Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12587 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 12/05/2021), n.12587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10317-2020 proposto da:

V.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA MAESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 1364/020 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 14/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto del 14 febbraio 2020, rigettava il ricorso proposto da V.E., cittadina della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

A sostegno della domanda di protezione la richiedente asilo raccontava: i) che all’età di quindici anni lo zio, con cui viveva da quando era rimasta orfana, l’aveva portata da un uomo molto più anziano con cui aveva un debito, per ripagarlo; ii) di aver vissuto con quest’uomo, che aveva continuato a picchiarla e violentarla e da cui aveva avuto due figli, perdendo il terzo prima della nascita; iii) di essere fuggita, lasciando i figli all’uomo, quando lo zio aveva chiesto il pagamento del suo prezzo da sposa, non volendo essere più maltrattata e circoncisa; iv) che, trovatasi a vivere a Benin City chiedendo la carità, era stata contattata da una signora, la quale l’aveva aiutata a venire in Italia dopo aver svolto un rito woodoo, per ammonirla sulle conseguenze in cui sarebbe incorsa se non avesse restituito i soldi necessari per il viaggio; v) che la madame era sparita dopo averla condotta in Libia, dove era stata costretta ad avere rapporti sessuali con chi l’ospitava; vi) che, una volta arrivata in Italia, era stata contattata da madame, la quale le aveva ricordato il rito fatto prima della partenza e il suo obbligo di ripagare il viaggio; vii) di aver conosciuto altre ragazze nigeriane che si prostituivano e di essere andata con loro; viii) di continuare a prostituirsi al fine di recuperare i soldi da inviare in Nigeria a madame, che minacciava la sorella e i figli. Il collegio di merito ha escluso l’attendibilità del racconto in ordine all’esistenza di presupposti di persecuzione o di gravi timori in caso di rientro nel paese di origine.

Nel contempo il Tribunale ha però riconosciuto che le vicende narrate dalla ricorrente sembravano integrare un’ipotesi di tratta a fini di prostituzione, anche alla luce degli indicatori rivelatori di tratta riferiti nelle linee guida UNHCR (pag. 7); circostanza, questa, che tuttavia non è stata ritenuta sufficiente a riconoscere lo status di rifugiato in relazione alla qualità di vittima di tratta astrattamente considerata, “non emergendo dalle dichiaraioni della ricorrente l’ammissione di essere sfruttata a fini di prostituzione, nè risultando che la ricorrente abbia effettivamente fatto ingresso nel sistema antitratta propostole”.

Il Tribunale, infine, ha rilevato – “accanto alla già accennata inattendibilità della narrazione sulle ragioni per cui la signora V.E.e ha lasciato il proprio paese e sulle altrettanto infondate ragioni di timori in caso di rientro della stessa” – che la richiedente asilo non aveva prodotto alcuna documentazione a dimostrazione dello svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa o di formazione, così come non aveva dedotto che in caso di rimpatrio si sarebbe trovata in uno stato di particolare vulnerabilità e, di conseguenza, ha negato il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso V.E. prospettando due motivi di doglianza.

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in quanto il Tribunale ha negato la protezione sussidiaria pur in presenza di un quadro di violenze che investiva tutto il paese, rimanendo irrilevante la particolare condizione dell’area di provenienza del migrante.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto la protezione umanitaria doveva essere riconosciuta in presenza di una domanda proposta in epoca antecedente all’introduzione del D.L. n. 113 del 2018 ed in ragione del pericolo per la persona interessata di essere sottoposta a torture, pene o trattamenti inumani o degradanti in caso di rientro nel paese di origine.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

E’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

3. Questa Corte ha di recente reputato (Cass. 1750/2021) che non sia possibile ravvisare, da un canto, una specifica e personale condizione di vulnerabilità della richiedente asilo (attraverso la constatazione che la stessa appare, in base ai numerosi indici delineati nelle linee guida dell’UNHCR, vittima di sfruttamento sessuale nell’ambito della tratta) e, dall’altro, negare che le circostanze allegate non siano sufficienti ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria per il solo fatto che la richiedente asilo non abbia ammesso di essere vittima di sfruttamento sessuale.

Infatti – precisa la decisione sopra richiamata – il mancato riconoscimento di essere vittima di tratta, a fronte della “ricorrenza di numerosi indici di tratta e sfruttamento sessuale o lavorativo, non esprime un fatto decisivo e prevalente sugli indici ravvisati, potendo essere compatibile, come evidenziato dalle stesse Linee guida utilizzate per valutare le dichiarazioni, con la sussistenza degli altri indici ed essere sintomo del timore di ritorsioni ovvero di non piena consapevolezza della propria situazione personale (cfr. pagg. 62 e 63 delle Linee Guida UNHCR)”.

“Pertanto, ove gli indici di tratta e di sfruttamento sessuale o lavorativo di cui alle Linee Guida emergano dal racconto della richiedente,….il mancato riconoscimento della condizione di sfruttamento della richiedente non appare idoneo ad impedire al giudice di riconoscere la condizione di vulnerabilità personale di cui la richiedente è oggettivamente portatrice ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

4. Una volta stabilito – secondo la giurisprudenza sopra riportata, che il collegio condivide – che la mancanza di un’esplicita ammissione da parte della richiedente asilo di essere stata in passato ed anche all’attualità vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale non è di per sè idonea a sminuire la portata dimostrativa dei numerosi indici eventualmente sussistenti a tal proposito secondo le Linee Guida UNHCR, occorre verificare come siffatti principi possano coniugarsi da un lato con il principio dispositivo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, governa anche la materia della protezione internazionale, dall’altro con il giudizio di non credibilità espresso – oramai in via definitiva, in mancanza di impugnazione – dal giudice di merito “sull’esistenza di presupposti di persecuzione ovvero di gravi timori in caso di rientro nel proprio Paese”.

5. Il principio dispositivo, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni in fatto dell’attore.

I fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono, quindi, essere necessariamente indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale.

5.1 La decisione sopra richiamata ritiene che l’imprescindibilità della esplicita ammissione da parte della richiedente asilo di essere stata in passato ed anche all’attualità vittima di tratta a fini sfruttamento sessuale” non sia conforme ai principi interpretativi di questa Corte in tema di protezione umanitaria, secondo i quali “la vulnerabilità rilevante nell’ambito dei seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, va accertata su base oggettiva e non dipende dalla sola specifica allegazione e deduzione del richiedente, dovendosi ritenere sufficiente che lo straniero riferisca il concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/ o degradami in caso di rimpatrio nel Paese d’origine (cfr. Cass. 10922/2019; id. 3875/2020; id. 7985/2020).

5.2 Ritiene il collegio che sia necessario stabilire con maggiore chiarezza come l’allegazione debba avvenire in questi casi e, più precisamente, se sia sufficiente l’indicazione in ricorso, a suffragio della domanda di protezione, di fatti riconducibili agli indici di tratta e sfruttamento sessuale secondo le Linee Guida UNHCR, a prescindere da un esplicito riconoscimento (come è avvenuto nel caso in esame) di un coinvolgimento personale in una situazione di tratta, ovvero se l’accoglimento della domanda richieda anche la formale allegazione, comunque effettuata, dell’esistenza di una simile situazione di sfruttamento da parte di una organizzazione criminale nonchè quale rilievo debba avere, ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale o umanitaria, la valutazione dell’esposizione a rischio di danni alla persona nell’ipotesi di rientro in patria e l’adesione della richiedente asilo ai programmi di protezione delle vittime di tratta. Ovvero se tali profili di valutazione devono cedere di fronte alla consustanzialità di un’esposizione al rischio nel paese di provenienza insita nella soggezione a una situazione di tratta e di fronte all’incompatibilità di un processo di integrazione nella vita lavorativa e sociale del paese di residenza con tale situazione nonchè a fronte dell’inesistenza nel sistema normativo di un collegamento in rapporto di condizione necessaria fra adesione ai programmi di protezione e concessione della protezione internazionale e umanitaria. E’ inoltre necessario stabilire se a fronte di un’affermazione di emersione di indici di tratta da parte del giudice del merito, che nello stesso tempo non riconosca la protezione richiesta per l’insussistenza di una situazione di vulnerabilità legata al rientro in patria e/o per l’insussistenza di un inserimento lavorativo o dello svolgimento di attività formative, il ricorso per cassazione possa limitarsi alla censura del mancato accoglimento della domanda di protezione per l’esistenza di un rischio di esposizione a violenza e trattamenti abusivi in caso di rimpatrio ovvero debba contestare il mancato accoglimento della domanda anche con riguardo alla specifica situazione personale in Italia e in caso di rimpatrio.

Infine, sembra necessario chiarire la rilevanza di un giudizio di inattendibilità del racconto della richiedente asilo, nell’ipotesi in cui tale giudizio non venga impugnato con il ricorso per cassazione, a fronte di una contestuale attestazione, come è avvenuto nel caso in esame, dell’emersione della narrazione della ricorrente di indici rivelatori di tratta.

Tali questioni per la loro rilevanza ai fini della definizione di un orientamento nomofilattico in questa materia non consentono la trattazione in camera di consiglio e impongono la trattazione in pubblica udienza.

PQM

La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza della prima Sezione civile.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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