Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12586 del 17/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12586 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 12295-2013 proposto da:
ACCARDI EPIFANIO CCRPFN47A03F158F, elettivamente
domiciliato in ROMA, LARGO SARTI 4, presso lo studio
dell’avvocato BRUNO CAPPONI, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FELICE MARTINO, DOMENICO DI
FALCO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

POLLICINO FRANCESCO, POLLICINO ETTORE, GIACOBBE
NATALINA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 188/2012 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 24/02/2012, depositata il 03/04/2012;

Data pubblicazione: 17/06/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE

comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Con citazione notificata il 25 giugno 1986 Francesco, Letteti° ed
Ettore Pollicino nonché Natalina Giacobbe convennero innanzi al
Tribunale di Messina Stefania Mazzeo ed Epifanio Accardi chiedendo,
per quanto qui interessa, che venisse dichiarata inefficace nei loro
confronti, ex art. 2901 cod. civ., la vendita di un appartamento
effettuata dalla prima in favore del secondo.
I convenuti, costituitisi, contestarono le avverse pretese.
2. Con sentenza del 2 marzo 2005 il giudice adito accolse la domanda.
Il gravame proposto dall’Accardi avverso tale decisione è stato
rigettato dalla Corte d’appello in data 3 aprile 2012.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Epifanio

Accardi, formulando tre motivi.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
3. Il ricorso è sozetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
rigettato.
Ric. 2013 n. 12295 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente

Queste le ragioni.
4. Il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia
violazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., in relazione alla omessa
integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie Letizia
Paola Francesca Occhipinti è infondato alla luce del principio,

coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo
acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della
comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell’atto è
litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al
giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul
diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si
chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla
validità ed efficacia del contratto (confr. Cass. civ. 23 aprile 2009, n.
9660).
S-urabbrivio di tale pronuncia, la successiva giurisprudenza di
legittimità ha sempre negato la sussistenza di un’ipotesi di
litisconsorzio necessario, nei confronti del coniuge rimasto estraneo
alla formazione dell’atto, in caso di esperimento di azione revocatoria,
ex art. 2901 cod. civ., evidenziando che detta azione non determina
alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l’inefficacia
relativa dell’atto rispetto al creditore, senza caducare il contratto di
alienazione (confr. Cass. civ. 29 gennaio 2013, n. 2082).
Tale esegesi, alla quale conviene dare continuità, comporta che il primo
motivo di ricorso è infondato.
5. Miglior sorte non ha il secondo mezzo, con il quale l’impugnante,
deducendo violazione dell’art 2901 cod. civ., in relazione agli att 2727
e segg. cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché vizi motivazionali,
critica la ritenuta sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della
Ric. 2013 n. 12295 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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enunciato dalle sezioni unite di questa Corte, per cui, qualora uno dei

domanda e, segnatamente, del doppio requisito del consilium fraudis e

dell’ eventus dannai, benché, secondo l’esponente, con l’atto impugnato, la
Mazzeo avesse disposto di una piccola porzione soltanto del suo
patrimonio, realizzando un prezzo assolutamente congruo.
Le censure non hanno consistenza.
Valga considerare, al riguardo, che la Corte territoriale ha motivato il
suo convincimento richiamando sia lo stretto legame di parentela
esistente tra le parti; sia la correlazione temporale tra la vendita e il
passaggio in giudicato della sentenza penale che aveva definitivamente
acclarato la responsabilità del figlio della Mazzeo per fatti di cui la
stessa era chiamata a rispondere quale responsabile civile; sia
l’incidenza dell’atto sul patrimonio del debitore, tale da rendere più
incerto e difficile il soddisfacimento del credito (confr. Cass. civ. 9
febbraio 2012, n. 1896).
Ora, siffatto corredo indiziario è stato non implausibilmente ritenuto
dal decidente sufficiente a integrare la prova della sussistenza di tutte le
condizioni richieste dalla legge per l’elargizione della tutela invocata.
Ne deriva che le critiche hanno, in definitiva, ad oggetto un
apprezzamento di stretto merito, congruamente motivato, come tale
insindacabile in sede di legittimità (confr. Cass. civ. 17 agosto 2011, n.
17327; Cass. civ. 7 ottobre 2008, n. 24757).

6. Nel rigetto dei primi due motivi di ricorso resterà assorbito l’esame
del terzo, con il quale si chiede l’annullamento della condanna al
pagamento delle spese di causa”.
A seguito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione,
non ritenendole infirmate dalle deduzioni esposte nella memoria di
parte ricorrente.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.
Ric. 2013 n. 12295 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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:

La mancata costituzione della parte vittoriosa preclude ogni pronuncia
in ordine alle spese di giudizio.
La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità
dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo

Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della
sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore
contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale
pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al
fatto oggettivo — ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa
valutazione — del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa
per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la
previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano
funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle,
pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio
2015.

introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

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