Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12588 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 17/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19626/2013 proposto da:

BANCO DI NAPOLI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV 99 INT 14, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE

POZZOLI, ANGELO GIUSEPPE CHIELLO;

– ricorrente –

contro

B.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO LUPI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 980/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/02/2013 R.G.N. 3983/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato LIUZZI GIANFRANCO per delega Avvocato FERZI

CARLO;

udito l’Avvocato ROMANO MARIO per delega Avvocato PANARITI PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Napoli, B.E. deduceva di aver lavorato alle dipendenze del Banco di Napoli s.p.a. e di essere stato licenziato, a seguito di procedura di licenziamento collettivo, a far tempo dal 18.9.2009. Il lavoratore, per quel che qui interessa, deduceva la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, avendo, il Banco, omesso di comunicare alla Commissione regionale tripartita l’esaurimento della procedura e chiedeva la conseguente declaratoria di inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del licenziamento con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento del risarcimento del danno pari alle mensilità di retribuzione non percepite dalla data del recesso alla data della riammissione in servizio. Il Tribunale respingeva il ricorso. A seguito di impugnazione della decisione adottata in primo grado, con sentenza depositata il 20 febbraio 2013, la Corte d’appello di Napoli dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimato al B., ordinando alla società la reintegra del lavoratore con condanna della stessa al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni globali di fatto maturate dal momento del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra, oltre contributi previdenziali.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Banco di Napoli s.p.a., affidato a quattro motivi. Resiste il lavoratore con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 9 e 12, art. 5, comma 3, dell’art. 12 disp. gen., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione. Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di considerare che la comunicazione della conclusione della procedura sindacale ed amministrativa prevista dalla L. n. 223, art. 4, comma 9, è stata inoltrata a tutti i soggetti previsti dalla suddetta disposizione (ossia a tutte le sedi delle Direzioni regionali del lavoro presso cui vi erano unità produttive del Banco; a tutti i Centri per l’impiego delle province interessate – Alla Direzione provinciale del lavoro di Napoli; alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione e alla Direzione generale del mercato del lavoro, presso il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali; alle Delegazioni di gruppo dei sindacati Fabi, Falcri, Dircredito, Fiba-

Cisl, Silcea, Sinfub, UGL-Credito, Uilca), pervenendo anche a conoscenza del lavoratore, con l’unica esclusione della Commissione regionale tripartita della Regione Campania (costituita ai sensi del D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 5, a seguito della soppressione della Commissione regionale per l’impiego). Rileva, inoltre, che lo scopo della procedura è stato raggiunto e non può quindi assumere rilievo un qualsiasi vizio bensì, alla luce della giurisprudenza di legittimità, solo quello che sostanzia il “mancato espletamenteo il “radicale stravolgimento della procedura medesima”.

2. – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione rilevando che l’inoltro della comunicazione prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, alle decine di destinatari previsti dalla disposizione ha realizzato il fine perseguito dal legislatore, con la conseguenza che la mancata trasmissione della comunicazione anche alla Commissione regionale permanente tripartita della Regione Campania deve ritenersi del tutto inconsistente ed inidonea ad inficiare la procedura di riduzione del personale.

3. – Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 9 e 12, art. 5, comma 3, dell’art. 12 disp. gen., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione. Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di considerare che il criterio di scelta e la modalità di applicazione del criterio erano già state indicate nell’Accordo Quadro dell’8.7.2008 e nell’Accordo sindacale del 25.7.2008 e che al lavoratore è stato applicato un criterio di scelta (quello della pensionabilità) che – non consentendo margini di discrezionalità – permette automaticamente di individuare il modo con il quale l’azienda è pervenuta alla scelta del singolo lavoratore da licenziare.

4. – Con il quarto motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 9 e 12, art. 5, comma 3, dell’art. 12 disp. gen., avendo, la Corte territoriale, trascurato che la ratio della comunicazione alla Commissione regionale permanente tripartita della Regione Campania è strettamente correlata al compito attribuito a quest’ultima di approvare le liste di mobilità, che le liste di mobilità vengono compilate dall’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione (attuale Direzione regionale del lavoro, che è stata destinataria della comunicazione) e che, comunque, i lavoratori del settore del credito (come il B.) sono esclusi, della L. n. 223 del 1991, ex art. 16, dal novero degli aventi diritto alla indennità di mobilità.

5. – Il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente visto, la loro intrinseca connessione, sono fondati.

La L. n. 223 del 1991, art. 24 (recante norme in materia di riduzione del personale) prevede che “le disposizioni di cui all’art. 4, commi da 2 a 12, e all’art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia…” (comma 1).

L’art. 4, comma 9, dianzi indicato, prevede che raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

Contestualmente, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio Regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

Il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, che ha conferito alle regioni ed agli enti locali varie funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, nel regolare l’organizzazione del sistema regionale per l’impiego, all’art. 4, prevede che “1. L’organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l’integrazione tra i servizi per l’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) … b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale;…”. All’art. 5 lo stesso D.Lgs. n. 469, prevede la soppressione della Commissione regionale per l’impiego ed il passaggio delle sue funzioni e competenze alla Commissione regionale permanente tripartita.

6. – Va innanzitutto ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, la disciplina di cui all’art. 24, in relazione alla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 5, nel prevedere (agli artt. 4 e 5) la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del potere datoriale ha introdotto una profonda Innovazione, consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale – esercitato, ex post, nel precedente assetto ordinamentale – ad un controllo ex ante sull’iniziativa imprenditoriale diretta al ridimensionamento del livello occupazionale, devoluto alle organizzazioni sindacali, dotate di incisivi poteri di informazione, consultazione e di stipulazione di accordi gestionali, con la conseguenza che gli spazi residui –

devoluti al giudice, in sede contenziosa – non riguardano i motivi specifici di riduzione del personale (cioè la sussistenza di effettive esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva) ma soltanto la legittimità e la correttezza della procedura, in relazione, essenzialmente, alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, cit. (vedi, per tutte: Cass. SU 11 maggio 2000, n. 302;

Cass. 24 ottobre 2008, n. 25758; Cass. 11 gennaio 2008, n. 528; Cass. 16 marzo 2007, n. 6225; Cass. 12 ottobre 1999, n. 11455).

Nell’ambito delle suindicate procedure – delle quali il giudice è chiamato a scrutinare, per quanto si è detto, soltanto legittimità e correttezza (in relazione, essenzialmente, alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, cit.) – la comunicazione alle organizzazioni sindacali (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.) assolve la mera funzione di avvio delle stesse procedure, le quali possono esaurirsi con la comunicazione medesima – una volta che siano inutilmente decorsi i termini acceleratori, che scandiscono perentoriamente le fasi diverse della procedura (L. n. 223 del 1991, stesso art. 4, commi 5, 6 e 8, cit.) – oppure dare luogo ad esame congiunto (consultazione) – su richiesta delle organizzazioni sindacali – ed, eventualmente, alla stipulazione di accordo sindacale, “meramente gestionale” (vedi, per tutte: Cass. 16 settembre 2013, n. 21075; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25758 cit.; Cass. 19 maggio 1995, n. 5517).

Soltanto “qualora non sia stato raggiunto l’accordo”, il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione –

destinatario (ai sensi del comma 4) di copia della comunicazione di avvio della procedura (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.) – “convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo” (L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 7, cit.).

7.- Quando, invece, un accordo sindacale sia stato raggiunto – come nella specie – il controllo giurisdizionale ex post – su legittimità e correttezza della procedura (in relazione, essenzialmente, alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, cit.) – si esaurisce nel verificare se risulti realizzata la funzione della comunicazione di avvio alle organizzazioni sindacali (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.), in dipendenza, appunto, della stipulazione dell’accordo, oppure se, ciononostante, la stessa comunicazione sia risultata tale da fuorviare od eludere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali.

Pertanto, in questo caso, eventuali vizi (quali l’incompletezza o l’erroneità) della stessa comunicazione di avvio della procedura (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.) non sono rilevanti, al fine della inefficacia del licenziamento, intimato all’esito della procedura stessa (ai sensi dell’art. 4, comma 9, in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3), a meno che risulti dimostrata, appunto, la idoneità effettiva dei vizi denunciati a fuorviare od eludere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. 11 gennaio 2008, n. 528 cit.; Cass. 5 giugno 2003, n. 9015).

In questa ottica, in base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte, si è affermato che rappresentando la comunicazione di avvio della procedura L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3, una cadenza essenziale per la proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato e per la trasparenza del processo decisionale del datore di lavoro – da un lato il lavoratore è legittimato a far valere l’incompletezza della comunicazione quale vizio del licenziamento e, d’altra parte, il successivo raggiungimento di un accordo sindacale, pur essendo rilevante ai fini del giudizio retrospettivo sull’adeguatezza della comunicazione, non sana ex se un eventuale deficit informativo, che il giudice del merito può accertare laddove sia emerso che il sindacato abbia partecipato alla trattativa, sfociata nell’intesa, senza piena consapevolezza dei dati di fatto di base (Cass. 6 aprile 2012, n. 5582; Cass. 20 marzo 2013, n. rr. 6959; Cass. 2 marzo 2009, n. 5034;

Cass. 12 novembre 2013, n. 25394).

8.- In più occasioni – anche con riguardo a procedure di riduzione del personale di Istituti bancari – nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che, la verifica della sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui allaL. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, così come delle comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9, deve essere effettuata in relazione alla tipologia di motivi della riduzione di personale (pur sottratti, in quanto tali, al controllo giurisdizionale, come si è detto), cosicchè, ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se è da escludere qualsiasi limitazione del controllo sindacale e si sia in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, abbia adottato il criterio unico della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione. Infatti, laddove si utilizzi tale ultimo criterio, può considerarsi corretta anche una comunicazione del tipo descritto, in quanto la natura oggettiva del criterio stesso rende superflua la comparazione con i lavoratori privi del requisito della pensionabilità prescelto (vedi, fra le tante: Cass. 26 agosto 2013, n. 19576; Cass. 17 aprile 2014, n. 8971; Cass. 11 luglio 2012, n. 11661).

9.- In altri termini, con riguardo al contenuto della suddetta comunicazione – così come di quella di cui all’art. 4, comma 3 –

l’approccio ermeneutico di questa Corte non è mai stato di tipo formalistico, ma è sempre stato diretto a stabilire se in concreto fosse stata accertata l’idoneità dello svolgimento della procedura al fine di garantire la proficua partecipazione delle OO.SS. alla cogestione della crisi e la trasparenza del processo decisionale del datore di lavoro, muovendo dalla premessa che, anche con riguardo ai procedimenti in oggetto, nella loro fase amministrativa, deve trovare applicazione il generale principio della “strumentalità delle forme”, che attribuisce rilievo alla finalizzazione della forma per consentire il raggiungimento dello scopo dell’atto, sicchè se tale scopo è raggiunto anche senza il rispetto di una certa formalità –

che, quindi, nella specie non sia essenziale – l’atto è ugualmente valido.

10.- L’applicazione dei suddetti principi è già stata operata da questa Corte (cfr. Cass. 12122/2015 e Cass. n. 13788/2015) alla stessa procedura di licenziamento collettivo (che è stata impugnata da altri lavoratori del Banco) ed il collegio intende dare continuità a detto orientamento. La Corte ha, invero, escluso che la omessa comunicazione alla Commissione regionale tripartita possa determinare l’inefficacia del licenziamento.

Infatti – anche a voler prescindere dalla diversità intrinseca della anzidetta comunicazione, al pari di quella all’Ufficio regionale del lavoro, rispetto alle comunicazioni al singolo lavoratore e alle OO.SS., tanto che, da tempo, è prevista dalla giurisprudenza la sanabilità della relativa mancanza (vedi, per tutte: Cass. SU 13 giugno 2000, n. 419), recepita dal legislatore con la legge n. 92 del 2012 – quel che conta è che la procedura di cui si tratta è stata avviata sulla base di un Accordo sindacale del Banco di Napoli del 25 luglio 2008 – preceduto dall’Accordo Quadro sottoscritto dalla Banca Capogruppo Intesa San Paolo s.p.a. il giorno 8 luglio 2008 con il quale si è convenuto il numero degli esubersi (pari a 187 dipendenti) e l’unico criterio di scelta (pensionabilità), di cui si sono definite le modalità applicative senza margini di discrezionalità datoriali. Inoltre, le comunicazioni ai singoli interessati sono state regolari così come quelle effettuate dal Banco a tutte le Direzioni regionali del lavoro presso le quali vi erano unità produttive della società, così come a tutti i Centri per l’impiego delle Province interessate, alla DPL di Napoli, al Ministero del lavoro e alle OO.SS..

L’unica comunicazione risultata mancante è stata quella alla Commissione regionale tripartita, che è inclusa fra i destinatati delle comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9, perchè, in base della L. n. 223 del 1991, art. 6, svolge la rilevante funzione di approvare le liste di mobilità. Ulteriori, eventuali omissioni o irregolarità (come indicate nella memoria depositata dal lavoratore ai sensi dell’art. 378 c.p.c.) devono ritenersi inammissibili in quanto fatti nuovi.

Ebbene, in base della L. n. 223 del 1991, art. 16, il presupposto di carattere oggettivo per l’indennità di mobilità è che l’impresa rientri nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e, a sua volta, la facoltà di giovarsi di tale intervento spetta soltanto in caso in cui sia espressamente prevista dalla relativa legislazione, la quale, laddove ne risulta la limitazione del campo di applicazione alle imprese industriali in senso stretto, si pone in rapporto di specialità rispetto alla normativa (L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49) riguardante l’inquadramento delle imprese ai fini previdenziali (vedi, per tutte:

Cass. SU 10 dicembre 2004, n. 23078 e Cass. 25 gennaio 2007, n. 1675).

Ne risulta che le aziende che esercitano l’attività di credito, non essendo contemplate, ai suddetti fini, tra le imprese industriali in senso stretto e non essendo specificamente incluse tra quelle cui si applica la CIGS, non rientrano neppure tra quelle ai cui dipendenti è attribuibile l’indennità di mobilità, ai sensi del combinato disposto della L. n. 223 del 1991, artt. 7 e 16.

Pertanto, nella procedura di cui si tratta, la suddetta Commissione non era chiamata a svolgere alcuna specifica funzione.

11.- A fronte di tale situazione la Corte partenopea dopo avere operato una “singolare” distinzione tra individuazione del “contenuto minimo” delle comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9, cit.

necessario per il raggiungimento del relativo scopo e assolvimento dell’onere di effettuare la comunicazione agli organi pubblici, afferma che tale ultimo onere risponde alla “diversa ratio” di consentire agli enti destinatari di adempiere ai compiti loro rispettivamente demandati dalla legge e poi, contraddittoriamente, esclude che l’onere di tale comunicazione alla Commissione sia, nella specie, derogabile per effetto della esclusione dei lavoratori del settore del credito dal novero degli aventi diritto all’indennità di mobilità.

E’, pertanto, evidente che si tratta di una ricostruzione della vicenda del tutto formalistica e quindi in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ricostruzione che porta la Corte d’appello a concludere nel senso suddetto, sulla base di una interpretazione altrettanto formalistica del combinato disposto dell’art. 4, commi 9 e 12 e della L. n. 223 del 1991, art. 24, senza neppure considerare che, a fronte della palese irragionevolezza di tale risultato ermeneutico, in base all’art. 12 preleggi, non ci si sarebbe dovuti fermare al senso letterale delle parole delle suindicate disposizioni, ma si sarebbe dovuta indagare l’intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione logico-sistematica e teleologica, da sempre praticata da questa Corte in materia (vedi, da ultimo: Cass. 6 febbraio 2015, n. 2271), sulla scorta dell’insegnamento della Corte costituzionale (vedi, al riguardo: Corte cost. sentenze n. 223 del 1991 e n. 445 del 1995).

12.- In questa ottica – diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello – il licenziamento di B.E. non può essere considerato inefficace in base della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 12, in quanto l’applicazione di tale sanzione presuppone che sia risultata mancante una comunicazione essenziale per fare si che la procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale possa raggiungere lo scopo cui è preordinata, rappresentato dal consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e trasparenza della complessiva operazione e la rispondenza ad eventuali accordi raggiunti.

13. – In conclusione, vanno accolti tutti i motivi del ricorso che concernono la validità della comunicazione della conclusione della procedura di cui L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 (ossia il primo, il secondo ed il quarto motivo), assorbito il terzo (concernente il diverso e conseguente profilo del criterio di scelta, questione sulla quale la Corte di merito non si è pronunciata, ritenendola assorbita); la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice di merito per l’esame del terzo motivo e delle ulteriori censure ritenute assorbite. Al giudice del rinvio va rimessa anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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