Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12588 del 21/05/2010
Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12588
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.L., con domicilio eletto in Roma, Via Di Villa Pepoli
n. 4, presso l’Avv. Alessandro Coluzzi, rappresentato e difeso
dall’Avv. VARLIERO Lucia;
– ricorrente –
nonchè da:
QUATTROPALME ARREDAMENTI di INNOCENTA SALVATORE ALESSANDRO &
C.
s.a.s., con domicilio eletto in Roma, Via Di Villa Pepoli n. 4,
presso l’Avv. Alessandro Coluzzi, rappresentato e difeso dall’Avv.
Varliero;
– ricorrente –
contro
P.L.M. s.r.l., con domicilio eletto in Roma, Via Cola di Rienzo n.
149, presso l’Avv. ZACA’ Giovanni che la rappresenta e difende come
da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
IEZZI CUCINE COMPONIBILI s.r.l., con domicilio eletto in Roma, Via
Cicerone n. 44, presso l’Avv. Francesco Carluccio, rappresentata e
difesa dall’Avv. Emilio De Carlo Chimienti, come da procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n.
23/08;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 4 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.L. e la QUATTROPALME ARREDAMENTI di INNOCENTA SALVATORE ALESSANDRO & C. s.a.s. ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con il quale è stato rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del loro fallimento.
Resistono la P.L.M. s.r.l. e la IEZZI CUCINE COMPONIBILI s.r.l. con controricorso.
La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile in quanto, pur essendo stato notificato ai controricorrenti nell’anno 2008, non risulta depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio che si liquidano in favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010