Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12585 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 21/05/2010), n.12585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – est. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25825/2007 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

10, presso lo studio dell’avvocato BOCCONGELLI EMANUELE,

rappresentato e difeso dagli avvocati CERRETO Giovanna, GRASSO CARLO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 773/06 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

19/07/06, depositato il 12/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 12 settembre 2006 con il quale la corte d’appello di Napoli ha condannato la presidenza del consiglio dei ministri al pagamento in suo favore di un’indennità di Euro 24.564,00 per l’eccessiva durata di un giudizio davanti alla corte dei conti avente ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una sua malattia;

che la presidenza del consiglio resiste con controricorso;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che i tre motivi di ricorso non si concludono con la formulazione del quesito di diritto, come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., e pertanto il ricorso è inammissibile; che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA