Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12586 del 18/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.18/05/2017),  n. 12586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 63/2016 proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato ERNESTO

ROGNONI;

– ricorrente –

contro

INFRASTRUtture URE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE – I.R.E. SPA

(già AGENZIA REGIONALE PER IL RECUPERO EDILIZIO – A.R.R.ED. SPA),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso lo

studio dell’Avvocato MARIO FERRI, che la rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato ANDREA CORRADO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1082/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17 settembre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 marzo 2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Genova è stato investito della domanda promossa dall’Agenzia regionale per il recupero edilizio – A.R.R.ED. s.p.a. nei confronti di C.S. per l’accertamento del diritto dell’attrice ad accedere all’appartamento, di proprietà del convenuto, sito in (OMISSIS), per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle canne fumarie dell’immobile sito in (OMISSIS) e ottenerne la condanna a consentire l’accesso per tale fine, nonchè della domanda riconvenzionale del convenuto di condanna dell’Agenzia ad eliminare le canne fumarie invadenti l’intercapedine del bagno dell’appartamento di (OMISSIS);

che con sentenza n. 2859/2008 il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale del C.;

che, su gravame dell’Agenzia regionale, la Corte d’appello di Genova, con sentenza resa pubblica il 17 settembre 2015, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha respinto la domanda proposta dal C. per carenza di legittimazione attiva, rilevando che l’appartamento di (OMISSIS), con provvedimento del 10 maggio 2010 della Sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Genova, era stato oggetto di confisca ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazione criminali di tipo mafioso, anche straniere) e L. 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico), sicchè, in applicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’immobile era entrato a far parte del patrimonio dello Stato a titolo originario;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 novembre 2015, sulla base di due motivi;

che l’Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale – I.R.E. s.p.a. (incorporante l’Agenzia regionale per il recupero edilizio) ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 22 marzo 2017;

che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa il 20 marzo 2017.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, preliminarmente, va dichiarata l’irricevibilità della memoria presentata dal ricorrente, essendo il deposito di questa in cancelleria avvenuto soltanto il 20 marzo 2017, una volta trascorso il termine – di cinque giorni prima dell’adunanza camerale – previsto dall’art. 380-bis c.p.c., per l’esercizio della relativa facoltà;

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 111 c.p.c., sostenendosi che, a fronte della successione ex lege nel diritto controverso a seguito di confisca, il processo avrebbe dovuto proseguire tra le parti originarie;

che il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 1 e 2 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), della L. n. 575 del 1965, artt. 1 e segg., L. n. 152 del 1975 e della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 194 e 205, nonchè dell’art. 11 preleggi e art. 81 c.p.c. e, più in generale, dell’art. 25 Cost., comma 2 e art. 2 c.p., sul rilievo che la misura di prevenzione della confisca disposta dal Tribunale di Genova nel maggio 2010 in forza della pregressa normativa antimafia avrebbe determinato un acquisto a titolo derivativo, e non originario, a favore dello Stato, non potendosi applicare retroattivamente la L. n. 228 del 2012;

che i motivi sono infondati, perchè l’acquisto dello Stato a seguito della misura di prevenzione della confisca antimafia ha natura originaria e non derivativa e la nuova disciplina della L. n. 228 del 2012, è immediatamente applicabile come ins superveniens nei giudizi in corso;

che la decisione impugnata è conforme ai principi enunciati da questa Corte con la sentenza delle Sezioni Unite 7 maggio 2013, n. 10534, e con la sentenza della 3^ Sezione civile 19 marzo 2015, n. 5472;

che, infatti, con la prima sentenza si è chiarito:

che per effetto della L. n. 228 del 2012, a seguito dell’estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca, lo Stato “acquista un bene non più a titolo derivativo, ma libero dai pesi e dagli oneri, pur iscritti o trascritti anteriormente alla misura di prevenzione”;

che “in sostanza, superando la condivisa opinione della giurisprudenza civile e penale sulla natura derivativa del titolo di acquisto del bene immobile da parte dello Stato a seguito della confisca, il legislatore ha inteso ricomprendere questa misura nel solco delle cause di estinzione dell’ipoteca disciplinate dall’art. 2878 c.c.”: “alla stregua di tale normativa, dunque, in ogni caso, la confisca prevarrà sull’ipoteca”;

che la nuova disciplina di cui alla L. n. 228 del 2012, “riguarda le misure di prevenzione disposte prima del 13 ottobre 2011, soggette, quindi, alla L. n. 575 del 1965”: si applica, quindi, “sulla base del principio tempus regit actum”, ad un caso – quale quello esaminato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza – “in cui la misura della confisca è stata disposta con decreto del 4 dicembre 1995 – 4 marzo 1996”;

che con la più recente sentenza si è ribadito che “la nuova disciplina – la quale, “intervenendo sulla controversa questione della natura originaria o derivativa dell’acquisto da parte dello Stato, ha escluso la natura derivativa disponendo l’estinzione di diritto degli oneri e pesi iscritti o trascritti prima della confisca” e immediatamente applicabile… come ius superveniens”;

che, conclusivamente, va affermato il principio secondo cui la natura originaria dell’acquisto da parte dello Stato a seguito della misura di prevenzione antimafia della confisca esclude che il prevenuto, il cui bene immobile è stato confiscato, continui ad essere legittimato ad esercitare, come sostituto processuale dello Stato, le azioni a tutela del diritto di proprietà, dovendosi negare, in caso di acquisto della proprietà a titolo originario, l’applicabilità dell’art. 111 c.p.c., essendosi al di fuori del fenomeno della successione a titolo particolare nel diritto controverso (cfr. Cass., Sez. 2, 2 maggio 2011, n. 9643);

che il ricorso è rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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