Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12588 del 18/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.18/05/2017),  n. 12588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29303/2015 proposto da:

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo

studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ENRICO SIBOLDI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALI, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 210/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata l’8/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata respinta la opposizione di Mediterranea delle Acque s.p.a. avverso l’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di contributi cigs, cigo e per mobilità, oltre sanzioni ed oneri di riscossione e ritenuto non spettanti gli sgravi invocati dalla società ai sensi della L. n. 241 del 2007, art. 1, comma 67;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società sulla base di quattro motivi;

2.1 che l’INPS, anche quale procuratore di SCCI s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso;

2.2. che parte ricorrente ha depositato memoria;

Considerato:

3. che il primo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente, deducendo plurime violazioni di norme di diritto, censura la decisione impugnata per avere ritenuto dovuti i contributi per cigs e cigo e il secondo motivo di ricorso, con il quale deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 14, censura la decisione per avere affermato la sussistenza dell’obbligo al pagamento del contributo per mobilità, sono manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre, Cass. ord. n. 9185 del 2015, cent n. 14847 del 2009, n. 5816 del 2010, n. 19087, n. 20818, n. 20819, n. 22318, n. 27513 del 2013, n. 14089, n. 13721 del 2014) la quale ha ripetutamente affermato che le società a capitale misto tra le quali, per come pacifico (ricorso per cassazione pagg. 4 e sgg.) è annoverabile a società odierna ricorrente) aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità;

3.1. che, non scalfisce la validità delle su esposte considerazioni l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali;

3.2. che, in particolare, come chiarito da Cass. n. 7332 del 2017, ciò che sembra dirimente è che, in ogni caso, abbia o meno natura innovativa il disposto del D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 10, asserzione quest’ultima già confutata da precedenti decisioni di questa Corte (v. Cass. ord. 12 maggio 2016, n. 9816; Cass. 31 dicembre 2015, n. 26202; Cass., 29 dicembre 2015, n. 26016, e numerose altre, secondo cui non è dato inferire dall’art. 10, su citato e dall’art. 20 D.Lgs. cit. – che definisce il campo di applicazione delle norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale senza far riferimento alle imprese a capitale in parte o totalmente pubblico – che in precedenza le società a capitale misto non erano soggette alla contribuzione per cassa integrazione ordinaria e straordinari) -, l’intervento successivo operato dal legislatore con la legge di stabilità del 2015 ha comunque ripristinato il D.Lgs.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, espressamente escluso dalla disposizione abrogatrice contenuta nell’art. 46;

3.3. che, pertanto, dagli interventi legislativi del 2015 non possono trarsi elementi che inducano ad un ripensamento della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligo contributivo per cassa integrazione guadagli ordinaria e straordinaria delle società il cui capitale sia parzialmente detenuto da un soggetto pubblico;

4. che l’esame delle censure svolte con il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, censurandosi la decisione per avere negato il diritto allo sgravio contributivo, preteso ai sensi della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 67, risulta assorbito dal rigetto dei primi due motivi che ha determinato il definitivo accertamento dell’obbligo contributivo pacificamente non adempiuto dalla odierna ricorrente e quindi il venir meno del presupposto alla base delle doglianze articolate;

4.1 che, invero, il giudice di appello ha escluso, pur in presenza di autorizzazione dell’INPS, il diritto allo sgravio preteso dalle società, per mancanza del relativo presupposto rappresentato dalla situazione di regolarità contributiva, come richiesto dalla L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 1175, ritenendo irrilevante la pregressa ammissione al beneficio disposta in via amministrativa dall’INPS ed affermato che neppure era sostenibile l’assunto della società secondo la quale non era ostativo al rilascio del documento di regolarità contributiva, l’emissione dell’avviso di addebito in quanto tale avviso, in base al criterio interpretativo di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 14, costituiva esso stesso titolo esecutivo sicchè i corrispondenti crediti non erano destinati ad essere iscritti a ruolo;

5. che il quarto motivo di ricorso con il quale, deducendosi plurime violazioni di legge, si censura la decisione per avere respinto la domanda di annullamento e/o riduzione delle sanzioni civili nonchè degli interessi e degli accessori, è manifestamente infondato in quanto la statuizione del giudice di appello, che ha ritenuto dovute le somme aggiuntive nella misura richiesta dall’INPS sul rilievo che le stesse non possono essere elise in ragione di un preteso contrasto interpretativo sul debito contributivo ed escluso la sussistenza dei presupposti per farsi luogo all’applicazione in misura ridotta delle sanzioni, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10, essendo tale riduzione espressamente ancorata al pagamento dei contributi nel termine fissato dagli enti impositori, circostanza pacificamente non verificatasi, è conforme al consolidato orientamento di legittimità;

5.1 che, infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione “iuris et de iure”, del danno cagionato all’ente previdenziale, sicchè non è consentita alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa in ordine all’omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l’obbligo suindicato (Cass. n. 16093 del 2014, n. 20024 del 2008, n. 8324 del 2000 ss.uu. n. 3476 del 1994) ed escluso, in assenza del presupposto rappresentato dal versamento dei contributi dovuti, il ricorrere delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni aggiuntive in misura ridotta ai sensi dell’art. 116, comma 10, ed ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15 (ex plurimis: Cass. n. 17654 del 2009);

6. che in base alle considerazioni che precedono, applicato l’art. 360-bis c.p.c., n. 1, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

7. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.700,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA