Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12585 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 09/06/2011), n.12585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato VERSACE

RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO RAFFAELE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA (già Banca Intesa SpA) (OMISSIS) in persona

del suo Consigliere Delegato con funzioni di Chief Executive Officer

di Intesa Sanpaolo SpA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE

IV n. 99 – int. 14, presso lo studio dell’avvocato FERZI CARLO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHIELLO ANGELO,

POZZOLI CESARE, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2159/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’1.4.09, depositata il 05/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Raffaele Pellegrino che insiste

per l’accoglimento del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Carlo Ferzi che chiede

l’inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto dello stesso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.L. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 5 maggio 2009. Intesa Sanpaolo spa si difende con controricorso.

Nella relazione si rilevò che il ricorso non è conforme a quanto disposto dall’ari. 366-bis c.p.c., applicabile alla controversia considerata la data di pubblicazione del provvedimento impugnato, perchè non sono stati formulati i quesiti di diritto in relazione alle denunziate violazioni di legge (motivi nn. 1, 2, 3, 4 e 6) e non è stato specificato il fatto oggetto del preteso vizio di motivazione (motivo n. 5).

Il T. ha depositato una memoria con la quale dà atto della mancanza dei quesiti, insistendo però sulla ammissibilità del quinto motivo, in quanto, a suo dire, sarebbe stato indicato il fatto su cui verte il vizio di motivazione, laddove si è fatto riferimento ad una anzianità di servizio di altro dipendente (l’ A.), maggiore di quella del ricorrente.

La posizione non può essere condivisa.

La sentenza viene impugnata nel passaggio in cui, con riferimento al motivo di appello relativo all’ A., rileva che l’appellante “nulla dice sul suo possesso dei requisiti per la pensione, limitando la sua censura all’età anagrafica”, e l’età anagrafica non è il criterio adottato dalla banca.

Il ricorrente assume che nella sua memoria di costituzione con riconvenzionale depositata in primo grado aveva sostenuto che non tutti i lavoratori nati prima del 1954 erano stati licenziati e che all’atto del licenziamento erano rimasti in servizio dipendenti aventi un’anzianità anagrafica e di servizio maggiore, quale, ad esempio, A..

Rispetto a tale allegazione il ricorrente assume di aver chiesto interrogatorio formale e prova orale e di aver insistito su tali richieste anche in appello. Assume che la Banca nulla opponeva, nè con la memoria di primo grado in risposta alla riconvenzionale, nè con la comparsa di costituzione in appello ed assume che la questione A. è un fatto notorio.

Gli estremi del fatto notorio non vi sono.

Quanto alle affermazioni precedenti il tutto viene enunciato senza rispettare il criterio dell’autosufficienza del ricorso.

Il ricorso, in conclusione, è nel suo complesso infondato. La parte ricorrente dovrà pertanto rifondere le spese della controricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 30,00 Euro, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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