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile alla fattispecie ratione temporis – il motivo di censura attinente al dedotto vizio di motivazione con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale si e’ affermato che la motivazione era omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione l’ha resa inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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