Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12587 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 17/06/2016), n.12587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18457/2013 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARCO

GUSTAVO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

RTI RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

RTI RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato

MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ERNESTO CAGGIANO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” C.E. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARCO

GUSTAVO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 6219/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/08/2012 r.g.n. 3157/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/1016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO;

udito l’Avvocato BERETTA GIAVANNI per delega Avvocato PERSIANI

MATTIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6219 del 2012, rigettava l’appello principale proposto dall’INPGI nei confronti di Reti televisive italiane spa-RTI, e l’appello incidentale proposto da RTI contro l’INPGI avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma.

2. La società RTI aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5891/06 notificatole dall’INPGI per il pagamento di complessivi Euro 1.432.334,00, a titolo di contributi e sanzioni relativamente alla posizione di sette lavoratori ( Z.M., P.A., O.L., S.C., E. C., P.I., V.D.) ritenuti, in ragione del verbale ispettivo del 29 maggio 2005, giornalisti professionisti o praticanti in regime di subordinazione, per il periodo maggio 1999 febbraio 2005, chiedendone la revoca.

3. Il Tribunale con sentenza del 16 aprile 2008 revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava la sussistenza degli obblighi contributivi per la sola posizione lavorativa di V.D..

4. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre l’INPGI con 7 motivi di ricorso.

5. Resiste con controricorso e ricorso incidentale, articolato in un motivo, RTI spa.

6. L’INPGI resiste con controricorso.

7.Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi sono stati riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro: art. 2094 c.c., artt. 1 e 2 del CNLG (D.P.R. n. 153 del 1961), art. 360 c.p.c., n. 3.

Erroneamente, la Corte d’Appello aveva escluso la subordinazione per il P. perchè non rimaneva a disposizione tra una prestazione e l’altra, e per la S. perchè godeva della più ampia libertà nella scelta dei temi da trattare.

Tale interpretazione contrastava con le richiamate disposizioni, sia perchè la subordinazione nel lavoro giornalistico si presentava in forma attenuata, sia perchè, in relazione alla natura dell’attività, ordini specifici potevano non essercene, e perchè il restare a disposizione non era nè assoluto nè indeterminato.

Il ricorrente richiamava la giurisprudenza di legittimità in materia di lavoro giornalistico subordinato e rilevava, in particolare, che il giudice di appello si era basato su una nozione riduttiva di subordinazione intesa come soggezione a ordini specifici e controlli senza verificare se non si fosse realizzato lo stabile inserimento dei giornalisti nell’attività redazionale. Peraltro, il potere direttivo non può essere verificato in astratto ma con riguardo alla specifica attività in relazione alla quale si sostanzia nell’assegnazione degli argomenti da trattare, accompagnata da eventuali indicazioni di taglio e lunghezza. Anche il rimanere a disposizione tra una prestazione e l’altra era stato male inteso. Lo stesso infatti intende mostrare che la prestazione lavorativa non è occasionale. La disponibilità del giornalista non è assoluta o indeterminata, ma è in espressa funzione delle esigenze del settore informativo affidatogli, come risulta dall’art. 2 del CCNLG. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di legge: art. 1230 c.c., comma 2, artt. 1322 e 2094 c.c., art. 2115 c.c., comma 3, art. 2222 e 2697 cc (art. 360 c.p.c., n. 3).

La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere determinante per escludere la natura subordinata del rapporto, le dichiarazioni del giornalista P., e segnatamente di aver voluto interrompere il rapporto di subordinazione in atto (fino a luglio 2000) con l’azienda per essere libero per altri impegni professionali, nonchè per non avere vincoli di orario e, ancora, perchè era più vantaggioso contrattare di volta in volta il proprio compenso.

Assume il ricorrente che il giudice d’appello non ha adeguatamente verificato la novazione del rapporto, e non ha considerato che le parti sono libere di scegliere il modello contrattuale per disciplinare le loro obbligazioni, ma non possono disporre di quella contributiva.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto omesso esame di un fatto decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Nella memoria di costituzione di primo grado la ricorrente ha sottolineato che nel quinquennio 2000-2005 oggetto del recupero contributivo, il P. aveva curato la rubrica sportiva Controcampo e, alternandosi con altri giornalisti, la telecronaca delle partite di calcio. Benchè fosse stato dedotto che il giudice di primo grado non avesse valutato in modo adeguato la responsabilità del servizio e di una rubrica, la Corte d’Appello aveva dato rilievo unicamente alla volontà novativa del rapporto.

3.1. I primi tre motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

Occorre premettere che ove il convincimento del giudice di merito si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, il ricorso per cassazione deve evidenziare l’inadeguatezza, l’incongruenza e l’illogicità della motivazione, alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, e di eventuali altri elementi di cui dimostri la decisività, onde consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del vizio di motivazione sul “decisum”, non potendo limitarsi, in particolare, ad inficiare uno solo degli elementi della complessiva valutazione (Cass., n. 15156 del 2011).

Ancora, va ricordato che, in linea generale, (Cass. n. 6303 del 2011) secondo consolidati orientamenti di questa Corte, in tema di prova spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante, ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Nè tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro (Cass., n. 16499 del 2009).

In particolare, l’accertamento, sulla base delle risultanze probatorie, delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e la valutazione delle stesse, ai fini dell’inquadramento spettantegli secondo la disciplina collettiva, si risolvono in un giudizio di fatto del giudice del merito, che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici (ex plurimis: Cass., n. 1127 del 1983; Cass., n. 26233 del 2008; Cass., n. 28284 del 2009).

Ciò vale anche con riguardo all’individuazione dell’inquadramento da attribuire al lavoratore nell’ipotesi di svolgimento di attività promiscue e alla determinazione delle mansioni da considerare prevalenti, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore.

Nella stessa ottica, è stato affermato che anche alla valutazione del contenuto dell’attività giornalistica va attribuita natura di accertamento di fatto, come tale insuscettibile di sindacato in sede di legittimità (v., Cass., n. 13814 del 2008).

Con riguardo alla specifica qualifica che viene in rilievo si deve ricordare che, in materia di attività giornalistica, per la configurabilità della qualifica di “collaboratore fisso”, di cui all’art. 2 del CCNL lavoro giornalistico (reso efficace “erga omnes” con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), la “responsabilità di un servizio” va intesa come l’impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d’informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la “copertura” di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra (Cass. n. 11065 del 2014).

In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonchè per la natura prettamente intellettuale dell’attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell’individuazione del vincolo, rileva specificamente l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione d’impresa. Nel giudizio di cassazione è sindacabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto incensurabile in tale sede ove congruamente motivata – la relativa valutazione (Cass., n. 22785 del 2013).

Nella specie, la Corte d’Appello facendo corretta applicazione dei suddetti principi, con congrua motivazione, ha affermato che condivisibilmente il giudice di primo grado aveva ritenuto non fondata la prospettazione di parte ricorrente, alla luce della prova testimoniale esperita e del materiale raccolto in sede di ispezione, tenendo presente le dichiarazioni del P. stesso, in particolare, nella parte, in cui aveva affermato di aver voluto interrompere il regime di subordinazione in atto con l’azienda per essere libero di altri impegni professionali, nonchè per non avere vincoli di orario e ancora perchè era più vantaggioso contrattare di volta in volta il proprio compenso. Ciò comprovava la non continuità dell’impegno del giornalista che, comunque, non rimaneva all’atto a disposizione dell’azienda tra una prestazione e l’altra, che fosse questa la conduzione di un programma sportivo “Controcampo” piuttosto che la telecronaca delle partite di calcio. Peraltro, rilevava la Corte d’Appello che non risultava che lo stesso fosse obbligato ad accettare e/o presenziare, non essendo stato neppure fissato nel contratto di autonoma collaborazione, un numero minimo da effettuare con compenso, dunque, di volta in volta dovuto, solo in caso di effettiva prestazione resa “con gradimento” dell’azienda. La continuità di apporto non risultava, quindi, provata dall’Istituto anche perchè il P. in quel periodo aveva intrattenuto collaborazioni professionali con altre aziende (in particolare trasmissioni radiofoniche), aveva rifiutato (come riferiva il teste R. direttore della testata) un contratto con impegno biennale, nonchè impegni aggiuntivi. Infine la Corte d’Appello rilevava come il presentarsi con l’accredito RTI e l’avere a disposizione una postazione di lavoro in azienda erano circostanze compatibili con una situazione di coordinamento rispetto alle esigenze di organizzazione aziendale.

Tale argomentata motivazione, poichè conforme ai principi di diritto sopra richiamati, non è incisa dalle censure svolte.

Anche la posizione della S. è stata correttamente esaminata dalla Corte d’Appello, che rilevava come la stessa avesse la più ampia libertà di scelta dei temi, così come nell’organizzazione del lavoro, purchè venisse raggiunto l’opus, vale a dire la realizzazione di 37 puntate della seconda parte del programma di informazione ed attualità religiosa “le Frontiere dello Spirito”. La prova per testi non aveva smentito tale libertà intellettuale ed organizzativa della S. che si occupava, non di notizie ma di questioni di carattere culturale/religioso ritenute di attualità.

Ciò, portava ad escludere la natura giornalistica in regime di subordinazione dell’attività svolta dalla stessa.

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di legge, della L. n. 69 del 1963, art. 1 (art. 360 c.p.c., n. 5). La Corte d’Appello avrebbe escluso la natura giornalistica sia dei programmi di “gossip”, sia di quello di informazione religiosa. Per i primi ( O.) per l’assenza di notizie trattandosi di rendere visibile al pubblico la vita delle persone particolarmente in vista nel mondo dello spettacolo. Invece il programma Frontiere dello Spirito ( S., E., P.) era apparso alla Corte d’Appello trattare temi completamente e pacificamente distanti dalle notizie e/o dalla cronaca.

La Corte d’Appello ha erroneamente applicato della L. n. 69 del 1963, art. 1, in ordine alla individuazione dell’attività giornalistica, perchè fa dipendere la qualificazione da un giudizio di valore soggettivo e non verificabile circa la rilevanza dell’interesse dell’informazione. Il ricorrente ricorda la giurisprudenza di legittimità in materia.

La Corte d’Appello ha errato nel negare natura giornalistica all’attività delle suddette lavoratrici, perchè ha omesso di controllare la natura del loro ruolo e se esse avessero la funzione di tramite tra la notizia e il pubblico, perchè ha negato, sulla base di giudizi soggettivi ed inammissibili, dignità giornalistica alla cronaca rosa, perchè ha ritenuto estraneo al giornalismo la critica e commento di fatti di attualità (nella fattispecie religiosa).

5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di rito: art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4).

Il giudice di appello appariva dare rilievo all’eccezione di controparte secondo cui l’attività giornalistica sarebbe riservata alle testate e non sarebbe ammissibile nelle reti, senza, tuttavia esplicitare nulla sul rilievo attribuito a detta circostanza, con conseguente inadeguatezza della motivazione.

5.1. I motivi quarto e quinto devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

I motivi non sono fondati, in ragione di quanto già esposto per la posizione della S. nella trattazione dei motivi di ricorso che precedono, laddove la Corte d’Appello poneva in evidenza la qualificazione del rapporto caratterizzato da ampia libertà di scelta dei temi e dell’organizzazione e che venivano in rilievo non notizie ma questioni di carattere culturale/religioso di attualità.

Ciò portava ad escludere la natura giornalistica dell’attività svolta dalla stessa, così come dalle sue collaboratrici E. e P., la cui iscrizione d’ufficio all’albo dei giornalisti non è vincolante, atteso che la retrodatazione non è sufficiente in mancanza di subordinazione, come nel caso in esame.

La Corte d’Appello rilevava, inoltre che gli ispettori, come ammesso in sede di deposizione testimoniale e come emergente dal verbale in atti, non avevano mai verificato le circostanze loro riferite dagli interessati e dagli informatori, non visionando i programmi e non leggendo i servizi, sicchè le loro conclusioni apparivano il frutto più di mere valutazioni che di concreto riscontro oggettivo.

Pertanto la rado decidendi della sentenza della Corte d’Appello va ravvisata nella mancanza, con riguardo alla fattispecie in esame, e non in relazione tout court alle tematiche oggetto del programma, di attività giornalistica in regime di subordinazione.

In relazione alla posizione della O., la Corte d’Appello premetteva che la stessa aveva lavorato per la realizzazione di diversi programmi (Sabato Vip, Chi c’è c’è, Jet set; Sembra ieri) in virtù di contratti di collaborazione quale “adattatore testi”, attività ritenuta invece dall’INPGI di natura giornalistica in regime di subordinazione. Il giudice di primo grado aveva ritenuto non fondata la domanda qualificando tali programmi come di mero intrattenimento finalizzati a rendere pubblicità a personaggi noti o a persone contrattualizzate per altri programmi presso la stessa azienda, così da renderli noti.

La Corte d’Appello ha confermato la statuizione del Tribunale, anche a non considerare l’aspetto formale della mancata costituzione della relativa testata, perchè nel caso di specie, in ragione della nozione di attività giornalistica, vi era la sostanziale assenza di “notizie” trattandosi di rendere semplicemente visibile al pubblico fatti di vita delle persone particolarmente in vista nel mondo dello spettacolo. Come si è sopra detto, costituisce attività giornalistica – presupposta, ma non definita dalla L. 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista – la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonchè l’inserimento continuativo del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa.

Ha affermato la Corte d’Appello, facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati, che non risultava che la O. facesse opera di scelta e/o elaborazione di notizie, traendo semplicemente dalle riviste del settore spunto per intervistare o far partecipare in studio questi personaggi, non operando in fatto alcun tramite tra i loro episodi di vita e la comunicazione al pubblico che avveniva, con meri programmi di intrattenimento. Non risultava, altresì un inserimento nell’organizzazione aziendale vincolante a carico della lavoratrice, vista la tipologia di prestazioni a lei assegnata, priva di qualsivoglia contenuto di opinione personale e da trasmettere al pubblico.

Le statuizioni della Corte d’Appello rispondono ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, e in quanto congruamente motivate risultano esenti da censure.

6. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4). La Corte d’Appello, dopo aver escluso la natura giornalistica dell’attività svolta da E. e P., ricordava la giurisprudenza di legittimità relativa alla cd. retrodatazione dell’iscrizione al registro dei praticanti, per affermare che la stessa non impediva una valutazione autonoma sulla natura del’attività svolta, e nella specie di ritenerla non giornalistica. In tal modo il giudice di appello era incorso nel vizio di ultrapetizione, essendosi pronunciato su un’eccezione che nessuno aveva mai sollevato.

6.1. Il motivo è inammissibile in quanto privo di decisività in ragione della complessiva corretta motivazione della statuizione della Corte d’Appello che escludeva la sussistenza dello svolgimento di attività giornalistica subordinata, come esposto nella trattazione dei motivi di ricorso che precedono. La Corte d’Appello, peraltro, ha richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, la prestazione giornalistica resa fino al momento in cui è intervenuto l’atto di iscrizione all’albo deve essere considerata come resa da soggetto privo del requisito dell’iscrizione medesima, senza che possano riconoscersi effetti, sul piano del rapporto di lavoro, alla eventuale retrodatazione disposta dall’organismo professionale competente, poichè tale provvedimento vale soltanto nei rapporti tra l’aspirante giornalista e l’ordine professionale, e non anche per convalidare un contratto nullo per difetto di un requisito essenziale, inammissibile essendo la convalida ai sensi dell’art. 1423 c.c. (Cass., n. 19231 del 2006).

7. Con il settimo motivo di ricorso è dedotto omesso esame di punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

La Corte d’Appello avendo ritenuto di escludere la natura giornalistica delle prestazioni rese da O., S., E. e P., ha ritenuto ultroneo l’esame delle loro posizioni per verificare se esse fossero riconducibili alla collaborazione fissa ex art. 2 del CCNLG, come dedotto dall’INPGI, in particolare in ragione di specifiche circostanze.

7.1. Il motivo è inammissibile in quanto non viene dedotta la prospettazione della domanda di riconoscimento di collaborazione fissa ex art. 2 del CGNLG sin dal primo grado di giudizio, e non risulta dalle argomentazioni riportate nel motivo di ricorso, la specifica formulazione di un motivo di appello in relazione a domanda disattesa in primo grado, nè è prospettata censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

8. Il ricorso principale deve essere rigettato.

9. Con il ricorso incidentale è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2115 c.c., comma 3 e della L. n. 153 del 1969, art. 12 (ex art. 360 c.p.c., n. 3). La Corte d’Appello, in relazione alla posizione di V.D., ha confermato la decisione del Tribunale, asserendo che la transazione stipulata tra il datore di lavoro e il lavoratore è inidonea ad esplicare alcuna influenza sugli obblighi previdenziali che siano eventualmente coinvolti e che mantengono intatta la loro rilevanza non solo per effetto della nullità dei patti elusivi stabiliti dall’art. 2115 c.c., comma 3, ma anche in conseguenza della distinzione, quanto alla configurazione ed ai presupposti di tutela che caratterizza i diritti previdenziali.

Assume la ricorrente che la sig. V. nel periodo ottobre 1998-

luglio 2000 aveva collaborato con la TRI con diversi contratti a termine. Il Tribunale di Roma adito dalla lavoratrice perchè accertasse l’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con sentenza del 30 marzo 2002 dichiarava che tra le parti dal 5 ottobre 1998 e fino alla data della sentenza era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con detta sentenza essa datrice di lavoro veniva condannata al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di conclusione dell’ultimo contratto a termine (luglio 2000) fino alla data della sentenza (30 maggio 2002) detratto l’aliunde perceptum, che pure era stato accertato, atteso che era pacifico che dopo luglio 2000 la V. aveva lavorato presso la RAI. La V., con verbale di conciliazione del 10 dicembre 2002, a fronte della rinuncia ad avvalersi degli effetti della sentenza del Tribunale di Roma del 30 maggio 2002, percepiva la somma di Euro 5.000,00 esclusivamente a titolo transattivo, pertanto tale somma non poteva essere assoggettata a contribuzione come richiesto dall’INPGI. 9.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto nei seguenti termini.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest’ultimo e l’istituto previdenziale, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass., n. 17670 del 2007).

Nella specie, quindi, la transazione intervenuta tra le parti non poteva travolgere l’obbligo contributivo relativo al rapporto di lavoro accertato giudizialmente.

Come affermato nella sentenza di appello l’INPGI chiedeva il riconoscimento dei contributi sia sulle retribuzioni maturate nel periodo lavorativo accertato dal Tribunale, sia sulla somma di Euro 5.000,00 corrisposta in ragione della transazione. Il motivo di appello proposto dalla RTI verteva sul fatto che avendo nel medesimo periodo temporale la V. lavorato per altra azienda essa RTI non poteva essere chiamata a versare i contributi.

L’odierna censura verte sulla circostanza che come ribadito nel verbale di conciliazione nel periodo oggetto di accertamento ispettivo da parte dell’INPGI la V. aveva lavorato presso altri soggetti e che quindi L’INPGI non aveva titolo per la pretesa imposizione contributiva, atteso, altresì, che la sentenza su cui interveniva la transazione faceva salvo l’aliunde perceptum.

La Corte d’Appello correttamente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia di transazione e credito contributivo, ma non ha vagliato se, alla luce delle risultanze probatorie, la transazione avesse assorbito o meno la corresponsione delle retribuzioni, al fine della debenza o meno della contribuzione sia sulle retribuzioni che sulla transazione. In tal senso va, quindi, accolto il motivo del ricorso incidentale.

10 La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo incidentale accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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