Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12585 del 10/05/2019

Cassazione civile sez. un., 10/05/2019, (ud. 05/06/2018, dep. 10/05/2019), n.12585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di Sezione –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sezione –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Presidente di Sezione –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11967/2017 proposto da:

NOBEL MARITIME INC., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE SPERATI, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati RICCARDO BRESSLER e CRISTOFORO

KIELLAND;

– ricorrente –

contro

P. L. & C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso

lo studio dell’avvocato ANGELO RAFFAELE CASSANO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati VINCENZO PATARNELLO e MARCO

TURCI;

– controricorrente –

e contro

VENTOURIS FERRIES COMPANY LIMITED, BLUMARE S.R.L.,

D.B.V.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3164/2017 del TRIBUNALE di BARI;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/06/2018 dal Presidente BIAGIO VIRGILIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

IGNAZIO PATRONE, il quale chiede alla Corte di respingere il

ricorso, affermando la giurisdizione del giudice italiano.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. La P. L. & C. s.r.l. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Bari, con atto di citazione del febbraio 2017, la Ventouris Ferries Company Limited, “corrente in (…) (OMISSIS)”, la Nobel Maritime Inc., “corrente in (…) (OMISSIS)”, la Blumare s.r.l., “corrente in (OMISSIS)”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonchè D.B.V., “residente in Bari”, formulando le seguenti conclusioni:

“a) accertare e dichiarare la natura di concorrenza sleale e la conseguente illiceità delle attività poste in essere da Ventouris Ferries Company Limited, Nobel Maritime Inc., Blumare s.r.l. e dal sig. D.B.V.J., come descritte in premessa;

b) per l’effetto, condannare i medesimi convenuti, in via solidale o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni sofferti dalla P. L. & C. s.r.l., nonchè, in ogni caso, previa occorrendo pronuncia di risoluzione del contratto di agenzia per fatto e colpa della preponente, al pagamento dell’indennità dovuta anche ai sensi dell’art. 1751 c.c., e così, in complesso, a pagare alla P. L. & C. s.r.l. un importo non inferiore ad Euro 3.000.000,00”.

1.2. La società attrice ha esposto, in sintesi, che: il nucleo della propria attività (svolta da oltre un secolo presso il porto di Bari) è costituito dalla rappresentanza, in qualità di agente generale/raccomandatario, di vari armatori e, in particolare, dal 1997 della compagnia di navigazione greca Ventouris Ferries Company Limited mediante contratti rinnovati annualmente dalle società di gestione delle navi, tra le quali, da ultimo, la Nobel Maritime Inc.; inopinatamente alla fine di ottobre del 2016 si era vista comunicare dalla Nobel la decisione di non rinnovare ulteriormente il contratto (Port Agency Agreement) relativo alla linea (OMISSIS), stipulato il 1 gennaio 2016; nello stesso periodo era stata costituita la Blumare s.r.l., con oggetto sociale identico alla L., e nel mese di dicembre i propri dipendenti addetti agli uffici portuali si erano dimessi in blocco per essere assunti dalla Blumare, la quale dal 1 gennaio 2017 era effettivamente subentrata nell’attività da essa sino ad allora svolta; tale spossessamento di un intero ramo di azienda era stato frutto di una “manovra” condotta dall’armatore, dalla Nobel e dalla Blumare, di concerto con l’ex dipendente della L. D.B.V., il quale negli ultimi anni aveva agito in aperta concorrenza con l’attrice fornendo ad altre società, di cui era amministratore, informazioni commerciali riservate e false notizie; spetta, pertanto, ad essa attrice sia il risarcimento dei danni (compreso quello all’immagine) conseguenti alle dette illecite condotte dei convenuti, sia l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., sia il ristoro del pregiudizio derivante dal mancato rispetto dell’impegno contrattuale ad esperire le trattative per il rinnovo del contratto almeno due mesi prima della scadenza.

2. La Nobel Maritime Inc. propone istanza di regolamento della giurisdizione, illustrata con memoria, chiedendo che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore dell’autorità giudiziaria ellenica in relazione a tutte le domande formulate nei suoi confronti dalla P. L. & C. s.r.l..

3. La P. L. & C. s.r.l. resiste con controricorso, mentre non svolgono attività difensiva la Ventouris Ferries Company Limited, la Blumare s.r.l. e D.B.V..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente chiede che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano e che la giurisdizione sia attribuita all’autorità giudiziaria greca in virtù della clausola di deroga della giurisdizione contenuta nel contratto di raccomandazione stipulato inter partes in data 1.1.2016.

Tale clausola – punto 19 del contratto – prevede quanto segue (nella traduzione italiana non oggetto di contestazione tra le parti):

“Questo contratto va interpretato secondo le leggi della Repubblica di Grecia. Ogni divergenza e/o controversia che sorga in relazione all’interpretazione, esecuzione e validità di questo contratto e di ogni modifica allo stesso sarà risolta in via amichevole nello spirito di mutua collaborazione. Qualora nessun accordo venga raggiunto allora la controversia sarà esclusivamente risolta davanti alla competente Corte del Pireo, secondo la legge greca, con esclusione di leggi o giurisdizioni di ogni altro paese”.

Nè può operare, ad avviso della ricorrente, il criterio della connessione tra la domanda proposta nei confronti della Nobel e quella formulata nei confronti dei convenuti italiani, poichè la clausola di attribuzione della giurisdizione è idonea a derogare non solo ai criteri generali ma anche a quelli speciali, ivi compreso quello previsto dall’art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e successive modificazioni.

2. Occorre preliminarmente procedere, in base ai poteri in generale spettanti alle sezioni unite ai fini della pronuncia sulle istanze di regolamento della giurisdizione, alla interpretazione e qualificazione della domanda proposta dalla società L. dinanzi al Tribunale di Bari.

Dall’esame dell’atto di citazione esposto in narrativa nei passaggi essenziali e, testualmente, nelle conclusioni, emerge, in base non solo e non tanto al suo tenore letterale ma – quel che più conta: tra tante, Cass. 14/11/2011, n. 23794; 12/12/2014, n. 26159; 7/1/2016, n. 118 – al contenuto sostanziale delle pretese fatte valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte attrice, che quest’ultima ha inteso chiaramente proporre due distinte domande: una, nei confronti di tutti i convenuti, di risarcimento dei danni derivanti dall’attività di concorrenza sleale posta in essere dagli stessi, in concorso tra loro, al fine di sottrarle un ramo di azienda e a farvi subentrare la Blumare s.r.l., condotta integrante un illecito di natura extracontrattuale; l’altra, nei confronti della Nobel Maritime (quale manager della Ventouris Ferries), volta ad affermarne la responsabilità, di natura contrattuale, relativa al mancato rinnovo del contratto e all’omesso preavviso, con richiesta di risarcimento dei danni conseguenti e di corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1751 c.c..

Non può essere negato, pertanto, alla luce della loro prospettazione e delle rispettive connotazioni sul piano giuridico, che l’atto introduttivo del giudizio contiene due domande autonome e sostanzialmente diverse per causa petendi e per petitum.

3. Ciò posto, la fattispecie cade, ratione temporis, sotto la disciplina dettata dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015 (art. 81) ed abroga il regolamento (CE) n. 44/2001, del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (c.d. regolamento Bruxelles I), il quale aveva a sua volta sostituito la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con L. 21 giugno 1971, n. 804).

E’ opportuno ricordare che il regolamento n. 1215/2012 premette, fra l’altro, che:

“Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. E’ pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale (…)” (considerando 4);

“(…) è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile” (considerando 6);

“E’ opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento (…)” (considerando 15).

Per quanto qui direttamente rileva, poi, al Capo II (“Competenza”), sezione 1 (“Disposizioni generali”), del regolamento, l’art. 4, par. 1, prevede che:

“A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”.

L’art. 5, par. 1, così dispone:

“Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo”.

Alla sezione 2 (“Competenze speciali”), l’art. 7 prevede che:

“Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

(…)

2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire; (…)”.

Ai sensi del successivo art. 8:

“Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata; (…)”.

Infine, l’art. 25, contenuto nella sezione 7 (“Proroga di competenza”), dispone, al par. 1, che:

“Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti (…)”.

4.1. La Corte di giustizia ha avuto più volte occasione di interpretare sia le disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sia quelle, sostitutive di esse nei rapporti tra gli Stati membri, introdotte dal regolamento n. 44/2001 (poi, come detto, a sua volta rifuso nel regolamento n. 1215/2012).

Con la sentenza del 28 giugno 2017, C-436/16, Leventis e Vafeias, resa in tema di interpretazione dell’art. 23 del reg. n. 44/2001, concernente le clausole attributive di competenza (ora v. art. 25 del reg. n. 1215/2012, sopra riportato), la Corte ha ribadito, richiamando i propri precedenti (sentenze 17 settembre 2009, C347/08, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, punti 37 e 39; 21 maggio 2015, C-322/14, EI Majdoub, punto 26; 21 maggio 2015, C-352/13, CDC Hydrogen Peroxide, punto 64; 20 aprile 2016, C-366/13, Profit Investment SIM, punto 24), che “la competenza dei giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto configura, nel sistema del regolamento Bruxelles I, il principio generale, sancito nell’art. 2, paragrafo 1, di tale regolamento” (ora, art. 4, paragrafo 1, reg. n. 1215/2012), sicchè “le norme sulla competenza che derogano a tale principio, come appunto l’art. 23, di detto regolamento, non possono dare luogo a un’interpretazione che vada al di là dei casi espressamente previsti dallo stesso regolamento” (punto 32); in particolare, ha precisato la Corte, poichè, “come risulta dal considerando 11″ del regolamento stesso (v., ora considerando 15 del nuovo regolamento), è l'”incontro di volontà delle parti che giustifica il primato accordato, in nome del principio dell’autonomia negoziale, alla scelta di un giudice diverso da quello che sarebbe stato eventualmente competente ai sensi di detto regolamento” (punto 33), “una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto può, in linea di principio, esplicare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipula di tale contratto” (punto 35).

Il principio secondo cui le clausole di deroga della competenza giurisdizionale devono essere interpretate in senso rigorosamente restrittivo – spettando poi al giudice nazionale dinanzi al quale la clausola è invocata interpretarla al fine di determinare le controversie rientranti nel suo ambito di applicazione – è stato affermato anche da queste sezioni unite (ord. 19/1/2017, n. 1311).

4.2. Nella citata sentenza del 28 giugno 2017, la Corte di giustizia ha anche precisato, in relazione all’art. 6 del regolamento n. 44/2001, relativo alla competenza giurisdizionale in caso di pluralità di convenuti (ora, art. 8 del regolamento n. 1215/2012), che “le disposizioni dell’art. 23 del regolamento Bruxelles I, poichè escludono sia la competenza determinata dal principio generale del foro del convenuto, sancita dall’art. 2 di detto regolamento, sia le competenze speciali di cui agli artt. da 5 a 7 dello stesso, vanno interpretate restrittivamente per quanto concerne le condizioni ivi fissate (sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub, C-322/14, punto 25 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 39); in particolare, ha aggiunto, stipulando una convenzione attributiva di competenza ex art. 23 cit., “le parti hanno la facoltà di derogare non solo alla competenza generale prevista all’art. 2 di detto regolamento, ma anche alle competenze speciali previste dagli artt. 5 e 6 dello stesso. Pertanto, il giudice adito può in linea di principio ritenersi vincolato da una clausola attributiva di competenza che deroghi alle competenze di cui ai summenzionati artt. 5 e 6 che le parti abbiano concluso conformemente all’art. 23, paragrafo 1, di cui trattasi (in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C352/13, punti 59 e 61”) (punto 40).

4.3. Con la sentenza dell’8 marzo 2018, C-64/17, Saey Home & Garden, la Corte, con specifico riferimento all’art. 25 del regolamento n. 1215/2012, ha riaffermato, al punto 24, la necessità di interpretare restrittivamente le disposizioni di tale articolo, “poichè escludono sia la competenza determinata dal principio generale del foro del convenuto, sancita all’art. 4 di detto regolamento, sia le competenze speciali di cui agli artt. da 7 a 9 dello stesso”.

4.4. Nella giurisprudenza nazionale, sulla natura esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti, della giurisdizione attribuita ai giudici di uno Stato membro mediante clausola di proroga della giurisdizione stipulata ai sensi dell’art. 23, del regolamento CE n. 44/2001, cfr. Cass., Sez. U., 20/2/2007, n. 3841; 8/3/2012, n. 3624; 23/10/2014, n. 22554; sulla derogabilità, ad opera di clausola di proroga della giurisdizione, anche dei criteri speciali di attribuzione della giurisdizione previsti dal regolamento n. 44/2001, cfr. Cass., Sez. U., 11/6/2001, n. 7854 e, recentemente, 31/7/2018, n. 20349.

5. Va, infine, esaminata l’eccezione, formulata dalla controricorrente, secondo cui l’opponibilità della clausola attributiva della competenza troverebbe ostacolo nella previsione contenuta nella L. n. 218 del 1995, art. 4, comma 2, (recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), il quale esclude la derogabilità convenzionale della giurisdizione qualora la causa verta su diritti indisponibili, qual è il diritto all’indennità spettante all’agente all’atto della cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 1751 c.c., comma 6, oggetto anch’essa – come sopra si è detto – di richiesta nell’atto di citazione.

La tesi non è condivisibile.

La citata L. n. 218 del 1995, art. 2, dispone espressamente che le disposizioni della legge medesima “non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia” (comma 1) e aggiunge che “nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme” (comma 2).

Le disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e, successivamente, dapprima quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 e, ora, quelle del regolamento (UE) n. 1215/2012 devono, pertanto, ritenersi – come rileva la ricorrente in memoria – prevalenti sulle norme della L. n. 218 del 1995: nella fattispecie, dunque, la validità e la portata applicativa della clausola di proroga della giurisdizione trova la diretta fonte regolatrice nelle indicate norme unionali e non nella L. n. 218, art. 4, il quale, nel prevedere una ipotesi di inderogabilità convenzionale della giurisdizione non contemplata in quelle norme, ne pregiudica, in parte qua, l’applicazione; e ciò, peraltro, in contrasto con i caratteri di diretta applicabilità e cogenza e con la finalità di unificazione delle norme nazionali in materia, ad esse attribuiti dai “considerando” 4 e 6 del regolamento vigente (sopra riportati al par. 3 della motivazione).

D’altra parte, è stato affermato nella giurisprudenza di questa Corte che la disciplina di diritto interno dettata dalla menzionata L. n. 218 del 1995, art. 4, in tema di validità delle clausole contrattuali di proroga della giurisdizione italiana in favore di un giudice straniero si applica, in luogo di quella di cui ai menzionati regolamenti comunitari/unionali, solo ove entrambe le parti in causa abbiano domicilio in Italia, mancando, in tal caso, qualsiasi connotato di “internazionalità” della controversia, cioè un problema di regolamentazione della competenza internazionale (Cass., Sez. U., 14/2/2011, n. 3568; cfr. anche, in motivazione, Cass., Sez. U., 30/12/1998, n. 12907).

6. Sulla base degli esposti principi, ed alla luce del chiaro ed univoco contenuto della clausola negoziale di deroga sopra riportata e dell’autonomia delle domande proposte dalla società L. nell’atto di citazione (come sopra individuate), si deve pervenire alla conclusione secondo la quale: a) per la domanda di responsabilità contrattuale vi è – limitatamente alle parti contraenti – difetto di giurisdizione del giudice italiano in virtù della clausola di deroga della giurisdizione contenuta nel contratto di Port Agency Agreement del 1 gennaio 2016, che prevale, in tale ambito, su ogni altro criterio di collegamento; b) quanto, invece, alla domanda basata sulla responsabilità da illecito extracontrattuale, avanzata nei confronti di tutti i convenuti, essa è attribuita alla giurisdizione del giudice italiano, in applicazione dei criteri indicati nei sopra citati art. 7, n. 2, e art. 8 del regolamento n. 1215/2012.

7. La reciproca soccombenza conduce a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano quanto alla domanda di responsabilità contrattuale proposta dalla P. L. & C. s.r.l. nei confronti della Nobel Maritime Inc. e dichiara la giurisdizione del giudice italiano quanto al resto.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2019

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