Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12588 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 33583-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato FAMBRINI ROBERTO;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A., L.G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 824/2019 della CORTE d’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Valle

Cristiano, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.M. impugna, con motivi di ricorso e censure vertenti sull’art. 2054 c.c., la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 824 del 05/04/2019, che ha rigettato il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Pistoia, che lo aveva ritenuto unico responsabile dell’incidente stradale nel quale aveva perso la vita la passeggera trasportata sulla sua autovettura e lui stesso aveva riportato gravi lesioni, rigettando la domanda di risarcimento nei confronti del conducente dell’autovettura antagonista, L.G.G., e dell’Allianz assicurazioni S.p.a.

La proposta del consigliere relatore di definizione in adunanza camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata.

Il ricorrente ha depositato memoria nella quale insistito nella propria prospettazione.

Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la definizione del ricorso in camera di consiglio e che la rilevanza delle questioni trattate comporti necessità di trattazione in pubblica udienza.

La causa deve, pertanto, essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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