Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12589 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.18/05/2017),  n. 12589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16932-2015 proposto da:

IREN GESTIONI ENERGETICHE SPA (già CAE AGMA ENERGIA SPA), in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio

dell’avvocato, MARIA TERESA BARBANTINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ENRICO SIBOLDI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALI C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREIFTI

INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato;

1. che la Corte di appello di Genova, pronunziando sull’appello dell’INPS, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione di Iren Gestioni Energefiche s.p.a. avverso l’avviso di addebito avente ad oggetto crediti INPS per contributi dovuti a titolo di cigs, cigo e mobilità, oltre sanzioni civili ed accessori;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società sulla base di quattro motivi;

2.1. che l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI s.p.a. (Società di cartolarizzazione dei crediti INPS), ha resistito con tempestivo controricorso;

2.2. che parte ricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO:

3. che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., per avere il giudice di appello respinta la eccezione di giudicato avanzata dalla società sul rilievo che la sentenza n. 1859/2007 del Tribunale di Genova – passata in giudicato – intervenuta tra INPS e Cae Amga Energia s.p.a. (ora Iren Gestioni Energetiche s.p.a.) aveva affermato non dovuti dalla società i contributi per cigs, cigo e mobilità in relazione al periodo luglio 2001/maggio 2005;

3.1. che in merito alla pretesa espansività del giudicato rappresentato dalla citata sentenza n. 1859/2007 del Tribunale di Genova, occorre rilevare come la decisione appellata, nel richiamare quest’ultima pronunzia, ha puntualizzato che essa non contiene accertamenti di fatto o di diritto su clementi qualificanti il debitore destinati, per loro natura, a proiettarsi nel futuro ad assumere carattere pregiudizialmente ai fini dell’individuazione della regola giuridica disciplinante quella clic è, naturalmente, un’obbligazione di durata; il giudice di appello ha ulteriormente precisato che la pronunzia in oggetto non si occupava di alcuno di tali profili limitandosi ad operare una mera interpretazione analogica della norma “estendendo alle società a prevalente partecipazione pubblica… l’esenzione dal pagamento dei contributi ancorchè espressamente previsto dall’art. 3 cit. per le sole “imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato”” (v. sentenza pagg. 11 e 12);

3.2. che tali affermazioni, ed in particolare il rilievo che la sentenza n. 1859/2007 non conteneva alcun accertamento in fatto in diritto qualificante la società per il profilo di interesse, non risultano adeguatamente contrastate da parte ricorrente la quale, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, omette di trascrivere il contenuto della richiamata pronunzia n. 1859/2007 onde dar modo a questa Corte di verificare ex adis che tale pronunzia implicava effettivamente una qualificazione della Cae Amga Energia s.p.a. (ora Iren Gestioni Energetiche s.p.a.) quale impresa industriale di ente pubblico agli effetti dell’applicazione del D.Lgs. C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3;

3.3. che a tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del motivo il quale risulta peraltro infondato nel merito alla luce della giurisprudenza di questa Corte resa in fattispecie analoga a quella in esame (v. Cass. n. 7981 del 2016);

4. che il secondo motivo di ricorso, con il quale deducendosi plurime violazioni di norme di diritto, si censura la decisione impugnata per avere ritenuto dovuti i contributi per cigs e cigo e il terzo motivo di ricorso, con il quale, deducendosi violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 14, si censura la decisione per avere affermato la sussistenza dell’obbligo al pagamento del contributo per mobilità, sono manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre, Cass. ord. n. 9185 del 2015, sent n. 14847 del 2009, n. 5816 del 2010, n. 19087, n. 20818, n. 20819, n. 22318, n. 27513 del 2013, n. 14089, n. 13721 del 2014) la quale ha ripetutamente affermato che le società a capitale misto (tra le quali, per come pacifico, è annoverabile la società odierna ricorrente) aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità;

4.1. che, in particolare, è stato ritenuto che non può incidere, a questi fini, la definizione di “organismo di diritto pubblico” dettata dall’ordinamento comunitario, in materia di servizi pubblici, nella quale sono compresi gli organismi dotati di personalità giuridica – finanziati dallo Stato o da enti pubblici o la cui gestione è sottoposta al controllo pubblico – istituiti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale “non aventi carattere industriale o commerciale” (cfr. direttiva CEE n. 50 del 1992, cit., recepita con D.Lgs. n. 157 del 1995), poichè la materia qui in esame riguarda esclusivamente le imprese “industriali” degli enti pubblici o dello Stato ai fini della esenzione dai contributi per la cassa integrazione e la mobilità (così Cass. n. 5816/ 2010 e Cass., n. 20818/2013, citt.; v. pure Cass. sez. Un., n. 5491/2014);

4.1 che, non scalfisce la validità delle su esposte considerazioni l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali;

4.2 che, in particolare, come chiarito da Cass. n. 7332 del 2017, ciò che sembra dirimente è che, in ogni caso, abbia o meno natura innovativa il disposto del D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 10, asserzione quest’ultima già confutata da precedenti decisioni di questa Corte (v. Cass. ord. 12 maggio 2016, n. 9816; Cass. 31 dicembre 2015, n. 26202; Cass., 29 dicembre 2015, n. 26016, e numerose altre, secondo cui non è dato in ferire dall’art. 10, su citato e dal D.Lgs. cit. art. 20, – che definisce il campo di applicazione delle norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale senza far riferimento alle imprese a capitale in parte o totalmente pubblico – che in precedenza le società a capitale misto non erano soggette alla contribuzione per cassa integrazione ordinaria e straordinari) -, l’intervento successivo operato dal legislatore con la legge di stabilità del 2015 ha comunque ripristinato il D.Lgs. del CpS n. 869 del 1947, art. 3, espressamente escluso dalla disposizione abrogatrice contenuta nell’art. 46;

4.3 che, pertanto, dagli interventi legislativi del 2015 non possono trarsi elementi che inducano ad un ripensamento della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligo contributivo per cassa integrazione guadagli ordinaria e straordinaria delle società il cui capitale sia parzialmente detenuto da un soggetto pubblico;

5. che il quarto motivo di ricorso con il quale, deducendosi plurime violazioni di legge, si censura la decisione per avere respinto la domanda di annullamento c/o riduzione delle sanzioni civili nonchè degli interessi e degli accessori, è manifestamente infondato;

5.1. che il giudice di appello ha respinto la domanda della società di essere assolta dal pagamento delle sanzioni aggiuntive sul rilievo che queste costituiscono una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale del danno cagionato all’ente previdenziale; che parimenti ha escluso il diritto alla riduzione delle somme aggiuntive, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10, e dell’art. 116, comma 15, lett. a), in quanto tali previsioni condizionano comunque la riduzione delle sanzioni al pagamento dei contributi nel termine fissato dagli enti impositori;

5.2 che la decisione in tema di sanzioni è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale ha ritenuto che non è consentita nessuna indagine sull’elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell’esclusione o della riduzione di tale obbligo, neanche ove l’omissione sia indotta da interpretazioni giurisprudenziali o amministrative più favorevoli allo stesso debitore (v., anche Cass. n. 5088 del 1995 e n.. 16093 del 2014);

5.3. che, inoltre, costituisce orientamento costante di questa Corte l’affermazione che l’applicazione in misura ridotta delle sanzioni, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10 e comma 15 lett. a), è ancorata espressamente al pagamento dei contributi nel termine fissato dagli enti impositori, circostanza pacificamente non verificatasi (Cass. n. 27513 del 2013, n. 25386 del 2014,. n. 13170 del 2016 ord. n. 4077 del 2016, Cass. n. 17654 del 2009);

5.4. che la richiesta di esonero dal pagamento di sanzioni ed interessi formulata ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 13, questione non specificamente trattata dal giudice di appello risulta inammissibile alla luce del costante insegnamento) di questa Corte Suprema (cfr., Cass. n. 20518 del 2008, n. 14590 del 2005) secondo il quale ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento) di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa;

5.5. che,invero, parte ricorrente si è sottratta a tale onere posto che non ha specificato se ed in quali termini aveva formulato la richiesta di applicazione dell’art. 116, comma 13 L. cit. implicante l’accertamento di fatto relativo al tardivo pagamento dei contributi;

6. che in base alle considerazioni che precedono, applicato l’art. 360 – bis c.p.c., n. 1, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

7. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese di lite che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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