Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12585 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 13/01/2017, dep.18/05/2017),  n. 12585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27645/2015 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato RANIERI RODA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

e contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

15/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che:

– il Tribunale di Milano ha respinto l’appello proposto dall’avv. D.C. avverso la sentenza del locale Giudice di Pace con cui era stata rigettata la sua domanda di pagamento della somma di Euro 1.000,00 nei confronti di C.M. a titolo di compenso professionale;

– a fondamento della propria decisione il Tribunale ha rilevato il difetto di prova tanto del conferimento dell’incarico quanto dello svolgimento di attività difensiva, osservando che l’avvocato si era limitato a produrre, peraltro tardivamente, la copia di un foglio bianco recante a margine una procura alle liti priva di data e di qualsivoglia riferimento a specifiche controversie, nonchè documentazione relativa a precedenti giudizi nei quali la C. risultava assistita da diversi difensori; ha osservato in ogni caso che, anche a voler considerare tempestive tali produzioni, le stesse non fornivano alcun valido elemento di prova circa il concreto ed effettivo svolgimento di attività inerenti all’incarico professionale;

– avverso tale decisione l’avvocato D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre la C. non ha svolto difese;

considerato che:

– con il primo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, assumendo che il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere tempestivamente fornita la prova del conferimento dell’incarico;

– con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 1362, 1392, 1703 e segg., artt. 2229 e segg., artt. 2697 e 2729 c.c., per avere il Tribunale negato validità ed efficacia alla procura alle liti ed omesso di rilevare, in via presuntiva, che il rilascio di tale procura alle liti dimostrava lo svolgimento di una serie di attività definite “di disamina e studio” dalle quali discendeva il proprio diritto al compenso;

– con il terzo motivo, infine, il professionista ricorrente chiede la riforma della pronuncia sulle spese in dipendenza dell’accoglimento delle prime due censure;

– ritenuto che il ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perchè, trattandosi di impugnazione contro sentenza pubblicata nel 2015, trova applicazione nel caso di specie il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che non prevede più tale vizio, ma solo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ipotesi qui non ricorrente e neppure dedotta;

– ritenuto che per il resto il ricorso è manifestamente infondato: per un verso, infatti, nella parte in cui si censura il giudizio di inidoneità probatoria della procura alla liti, non si coglie la ratio decidendi utilizzata dal Tribunale, cioè l’affermazione – del tutto corretta in diritto – secondo cui anche una valida dimostrazione del conferimento dell’incarico non avrebbe comportato il riconoscimento di alcun compenso, mancando – a fronte delle contestazioni della mandante – la prova del concreto ed effettivo svolgimento delle attività di cui esso dovrebbe costituire il corrispettivo (v. Sez. 2, Sentenza n. 7476 /1997; Sez. 2, Sentenza n. 13181/1992);

– per altro verso, e quanto all’invocata operatività del meccanismo delle presunzioni, questa Corte ha da tempo affermato che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa sulla quale il giudice del merito può fondare il suo convincimento nell’esercizio del proprio potere discrezionale di individuazione, esame e scelta delle fonti di prova; è a lui dunque demandata in via esclusiva la valutazione dell’opportunità di farvi ricorso, individuando i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico ed accertandone la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 21961/2010; n. 24028/2009; n. 10847/2007): nel caso di specie, il giudice di merito ha dato conto esaurientemente dei motivi per cui non ha attribuito valore agli elementi forniti dall’avvocato (i documenti prodotti) osservando che il semplice possesso degli stessi non basta neppure a fornire la prova della loro lettura.

– ritenuto che il rigetto dei primi due motivi rende logicamente superflua la disamina del terzo, mentre il mancato espletamento di attività difensiva dell’intimata esonera dal pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità;

– considerato infine che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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