Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12583 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 3266/15 proposto da:

Comune di Anzio, in persona del suo Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede n. 116, presso lo

Studio dell’Avv. Fulvio Neri, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Garindo S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore D.N., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Paolo Emilio n. 34, presso lo Studio dell’Avv. Alessandro Porru,

che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4208/04/14 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 25 giugno 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Fulvio Neri, per il ricorrente;

udito l’Avv. Alessandro Porru, per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per raccoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 4208/04/14 depositata il 25 giugno 2014 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Comune di Anzio avverso la decisione n. 379/26/12 della Commissione Tributaria Regionale di Roma che aveva accolto il ricorso promosso da Garindo S.r.l. contro l’avviso di accertamento n. 13876 ICI anno 2005, così statuendo “Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poichè il ricorrente non ha depositato copia dell’appello presso la CTP di Roma, così come prescrive del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. In particolare la Corte di Cassazione con ordinanza n. 23499 del 10.11.2011 ha statuito l’inammissibilità del ricorso in appello che è stato spedito alla CTP e non depositato presso la stessa”.

Contro la sentenza della CTR il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui la contribuente resisteva con controricorso.

Entrambe le parti si avvalevano della facoltà depositare memoria.

Diritto

1. Il primo motivo di ricorso rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5”, con il quale il Comune lamentava che la CTR non avesse preso in considerazione documenti che dimostravano che era stato eseguito il deposito prescritto dal cit.

D.Lgs. n. 546, art. 53, comma 2, è inammissibile principalmente per difetto di interesse, perchè la CTR statuendo che la legge non consentiva il ridetto deposito a mezzo posta, ha con ciò implicitamente accertato che il deposito era in tal modo avvenuto, ma che appunto la forma non era quella permessa.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, sulla inammissibilità del ricorso in appello per carenza di deposito dello stesso presso la CTR. Errata interpretazione dell’ordinanza n. 23499 10 novembre 2001. della Cassazione. Errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Motivo art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, il Comune censurava la sentenza sostenendo che erroneamente la CTR avesse ritenuto inammissibile il deposito a mezzo posta di copia dell’appello nella segreteria della CTP. Il motivo è fondato giacchè questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il deposito previsto a pena d’inammissibilità dal cit.

D.Lgs. n. 546, art. 53, comma 2, applicabile ratione temporis, in assenza di prescrizione di una forma vincolata, può anche essere eseguito a mezzo posta (Cass. sez. 6 n. 24669 del 2015).

3. Alla cassazione della sentenza deve quindi seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che in diversa composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare inoltre le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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