Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12589 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24613/2011 proposto da:

F.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente della Regione e legale rapppresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO MARINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO CALLA’,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 377/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/04/2011 R.G.N. 1307/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato ASSENNATO SILVIA per delega Avvocato ASSENNATO

GIUSEPPE SANTE;

udito l’Avvocato COREA ULISSE per delega Avvocato MARINI FRANCESCO

SAVERIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento ricorso

principale rigetto ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Aosta, con sentenza depositata in data 4/3/2010, dichiarò improcedibile per intervenuta decadenza ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 326 del 2003, la domanda proposta da F.N. nei confronti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, avente ad oggetto l’accertamento negativo del diritto della Regione convenuta di ripetere le somme percepite dalla ricorrente a titolo di assegno mensile di invalidità ex lege n. 118 del 1971, nel periodo compreso tra la data del provvedimento di revoca della provvidenza (11/2/2000) e quella della sospensione dell’erogazione (1/2/2008). Respinse la domanda riconvenzionale proposta dalla Regione Autonoma volta ad ottenere la restituzione delle somme erogate.

2. – Con sentenza depositata in data 11/4/2011, la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dalla Regione Valle d’Aosta e ritenuto assorbito l’appello incidentale della F. in ordine alla decadenza D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42, ha rigettato le domande proposte dalla F. ed ha invece accolto la domanda riconvenzionale proposta dall’appellante: per l’effetto, ha condannato l’assistita a restituire alla Regione la somma di Euro 23.416,51, oltre interessi legali, e ha compensato le spese di entrambi gradi del giudizio.

2.1. – La Corte ha precisato, in punto di fatto, che il diritto della F. all’assegno mensile era stato riconosciuto con decorrenza dal 23/9/1986 ed era stato accertato, quanto al requisito sanitario, sulla base dei parametri previsti dalla disciplina precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 509 del 1988, che, con l’art. 9, ha fissato a partire dal 12/3/1992 – data di entrata in vigore della tabella delle invalidità approvata con D.M. 5 febbraio 1992 – nel 74% la soglia necessaria per il riconoscimento della provvidenza.

2.2. – Ha quindi ritenuto, in punto di diritto, che la nuova disciplina non comporta automaticamente la caducazione del beneficio, ai sensi di quanto dispone l’art. 9 del D.Lggs. cit.; tuttavia, ha affermato che, ove intervenga un regolare procedimento di revisione, la nuova valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il beneficio deve essere effettuata sulla base della nuova disciplina, e quindi non più sulla base del precedente parametro del 67%, bensì del nuovo limite costituito dal 74%. In conseguenza, ha ritenuto ripetibili i ratei erogati all’assistita dal giorno successivo alla visita di verifica fino al giorno di sospensione della prestazione.

Infine, ha ritenuto assorbite tutte le altre questioni, compresa quella relativa alla decadenza D.Lgs. n. 269 del 2003, ex art. 42, comma 3.

3.- Contro la sentenza, la F. propone ricorso per cassazione, sostenuto da un unico complesso motivo. La Regione Autonoma Valle d’Aosta resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, poi illustrati da memoria. La ricorrente principale si difende dal ricorso incidentale con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, L. n. 118 del 1971, art. 13 e del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 9, comma 1 e art. 2, comma 1, nonchè il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. In sintesi, ritiene che la Corte abbia erroneamente interpretato ed applicato le norme citate, senza considerare che l’assegno di invalidità le era stato riconosciuto in forza della L. n. 118 del 1971, art. 13, che prevedeva ai fini dell’attribuzione dell’assegno di invalidità una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai 2/3;

che l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. cit., che ha elevato al 74% la detta riduzione, non poteva spiegare efficacia retroattiva in considerazione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, che fa salvi i diritti acquisiti dei cittadini che già beneficiano dell’assegno mensile o che alla data del 12/3/1992 (data di entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 2 dello stesso decreto legislativo) hanno già ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari. Tale interpretazione si imponeva, secondo la parte ricorrente, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/1995 ed era stata ribadita anche da questa Corte con la decisione del 23 dicembre 2010, n. 26091.

2. – Il ricorso incidentale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, espressamente definito come “condizionato” nel corpo dell’atto, è fondato sulla violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, nonchè sulla nullità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto assorbita la questione della decadenza dal diritto di contestare la revoca. Reputa infatti che la Corte, nel momento in cui è entrata nel merito della questione interpretativa dell’art. 9 del D.Lgs. cit., ha sostanzialmente rigettato in senso sfavorevole ad essa ricorrente incidentale la questione relativa alla decadenza. Invece, la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi preliminarmente sulla detta questione, avente carattere preliminare e assorbente rispetto alle altre domande, involgendo la stessa potestas iudicandi del giudice.

3. – In via preliminare deve darsi atto dell’ammissibilità del ricorso principale, dal momento che nello stesso sono chiaramente enucleati i motivi di ricorso, veicolati attraverso il corretto riferimento al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. e l’indicazione delle affermazioni della Corte territoriale in contrasto con l’interpretazione propugnata delle norme indicate nell’intestazione del motivo.

4. – Nel merito, invece, il ricorso è infondato.

4.1. – Già con sentenza del 19 novembre 2003, n. 17551, questa Corte ha affermato che, in tema di assegno mensile di invalidità civile previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, la revoca per il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di esistenza comporta l’estinzione del diritto medesimo; di conseguenza, per il ripristino dell’assegno, per il quale occorre una nuova domanda amministrativa e l’instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo, le condizioni di esistenza del diritto vanno verificate con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso (anche se identico nel contenuto)., da quello estinto per revoca.

4.2. – Nel caso deciso con l’indicata sentenza, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile alla domanda di ripristino la minore percentuale della riduzione della capacità lavorativa prevista dalla L. n. 118 del 1971, art. 13 e non quella prevista del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 9, vigente al momento della presentazione della nuova domanda. In particolare, la Corte ha rilevato che il riferimento fatto dalla difesa della parte privata al D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 9, comma 2, era del tutto inconferente, poichè questa norma, diretta a regolare solo situazioni transitorie, tiene ferma la minore percentuale di invalidità prevista dalla legislazione precedente, oltre che per gli invalidi che avevano già ottenuto l’assegno, anche per gli invalidi che avevano in corso il procedimento e che avevano già ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario al momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale.

Diversa era, invece, la fattispecie oggetto del ricorso, in cui si controverteva del diritto della parte di ottenere il ripristino dell’assegno revocato dall’ente previdenziale in epoca successiva all’entrata in vigore della tabella delle invalidità, approvata con decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, ai sensi del D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509, art. 2.

5. – Del tutto simile è il caso in esame. Qui la revoca è stata disposta, come emerge dalla sentenza impugnata senza che vi siano contestazioni sul punto, a seguito di visita medica di verifica del 10/2/2000, da cui è emerso un grado di invalidità inferiore al 74%, ovvero al coefficiente previsto dal decreto legislativo.

Erroneamente la parte assume che deve esserle applicata la soglia più bassa (due terzi) prevista dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, vigente all’epoca della prima domanda.

Come è stato affermato nel precedente citato (cui sono seguite numerose altre decisioni tutte convergenti nello stesso senso: v.

Cass., 24 febbraio 2015, n. 3688; Cass., 20 febbraio 2009, n. 4254;

Cass., 12 gennaio 2009, n. 392; Cass., 16 febbraio 2006, n. 3404), la revoca dell’assegno di invalidità civile, per il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di esistenza del diritto, comporta l’estinzione del diritto medesimo; di conseguenza per il ripristino dell’assegno, le condizioni di esistenza del diritto vanno verificate con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda.

5.1. – E’ inconferente il richiamo al precedente di Cass., ord. 23 dicembre 2010, n. 26091, che, in tema di assegno mensile L. 30 marzo 1971, n. 118, ex art. 13, riconosce la salvezza dei diritti acquisiti – in relazione all’elevazione della riduzione della capacità lavorativa richiesta ai fini del diritto all’assegno di invalidità civile al 74 per cento, a decorrere dal 12 marzo 1992 – non solo ai cittadini che già beneficiavano dell’assegno mensile o che avevano già ottenuto, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni, ma anche i cittadini per i quali questo riconoscimento era intervenuto successivamente. Ciò in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla pronuncia della Corte costituzionale 31 maggio 1995 n. 209, che ha dichiarato illegittimo del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9, comma 2, nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell’esistenza dei requisiti sanitari all’epoca della domanda, presentata anteriormente alla data del 12 marzo 1992, sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, dopo tale data.

La sentenza invocata dalla ricorrente, invero, non manca di precisare che il principio posto dall’art. 9, comma 2, vale in relazione “a domanda e situazione di fatto anteriori alla data in questione, dovendosi far riferimento alle nuove tabelle e alla nuova percentuale di invalidità lavorativa (solo) quando l’evento protetto si sia verificato nel periodo successivo al 12 marzo 1992”. In altri termini, il disposto del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 9, comma 2, è diretto a regolare solo situazioni transitorie, nel senso che la disciplina sopravvenuta non vale a comportare l’automatica caducazione della prestazione: esso tiene ferma la minore percentuale di invalidità prevista dalla legislazione precedente per gli invalidi che hanno già ottenuto l’assegno e per gli invalidi che hanno (meglio, avevano) in corso il procedimento o che hanno già ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario al momento dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale. Ciò non significa affatto che la precedente disciplina, ed il parametro sanitario in essa previsto, mantenga una sorta di ultrattività e debba continuare a trovare applicazione anche in caso di successiva verifica, chè ciò contrasta sia con il dato letterale della norma, sia con la natura stessa del diritto alla prestazione assistenziale, il quale, in quanto dà luogo ad un rapporto di durata, suppone per la sua permanenza che rimanga immutata la situazione normativa e fattuale nel cui contesto è sorto (Cfr. Cass.,sez. un. 7 luglio 1999, 383).

Nel caso in esame, come si è su evidenziato, la visita di revisione è stata disposta in epoca successiva al 12 marzo 1992: ne consegue che l’accertamento del requisito sanitario correttamente è stato effettuato in sede amministrativa alla stregua dei requisiti richiesti dalla legge, avuto riguardo alla legislazione vigente al momento dell’accertamento.

6. – In applicazione di questo principio il ricorso principale deve essere rigettato. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato. Trova infatti applicazione il principio delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (quale, nella specie, la decadenza D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42) ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicchè, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2013, n. 7381).

7. – Le spese seguono la soccombenza, in mancanza dell’autodichiarazione della ricorrente resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte, provvedendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro complessivi Euro 2600,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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