Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12585 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 17/06/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 17/06/2016), n.12585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16125/2013 proposto da:

S.S.J., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato NICOLA ANTONIO FRATTOLILLO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CERSAM S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato VINCENZO D’AMBROSIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 601/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/06/2012 R.G.N. 1522/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato DURANTI ANDREA per delega Avvocato FRATTOLILLO

NICOLA ANTONIO;

udito l’Avvocato D’AMBROSIO VINCENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23.5 – 21.6.2012, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’impugnazione di S.S.J. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che gli aveva respinto la domanda volta alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Cersam srl.

Ha spiegato la Corte che il S., il quale si era lamentato di essere stato licenziato verbalmente, non aveva fornito la prova della sua estromissione e non aveva censurato in maniera specifica il convincimento del primo giudice sul fatto che in realtà egli si era assentato dal lavoro, come emerso dalla deposizioni delle testi C. ed A.. Nè poteva aver rilievo la missiva spedita il 13.2.2007 con la quale il S. aveva chiesto di essere reintegrato, atteso che tale richiesta era stata ricevuta dalla società il 15.2.2007, allorquando quest’ultima aveva già provveduto in precedenza a licenziarlo per iscritto il 12.2.2007. Inoltre, la resistente società aveva eccepito il fatto, estintivo del diritto del lavoratore a permanere in servizio ed a ricevere le retribuzioni successivamente al licenziamento scritto del 12.2.2007, mentre l’appellante non aveva specificamente contestato nel merito l’accoglimento di tale eccezione da parte del primo giudice.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il S. con quattro motivi.

Resiste con controricorso la società Cersam srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente deduce i seguenti vizi dell’impugnata sentenza: – Mancata applicazione del principio espresso dalla sentenza n. 7614 del 2005 della Cassazione in base al quale, nell’ambito del paradigma contrattuale all’art. 2094 c.c., il datore di lavoro non può limitarsi a dedurre una discontinuità della prestazione lavorativa quale eccezione comprovante l’insussistenza del licenziamento orale; falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per erronea applicazione del concetto di eccezione; consequenziale vizio di ultrapetizione, per essere il licenziamento disciplinare estraneo all’oggetto del presente giudizio.

Sostiene il ricorrente che la Cersam S.r.l., a fronte dell’azione di accertamento dell’illegittimità del licenziamento orale, si è limitata a dedurre la discontinuità della prestazione lavorativa, affermando che nel periodo in cui il lavoratore lamentava l’avvenuto licenziamento orale del 3.2.2007 l’azienda, di contro, non aveva adottato alcun provvedimento in tal senso, contestando per lo stesso periodo l’assenza ingiustificata con raccomandata del 12/2/2007 e comminando contestualmente il licenziamento disciplinare. A ben vedere, aggiunge il ricorrente, mentre egli deduceva per il periodo successivo al 3/2/2007 un’assenza dal lavoro giustificata, per lo stesso periodo il datore si limitava a dedurre un’assenza del dipendente, senza ulteriore specificazione. Quindi, secondo l’assunto difensivo, tale semplice discontinuità della prestazione lavorativa dedotta dal datore non poteva di certo costituire valida eccezione perchè nell’ambito del paradigma contrattuale di cui all’articolo 2094 c.c., possono individuarsi numerose ipotesi di sospensione del rapporto.

Il ricorrente contesta, pertanto, la parte della sentenza di appello che ha rigettato il motivo di gravame con cui si segnalava il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto il rapporto legittimamente interrotto con il licenziamento disciplinare, rispetto al quale l’appellante ne aveva dedotto restraneità all’oggetto della domanda.

2. Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per non avere la Corte d’appello ritenuto impugnato anche il secondo licenziamento.

Osserva al riguardo il ricorrente che il comportamento che il datore di lavoro voleva sanzionare col comminato licenziamento disciplinare, vale a dire l’assenza ingiustificata, era eziologicamente riferibile al precedente licenziamento orale. Quindi il datore di lavoro estrometteva artatamente il ricorrente dal lavoro creando il motivo del successivo provvedimento disciplinare. Pertanto, non si era in presenza di due cause diverse del licenziamento, in quanto una era stata creata ad arte dal datore di lavoro, ma era destinata a cadere nel caso di accoglimento della domanda di accertamento dell’illegittimità del precedente licenziamento verbale. Aggiunge il ricorrente che nell’atto di appello era stato dedotto che sarebbe stato facile, come artatamente fatto dalla controparte, contrabbandare un licenziamento orale con un’assenza ingiustificata dal lavoro e successivo licenziamento disciplinare, per poi eccepirlo in giudizio e consentire al giudice di ritenere che non era stata fornita la prova di un licenziamento orale. Ne discende, secondo il ricorrente, che il giudice d’appello è incorso in un vizio di motivazione per violazione delle norme sul giudicato, non avendo ritenuto impugnato anche il secondo licenziamento che, invece, era desumibile dalla domanda in tal senso svolta.

3. Col terzo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 2118 e 2119 c.c. e della L. n. 300 del 1970, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, per avere il giudice d’appello ritenuto equipollenti la prova dell’estromissione e quella del licenziamento; viene, altresì, denunziata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Assume il ricorrente che a seguito dell’impugnativa del licenziamento orale qualora il datore ne deduca l’inesistenza, il lavoratore non può essere tenuto alla prova del licenziamento ma della semplice estromissione dal lavoro. Tutto questo per affermare che prova del licenziamento e prova dell’estromissione del rapporto non coincidono.

Di contro, l’errore commesso dalla Corte salernitana sarebbe proprio quello di aver considerato equipollenti la prova di licenziamento e la prova dell’estromissione.

E’ evidente, secondo il ricorrente, la contraddittorietà della motivazione fornita dal collegio nel rigettare l’appello, attese le contrastanti argomentazioni, tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, in altre parole se l’appello è stato rigettato perchè non vi è stata prova dell’estromissione o perchè non è stata fornita la prova del licenziamento.

4. Col quarto motivo vengono denunziati i seguenti vizi: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere stato affermato che era onere del lavoratore provare il licenziamento orale; violazione del principio per il quale incombe sul lavoratore la sola prova dell’estromissione; vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 2967 c.c., per deficiente esame della circostanza della messa a disposizione delle energie lavorative; mancato esame della missiva del 27 febbraio 2007 comprovante la malafede del datore di lavoro, per errato esame delle prove dimostranti l’assenza dal lavoro.

Premette il ricorrente che, a fronte dell’incertezza del ragionamento seguito dalla Corte salernitana di cui al precedente motivo, è opportuno rilevare che, per quel che concerne la prova del licenziamento, ha errato la Corte d’appello di Salerno nel non condividere la doglianza avanzata dal lavoratore, con la quale questi denunciava che erroneamente il giudice monocratico lo aveva ritenuto onerato della prova dell’esistenza del licenziamento orale. Quindi, la prova gravante sul lavoratore, che chiedeva giudizialmente la declaratoria di illegittimità dell’estinzione del rapporto, riguardava esclusivamente la cessazione del rapporto medesimo, vale a dire l’estromissione dal luogo di lavoro ovvero la mancata accettazione, da parte del datore di lavoro, della prestazione lavorativa messagli a disposizione, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro – avente valore di eccezione –

ricadeva sull’eccipiente ex art. 2697 c.c., comma 2, vale a dire sul medesimo datore di lavoro.

Invece, per quel che concerne la parte della decisione di rigetto con la quale si era affermato che mancava un’appagante prova dell’estromissione dal rapporto, il ricorrente deduce il vizio di motivazione per mancanza di coerenza logico-formale e di correttezza giuridica, oltre che per violazione dei canoni ermeneutici in materia. Nel caso in esame appariva incontrovertibile, secondo il ricorrente, che il rapporto era cessato: invero, con la lettera del 12/2/2007, il lavoratore impugnava il licenziamento verbale che diceva di aver subito il 3/2/2007; il datore di lavoro con raccomandata ricevuta dal ricorrente il 17/2/2007 gli contestava l’assenza a partire dal 5/2/2007, confermando che il 3/2/2007 era stato l’ultimo giorno in cui il S. aveva lavorato, cadendo il 4/2/2007 di domenica. Nella richiamata missiva il lavoratore metteva a disposizione la propria prestazione lavorativa, chiedendo di essere reintegrato nel proprio posto di lavoro, a fronte della quale era altresì incontestabile la sussistenza della mancata accettazione datoriale; con ciò il ricorrente aveva assolto il proprio onere probatorio. Senonchè, il collegio salernitano, con incoerenza logico-

giuridica, nell’eseguire la valutazione della circostanza della messa a disposizione delle energie lavorative, stabiliva come essa fosse solo formale e non accompagnata da alcuna reale presentazione sul luogo di lavoro e come la sua mancata accettazione dovesse essere collegata alla già ultimata cessazione del rapporto per iscritto, anzichè come elemento confermativo del prospettato e non provato licenziamento orale. Aggiunge il ricorrente che il datore di lavoro non aveva mai riscontrato nè la missiva del 12/2/2007 di impugnativa del licenziamento verbale, nè quella del 27/2/2007, con la quale si impugnava anche il secondo licenziamento, ponendo in essere un atteggiamento inequivocabilmente frutto della sua malafede.

Osserva la Corte che il primo motivo di censura è infondato in quanto la Corte d’appello di Salerno ha correttamente rilevato l’insussistenza del lamentato vizio di ultrapetizione in cui, secondo il ricorrente, sarebbe in corso il primo giudice.

Infatti, la Corte di merito ha giustamente rilevato che a fronte della pretesa del ricorrente di essere reintegrato e di ricevere tutte le retribuzioni “medio-tempore” maturate, ben poteva la resistente, come in realtà avvenuto, eccepire un fatto estintivo del diritto del lavoratore a permanere in servizio ed a ricevere la retribuzione successivamente al licenziamento scritto intimato in data 12.2.2007. Invece, da parte sua, l’appellante non aveva specificamente contestato nel merito l’accoglimento di tale eccezione da parte del primo giudice, sicchè le pretese risarcitorie dell’appellante potevano riguardare solo il limitato periodo 3.2.2007 (data del supposto licenziamento orale) – 12.2.2007 (data del licenziamento scritto non impugnato).

Tale motivazione della Corte territoriale è esente da vizi di ordine logico-giuridico ed è incentrata sulla corretta ricostruzione della vicenda processuale per quel che attiene alla individuazione del tema d’indagine scaturente dall’esame della domanda proposta in primo grado e delle eccezioni delle resistente, nonchè dalla disamina della successiva impugnazione esperita avverso la decisione di rigetto del primo giudice.

Si è, invero, statuito (Cass. sez. lav. n. 6757 del 24.3.2011) che “la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il “petitum” che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tuttavia, tale principio, così come quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (artt. 434 e 437 c.p.c.), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all’applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte”.

Quanto al secondo motivo, proposto come vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per non avere la Corte d’appello ritenuto impugnato anche il secondo licenziamento, non può non evidenziarsi un evidente profilo di inammissibilità laddove la difesa del ricorrente conclude l’illustrazione della censura prospettando il diverso vizio di motivazione per la stessa ragione sopra esposta.

Infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. sez. 1 n. 19443 del 23/9/2011) “in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precise identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazionè enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse”.

Si è anche precisato (Cass. Sez. 3, n. 10295 del 7/5/2007) che tra le due relative censure di vizio di violazione di legge e di motivazione deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni in quanto il ricorrente non può denunciare contemporaneamente la violazione di norme di diritto e il difetto di motivazione, attribuendo alla decisione impugnata un’errata applicazione delle norme di diritto, senza indicare la diversa prospettazione attraverso la quale si sarebbe giunti ad un giudizio sul fatto diverso da quello contemplato dalla norma di diritto applicata al caso concreto, perchè la deduzione di questa deficienza verrebbe, nella realtà, a mascherare una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

Quanto agli ultimi due motivi di censura si rileva che gli stessi sono tra loro connessi e, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.

Orbene, tali motivi sono infondati.

Invero, come rilevato puntualmente dalla Corte di merito, è il medesimo ricorrente a riconoscere che grava sul lavoratore l’onere di fornire la prova della sua estromissione dal lavoro, per cui il tentativo di imputare al collegio giudicante l’errore di aver considerato equipollenti la prova di licenziamento e quella dell’estromissione non scalfisce la coerenza logico-giuridica della sentenza che si basa sia sulla rilevata mancanza, all’esito degli accertamenti istruttori, di una prova appagante della estromissione dal lavoro, sia sul rilievo che il primo giudice aveva tenuto conto della dimostrata assenza dal lavoro senza che al riguardo il ricorrente avesse specificamente criticato tale convincimento giudiziale.

Quanto al tentativo del ricorrente di mettere in discussione la circostanza della mancata contestazione specifica del licenziamento scritto si osserva che lo stesso è privo di pregio in quanto si basa esclusivamente sulla considerazione che nelle fasi di merito si era sostenuto che il licenziamento scritto nascondeva il disegno imprenditoriale di formalizzare il recesso già comunicato oralmente, vale a dire su uni prospettazione dei fatti già disattesa dai giudici d’appello con motivazione adeguata ed immune da rilievi di legittimità.

Infatti, la Corte d’appello di Salerno ha posto bene in evidenza che la missiva con la quale si richiedeva la reintegra risultava essere stata spedita il 13.2.2007 e ricevuti dalla società il 15.2.2007, quando quest’ultima aveva già intimato in data 12.2.2007 il licenziamento, vale a dire prima e non dopo la conoscenza dell’impugnativà dell’asserito licenziamento orale, in considerazione della comprovata assenza del S. dal lavoro.

In realtà, il ricorrente continua anche in tale sede di legittimità a basare il proprio assunto difensivo sulla non dimostrata sussistenza del licenziamento orale, così come accertata dai giudici di merito, per cui la doglianza finisce per tradursi in un inammissibile tentativo di rivisitazione del merito istruttorio adeguatamente scrutinato dal giudice d’appello nei termini sopra illustrati.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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