Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12584 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 21/05/2010), n.12584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – est. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24656/2007 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. POLLIO

30, presso lo studio del Dott. CARAMANICO GIUSTINO, rappresentato e

difeso da se medesimo, unitamente all’avvocato ELDA COLOMBO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G.A.C. 676/06 della CORTE D’APPELLO di PALERMO

dell’1.2.07, depositato l’1/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che R.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale la corte d’appello di Palermo, in sede di rinvio, gli ha liquidato un’indennità per irragionevole durata del giudizio, pari ad Euro 3.000,00 compensando le spese del giudizio di legittimità e quelle di rinvio; che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso è manifestamente infondato perchè il giudice del rinvio, al quale sia stato commesso il compito di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, ben può procedere a compensazione e perchè la motivazione indicata per tale compensazione (non avere svolto il ministero della giustizia attività difensiva) e per quella delle spese del giudizio di rinvio (adesione del ministero alla pretese del ricorrente) sono immuni da vizi logici e giuridici;

che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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