Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12583 del 21/05/2010
Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 21/05/2010), n.12583
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26955/2007 proposto da:
D.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI
14, presso lo studio dell’avvocato GATTI Gabriele (Studio Legale
Hernandez), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ZOPPO DAMIANO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto R.G.V.G. 75/06 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO
del 14.11.06, depositato il 15/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/09/2009 dal Presidente e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che con decreto del 14 novembre 2006 la corte d’appello di Campobasso ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento dell’indennità di Euro 5.000,00 in favore di D.C.M., per l’irragionevole durata di un processo penale prolungatosi per sette anni, tre mesi e cinque giorni, ritenendo giustificata una durata di quattro anni;
che il D.C. ha proposto ricorso per cassazione al quale resiste il Ministero della giustizia;
che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Che il primo motivo di ricorso è infondato perchè la L. n. 89 del 2001, art. 2, lett. a), limita l’indennizzo al pregiudizio riportato solo per la durata eccedente quella ragionevole e tale limitazione è stata ritenuta conforme al sistema della convenzione di Roma dalla corte di Strasburgo;
che gli altri motivi sono inammissibili perchè non si concludono con idonei quesiti di diritto; che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010