Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12584 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22191/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

– ricorrente –

contro

S.I.TEC. Soc. Coop. a r.l., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea

Amatucci ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Camillo

Sabatini, 150, presso lo studio dell’Avv. Antonio Cepparulo,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 173/10/2009, depositata il

25/06/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

maggio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Mario Capolupo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo

2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione

semplificata

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 25/6/2009 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in riforma della sentenza di primo grado, ha affermato l’illegittimità del provvedimento di diniego del credito d’imposta previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1 e dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10, per l’assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate per gli anni 2003/2006.

Il recupero del credito d’imposta era stato originato dall’impossibilità di avanzare richiesta per via telematica per più di Euro 100.000, stanti i limiti tecnici d’inserimento dei dati secondo il programma informatico, ragione per cui la società si era risolta a chiedere la differenza con raccomandata con avviso di ricevimento, cui era seguita una comunicazione da parte del C.O.P. (Centro Operativo di Pescara) di rigetto dell’istanza per l’importo eccedente Euro 100.000.

Secondo l’ufficio infatti il rinvio della L. n. 285 del 2002, art. 63, alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, valeva a porre al contributo il limite massimo di cui alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato c.d. de minimis e cioè quello fissato dall’art. 2 Regolamento CEE 69/01, per l’appunto, in Euro 100.000.

I giudici d’appello hanno ritenuto tale diniego illegittimo, osservando che la citata norma interna di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, non ha un chiaro riferimento alla regola de minimis dettata dalla normativa comunitaria e che alla sua applicabilità nel caso concreto non può nemmeno giungersi in via interpretativa, posto che quest’ultima si riferisce agli aiuti a favore delle imprese, materia alla quale risultano estranee le misure di che trattasi.

Queste infatti – hanno osservato – “proteggendo determinate categorie di lavoratori svantaggiati e volendone favorire l’occupazione”, vengono ad assumere “le caratteristiche di un bonus che tende a ristabilire condizioni di concorrenza sul costo del lavoro, una volta che le suddette categorie entrano nel ciclo produttivo”.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con un solo mezzo, cui la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. E’ infondata l’eccezione preliminarmente opposta dalla società controricorrente di inammissibilità del ricorso perchè proposto per ministero dell’Avvocatura dello Stato in difetto di jus postulandi per mancanza di preventiva procura scritta.

Va al riguardo rammentato che, dopo la costituzione, avvenuta in data 1 gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), delle agenzie fiscali, alle quali sono trasferiti i rapporti giuridici relativi alla gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57), dette agenzie, per la rappresentanza in giudizio, possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del T.U. approvato con R.D- 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43 e successive modificazioni (D.Lgs. n. 300 del 1999 cit., art. 72). In base alla disposizione richiamata (R.D. n. 1611 del 1933, art. 43), l’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata (per quel che qui interessa) da disposizione di legge: in tali casi, la rappresentanza e la difesa sono assunte dall’Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto d’interessi con lo Stato o con le regioni, fatta salva la facoltà di tali amministrazioni, in casi speciali, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, adottando a tal fine apposita motivata Delib., da sottoporre agli organi di vigilanza. Nella fattispecie, dunque, non si richiedeva una speciale autorizzazione, nè si allega che sarebbe intervenuta un’apposita motivata delibera per escludere la rappresentanza dell’Avvocatura dello Stato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12152 del 09/06/2005, Rv. 581261; Sez. 5, n. 7329 del 13/05/2003, Rv. 562972).

Nè infine si richiedeva il conferimento di apposita procura, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato (v. Cass., Sez. U, n. 23020 del 15/11/2005, Rv. 586486; conf. Sez. 5, n. 3427 del 12/02/2010, Rv. 611687; Sez. 5, n. 11227 del 16/05/2007, Rv. 598575).

4. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 63 e della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, nonchè dei Regolamento CE n. 69 del 2001, art. 2, comma 2, e n. 2204/02, censura la sentenza impugnata per avere il giudice a quo ritenuto che al citato art. 63 non si applichi la regola de minimis.

La censura è fondata.

Deve, infatti, essere ribadito, in assenza di convincenti argomentazioni contrarie, il principio già affermato da questa Corte secondo cui la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui al detto art. 7, quindi anche quella dettata dal comma 10, in base alla quale “all’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06” e “ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite di Lire 180 milioni nel triennio”.

Il criterio comunitario c.d. de minimis è stato, quindi, espressamente adottato – in via di rinvio alla relativa fonte normativa – dal legislatore nazionale, nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, quale tetto massimo dell’ulteriore credito d’imposta in esame che ha inteso attribuire ai datori di lavoro. Ne deriva l’irrilevanza della normativa comunitaria invocata (e in particolare sia della Comunicazione della commissione CEE 96/C68/06, sia del Regolamento 12 gennaio 2001, n. 69, relativo “all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (de minimis) sugli aiuti di Stato”, sia ancora del Regolamento 5 dicembre 2002, n. 2204, “relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione”), dal momento che questa non impedisce che il legislatore nazionale circoscriva benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate per relationem rispetto a norme dell’ordinamento comunitario (v. ex multis Cass., Sez. 5, n. 15332 del 04/07/2014; n. 12662 del 20/07/2012; n. 7362 del 11/05/2012; n. 21797 del 20/10/2011).

5. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Trattandosi di questione complessa che ha trovato composizione nella giurisprudenza di questa Corte solo successivamente alla proposizione del ricorso, si ravvisano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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