Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12588 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 09/06/2011), n.12588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16691/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DOLCEZZA SNC DI CERULO RAFFAELE e C. in persona del legale

rappresentante pro tempore C.R. anche in proprio,

C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 96/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI del 16/5/08, depositata il 30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 96/17/08, la CTR della Campania – confermando la decisione di prime cure – accoglieva l’opposizione proposta dalla Dolcezza s.n.c. di Cerulo Raffaele, nonchè dai soci C. R. e C.A., avverso gli avvisi di accertamento relativi all’IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno 2003. Il giudice di appello, considerato che la contabilità tenuta dai contribuenti era regolare, riteneva che i rilievi mossi dall’Ufficio, sulla base di un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), fossero stati chiariti dalle deduzioni difensive dei contribuenti.

Avverso la sentenza n. 96/17/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, con il quale deduce la motivazione insufficiente su un fatto decisivo della controversia. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso appare manifestamente infondato.

Il ricorrente, invero, si limita a dedurre che il giudice di appello avrebbe “pedissequamente recepito le affermazioni del contribuente, contenute nel ricorso introduttivo, senza tenere conto delle eccezioni svolte dall’ufficio nell’atto di appello”. Ed, a sostegno del motivo di ricorso, prospetta la comparazione tra i reciproci scritti difensivi delle parti, trascritti nell’atto introduttivo del presente giudizio.

Ebbene, a parere del relatore, la censura in esame non si traduce nell’allegazione dell’omessa considerazione, da parte del giudice a quo, di un fatto decisivo, dal cui esame sarebbe conseguita con certezza una decisione diversa, ma si concreta nell’allegazione dell’incongruenza dell’esame dei fatti operato dalla CTR, che avrebbe reso una pronuncia difforme dalle aspettative dell’Ufficio sul significato da attribuire ai medesimi fatti presi in considerazione.

Per il che, la censura – in definitiva viene a tradursi in un’istanza di nuova pronunzia sul fatte, estranea alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 3267/08, 07/2272).

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la contumacia dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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