Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12587 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 21/05/2010), n.12587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

F.N. e P.G., elettivamente domiciliate in Roma,

via Giulia di Colloredo 46-48, presso l’avv. De Paola Gabriele, che

le rappresenta e difende giusta procura in atti;

– controricorrenti –

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze in data 12

dicembre 2006, nella causa iscritta al n. 758/2005 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 gennaio 2010 dal relatore, cons. Schiro’ Stefano;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. GOLIA Aurelio, che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 12 dicembre 2006, con il quale la Corte di appello di Firenze ha condannato detta Presidenza al pagamento in favore di F. N. e di P.G. della somma di Euro 5.00,00 ciascuna, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo instaurato davanti al TAR Toscana;

1.1. le intimate hanno resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Venezia ha accolto la domanda nella misura di Euro 5.000,00 per ciascuna delle richiedenti a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di cinque anni, un mese e ventotto giorni al termine ragionevole;

3. la Presidenza ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo due motivi di ricorso, con i quali denuncia:

3.1. violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1 della CEDU, lamentando che la Corte di appello non ha tenuto conto del decesso dell’originario ricorrente, P. O., avvenuto il (OMISSIS), circa due anni prima della definizione del giudizio e della mancata costituzione nel giudizio presupposto delle eredi, attuali ricorrenti, con conseguente venir meno del diritto all’equo indennizzo in capo alle eredi nella misura commisurata all’intera durata del giudizio stesso;

3.2. motivazione insufficiente e contraddittoria, in quanto, mentre nella parte motiva la Corte di merito ha determinato l’indennizzo dovuto alle ricorrenti nella misura complessiva di Euro 5.000,00, nel dispositivo del decreto e’ stata attribuita a ciascuna ricorrente la somma complessiva di Euro 5.000,00;

4. premesso che risulta pacifico, per ammissione delle stesse controricorrenti, che il giudizio presupposto e’ stato promosso dal de cuius, successivamente deceduto nel corso del giudizio medesimo, senza che le eredi si siano costituite in giudizio, il ricorso appare manifestamente fondato; infatti, con riferimento al primo motivo, deve ritenersi che in tema di equa riparazione prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, in caso di decesso di una parte, l’erede ha diritto a conseguire, “iure successionis”, l’indennizzo maturato dal “de cuius” per l’eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte e nonche’, “iure proprio”, l’indennizzo dovuto in relazione all’ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualita’ di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio. Ed infatti, anche se la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, e’ stata gia’ acquisita nel segmento temporale nel quale parte era il “de cuius” e permane anche in relazione alla valutazione della posizione del successore – che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole -, per la commisurazione dell’indennizzo da riconoscere dovra’ prendersi quale parametro di riferimento proprio la costituzione dell’erede in giudizio, posto che il sistema sanzionato rio delineato dalla Convenzione europea e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito (Cass. 2008/2983);

4.1. in relazione al secondo motivo, il diritto all’equa riparazione spetta a ciascun erede pro quota ereditaria e non per l’intero, come invece erroneamente stabilito nel dispositivo in contraddizione con la motivazione del decreto;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati ai punti 4. e 4.1., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che le controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, per quanto concerne la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, rilevando peraltro l’assorbimento del secondo motivo, dovendosi comunque procedere, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, ad una nuova liquidazione dell’indennizzo dovuto alle controricorrenti;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e che il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alla censura accolta;

B1) considerato che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1; che in particolare – determinata in sei anni e quattro mesi la durata, in questa sede rilevante, del giudizio svoltosi davanti al TAR Toscana, secondo le pacifiche risultanze di causa, dall’aprile 1996 fino al decesso del de cuius, P.O., avvenuto il (OMISSIS) – la durata non ragionevole va stabilita in tre anni e quattro mesi, previa detrazione del periodo di durata ragionevole di tre anni secondo i noti parametri fissati dalla Corte di Strasburgo; che il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; che, secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purche’ detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversita’ di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; ritenuto che tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno; che nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere alle originarie ricorrenti F.N. e P.G., nella loro qualita’ di eredi di P.O., l’indennizzo complessivo di Euro 2.583,00, da ripartirsi tra loro in misura corrispondente alle rispettive quote ereditarie, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannata la soccombente Presidenza del Consiglio dei Ministri;

B2) considerato altresi’ che le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352).

PQM

LA CORTE accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Miniatri al pagamento in favore delle ricorrenti F.N. e P.G., quali eredi di P.O., della complessiva somma di Euro 2.583,00, pro quota hereditaria, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda. Condanna inoltre la presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore delle suddette ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 806,00, di cui Euro 311,00, per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge. Condanna infine F.N. e P.G. in solido al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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