Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12587 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.18/05/2017),  n. 12587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 255/2016 proposto da:

F. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato VAINER BURANI;

– ricorrente –

contro

S.V., L.F., S.J.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1608/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29 settembre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 marzo 2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ordinanza depositata il 9 luglio 2014, il Tribunale di Reggio Emilia, definendo il procedimento ex art. 702-bis c.p.c., ha dichiarato la nullità dei contratti preliminari di compravendita immobiliare stipulati il (OMISSIS) e ha condannato la s.r.l. F. Costruzioni a pagare a S.V., L.F. e S.J. l’importo di Euro 101.200, oltre interessi;

che l’ordinanza è stata comunicata dalla cancelleria il 9 luglio 2014;

che la s.r.l. F. Costruzioni vi ha proposto appello con ricorso depositato il 31 luglio 2014 e notificato il 13 ottobre 2014 unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti;

che la Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 29 settembre 2015, ha dichiarato l’appello inammissibile per tardività;

che ha rilevato la Corte territoriale che il termine per impugnare decorreva dal 9 luglio 2014;

che dopo avere affermato che il gravame avverso l’ordinanza nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c., deve essere proposto nelle forme previste dalla disciplina ordinaria dell’appello, la Corte distrettuale ha rilevato che l’appello è stato proposto tardivamente, essendo la notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza avvenuta solo in data 13 ottobre 2014, oltre la scadenza del termine per impugnare, verificatasi il 23 settembre 2014;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la s.r.l. F. Costruzioni ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 novembre 2015;

che nessuno degli intimati ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la ricorrente, nei tre motivi, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 702-quater c.p.c., art. 159 c.p.c., comma 3 e art. 111 Cost.;

che i motivi sono infondati;

che la Corte di appello si è correttamente attenuta al principio di diritto secondo cui avverso l’ordinanza emessa a definizione del procedimento sommario di cognizione l’appello va proposto con atto di citazione anzichè con ricorso e, nel caso di erronea introduzione del giudizio, la tempestività del gravame va verificata con riferimento non solo alla data di deposito dell’atto introduttivo, ma anche a quello di notifica dello stesso alla controparte, che deve avvenire nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702-quater c.p.c., a pena di inammissibilità (Cass., Sez. 6-1, 26 giugno 2014, n. 14502; Cass., Sez. 6-1, 15 dicembre 2014, n. 26326; Cass., Sez. 6-1, 6 luglio 2016, n. 13815; Cass., Sez. 6-2, 16 gennaio 2017, n. 877);

che non rileva che questo indirizzo giurisprudenziale abbia avuto modo di formarsi proprio contemporaneamente (e non anteriormente) alla proposizione dell’atto di appello da parte della società F. Costruzioni, dovendo considerarsi che, sul punto, non vi è stato alcun mutamento di orientamento nella giurisprudenza della Corte regolatrice e che alla mediazione accertativa della giurisprudenza va assegnata una funzione disvelatrice, non creatrice degli enunciati processuali (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144);

che il ricorso è rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo nessuno degli intimati svolto attività difensiva in questa sede;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte della società ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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