Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12583 del 18/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.18/05/2017),  n. 12583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17895/2016 proposto da:

B.I., in proprio e quale madre esercente la potestà

genitoriale sul minore B.A.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PAOLO CONTI;

– ricorrente –

contro

A.C.;

– intimato –

avverso il decreto n. Cron. 350/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositato il 26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

B.I. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Ancona, in data 26 gennaio 2016, che ha rigettato il reclamo avverso l’impugnato provvedimento che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento del danno proposta contro A.C., a norma dell’art. 709 ter c.p.c., per le conseguenze lesive del suo comportamento di disinteresse e trascuratezza neí confronti del figlio G..

L’unico motivo di ricorso è inammissibile perchè non coglie nè censura la ratio decidendi del decreto impugnato, il quale ha ritenuto insussistente sia la rilevanza causale della condotta dell’ A. sia il danno psicologico dedotto dalla B. in capo al figlio.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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