Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12583 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. I, 21/05/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 21/05/2010), n.12583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26955/2007 proposto da:

D.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI

14, presso lo studio dell’avvocato GATTI Gabriele (Studio Legale

Hernandez), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZOPPO DAMIANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G.V.G. 75/06 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 14.11.06, depositato il 15/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Presidente e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con decreto del 14 novembre 2006 la corte d’appello di Campobasso ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento dell’indennità di Euro 5.000,00 in favore di D.C.M., per l’irragionevole durata di un processo penale prolungatosi per sette anni, tre mesi e cinque giorni, ritenendo giustificata una durata di quattro anni;

che il D.C. ha proposto ricorso per cassazione al quale resiste il Ministero della giustizia;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che il primo motivo di ricorso è infondato perchè la L. n. 89 del 2001, art. 2, lett. a), limita l’indennizzo al pregiudizio riportato solo per la durata eccedente quella ragionevole e tale limitazione è stata ritenuta conforme al sistema della convenzione di Roma dalla corte di Strasburgo;

che gli altri motivi sono inammissibili perchè non si concludono con idonei quesiti di diritto; che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA