Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12589 del 17/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12589 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 16844-2013 proposto da:
srrrAm SRL 09722040152, quale incorporante per fusione della
AVIOSERVIZI JET SERVICE SRL, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE ANGELICO 301, presso lo studio dell’avvocato
BASILIO PERUGINI, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DITTA MAGLIFICIO FLASH DI CAIMMI OMBRETTA;

intimata

avverso la sentenza n. 228/2013 della CORTE D’APPELLO di

ANCONA, depositata il 09/04/2013;

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Data pubblicazione: 17/06/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE

comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Il Maglificio Flash di Caimmi Ombretta convenne innanzi al
Tribunale di Ancona Avioservizi Jet Service s.r.1., chiedendone la
condanna al pagamento in suo favore della somma di lire 21.000.000,
pari a curo 10.845,59, oltre svalutazione e interessi.
Espose di avere affidato alla convenuta, per la spedizione e il trasporto
a New York, un carico di cardigan e maglie del valore di euro 7.746,85,
specificando che la consegna doveva avvenire verso pagamento di un
ulteriore importo dovuto dalla destinataria a titolo di saldo di un
precedente acquisto.
Aggiunse che la merce non era stata ritirata e che, rimasta in giacenza
nei magazzini generali, era stata manomessa e sottratta.
Resistette la convenuta.
2. Con sentenza del 25 luglio 2005 il giudice adito rigettò la domanda.
Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello, in data 9 aprile
2013 l’ha parzialmente accolta, per l’effetto condannando Avioservizi
Jet Service s.r.l. al risarcimento dei danni subiti dal Maglificio per
effetto della perdita della merce.

Ric. 2013 n. 16844 sez. M3 – ud. 19-05-2015
-2-

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Sittam s.r.l.
incorporante per fusione di Avioservizi Jet Service s.r.1., formulando
due motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,

inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
rigettato.
Queste le ragioni.
4. Nei motivi di ricorso, lamentando violazione degli art. 116 cod.
proc. civ., 1741 e 1739 cod. civ., nonché vizi motivazionali, la
ricorrente censura l’affermazione del giudice di merito secondo cui
nella fattispecie lo spedizioniere aveva assunto anche l’obbligo
dell’esecuzione del trasporto con mezzi propri o altrui, e non soltanto
quello di stipulare un contratto di trasporto in nome proprio e per
conto del committente. Il decidente avrebbe così fatto malgoverno
della documentazione acquisita e non avrebbe colto gli indici
ermeneutici desumibili dalla circostanza che la convenuta Avioservizi
Jet Service s.r.l. era agente IATA.
5. Le critiche sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.
Esse, nella parte in cui denunciano vizi motivazionali, sono invero
parametrate sul dettato del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. antecedente
alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in L. n.134
del 2012, laddove il testo attuale, applicabile ai ricorsi avverso le
sentenze pubblicate, come quella in esame, successivamente al 11
settembre 2012, limita il sindacato della Cassazione sulla motivazione
all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudkio che è stato oggetto di
Ric. 2013 n. 16844 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,

:

discussione tra le parti. Ciò significa che la norma postilla la denuncia di
una motivazione graficamente assente o meramente apparente, cui va
equiparata quella articolata in affermazioni tra loro radicalmente e
insanabilmente contraddittorie, e tanto in dipendenza di un deficit
cognitivo e non già di una meta pigrizia espositiva del decidente: il che

nella decisione impugnata, la quale ha argomentatamente ravvisato la
sussistenza dei presupposti per l’operatività del disposto dell’art. 1741
cod. civ.
6.

Sotto altro, concorrente profilo, va poi osservato che

l’interpretazione del contratto e, in genere, degli atti di autonomia
privata, costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in
sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di
ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione. Peraltro la
censura con la quale si sostenga il malgoverno delle regole
interpretative deve contenere non solo l’astratto riferimento agli
articoli del codice che le sanciscono, ma altresì la specificazione dei
canoni in concreto violati, con la precisazione del modo in cui il
giudice se ne è discostato e, quindi, delle distorsioni che in concreto ha
prodotto la denunciata violazione. A ciò aggiungasi che, in ossequio al
principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, è necessaria la
trascrizione del testo integrale dell’atto o della parte di atto in
contestazione, al fine di porre il giudice di legittimità in condizione di
verificare la rilevanza e la fondatezza delle critiche così formulate
(confr. Cass. civ. 3 febbraio 2009, n. 2602; Cass. civ. 6 febbraio 2007,
n. 2560; Cass. civ., 22 febbraio 2007, n. 4178).
7. Ora, nella fattispecie, la ricorrente ha modulato le sue doglianze in
chiave di violazione della disciplina del contratto di spedizione,
ignorando completamente sia le regole di ermeneutica contrattuale che
Ric. 2013 n. 16844 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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non è specificamente dedotto M ricorso, né è comunque riscontrabile

il contenuto degli accordi conclusi con la controparte, oggetto invece
di un accurato esame, da parte del giudice di merito.
Le critiche sono perciò anche eccentriche rispetto alle argomentate
ragioni della decisone.
Infine, le deduzioni in ordine alla mancata valutazione della qualità di

inammissibili.
In tale contesto il ricorso appare destinato al rigetto”.
A seguito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione.
il caso di aggiungere, per completezza, che la soluzione proposta dal
relatore risulta parametrata su un’esegesi del nuovo testo dell’art. 360,
n. 5, cod. proc. civ. sostanzialmente conforme, per quanto qui
interessa, alla lettura che ne è stata data nella sentenza 7 aprile 2014, n.
8053, ove le sezioni unite di questa Corte, rilevato che la
riformulazione della norma deve essere intesa come riduzione al
minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di
giudizio di legittimità, hanno affermato che l’anomalia motivazionale
denunciabile è solo quella che si tramuta in violazione di legge, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione M sé; ovvero alla mera
apparenza, alla insanabile contraddittorietà, alla perplessità o
incomprensibilità della stessa, all’uopo precisando che l’omesso esame,
nei sensi innanzi precisati — esclusa la rilevanza di meri elementi
istruttori — deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la
cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali; che
abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere
decisivo.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.

Ric. 2013 n. 16844 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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agente TATA di Avioservizi sono affatto nuove e, come tali

La mancata costituzione della parte vittoriosa preclude ogni pronuncia
in ordine alle spese di giudizio.
La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità
dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo

Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della
sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore
contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale
pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al
fatto oggettivo — ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa
valutazione — del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa
per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la
previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano
funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle,
pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio
2015.

introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

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