Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12583 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12583 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 26579-2009 proposto da:
IqL//
MF GROUP SPA 02574090276, elettivamente domiciliato
in ROMA,

VIA PIEMONTE 39,

presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO GRIECO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente 2015
1042

contro

EURODESTINY TELECOMM INTERNATIONAL SRL 05130010720,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO
MARCHETTI 19, presso lo studio dell’avvocato MARIA
ROSARIA NERI, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 17/06/2015

TOMMASO APRILE;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1036/2008 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 20/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato GRIECO Antonio,

difensore del

ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato PINTO Guglielmo, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato APRILE Tommaso,
difensore del resistente che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udienza del 25/03/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-

Con sentenza del 5 maggio 2013 il tribunale di Bari sezione

distaccata di Monopoli accoglieva l’opposizione proposta dalla s.r.l.
Eurodestiny Telecomm International avverso il decreto con cui il Pretore

42.733.796 a titolo di corrispettivo di lavori di stampa dalla medesima
eseguiti.
La decisione era confermata dalla Corte di appello territoriale, con
sentenza dep. il 20 novembre 2008.
I Giudici di appello ritenevano che :
il rapporto de quo era intercorso con la ditta individuale Euro
Destiny di Frigerio Teresa, come si ricavava dalla registrazione delle
fatture nel libro giornale della opposta e dalle scritture contabili
della ditta individuale Euro Destiny di Frigerio Teresa; peraltro, al
momento della emissione della fatture, la società s.r.l. Eurodestiny
Telecomm International non era stata ancora costituita;
era inammissibile la produzione allegata in appello e che il
Giudice di primo grado aveva ritenuto tardiva e, in ogni caso, sarebbe
volta a suffragare una mutatio libelli, in quanto all’obbligazione di
pagamento derivante da contratto si sostituirebbe una obbligazione
derivante da riconoscimento del debito.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la MF Group
s.p.a. (succeduta in virtù di atto di fusione per incorporazione alla
CIM s.p.a. ) sulla base di due motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’intimata, depositando memoria illustrativa.

le aveva ingiunto di pagare a favore della CIM s.p.a. la somma di Lire

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Il primo motivo deduce che erroneamente la Corte di appello non

giugno 1998 e 1 luglio 1998, che

esprimendo

l’intenzione della

opponente di fare fronte ai pagamenti ed assumendo l’obbligo esplicito
e non equivoco del pagamento, integravano la prova indispensabile la cui
produzione è ammissibile in grado di appello ex art. 345 cod. proc. civ.
secondo quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n.8203/2005.
1.2.- Il motivo è infondato.
Occorre considerare che la produzione della documentazione, dalla
sentenza impugnata ritenuta inammissibile, era stata depositata
tardivamente nel giudizio di primo grado, per cui si era maturata la
decadenza prevista dall’art. 184 cod. proc. civ.: orbene, nel giudizio
di appello l’eventuale indispensabilità dei documenti, in tanto può
essere valutata dal giudice, in quanto si tratti di documenti nuovi, nel
senso che la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e che
comunque non si sia verificata la decadenza di cui all’art. 184 cod.
proc. civ., la quale è rilevabile d’ufficio, in quanto sottratta alla
disponibilità delle parti ( Cass. 24606/2006; 3319/2010).
2.1.- Il secondo motivo censura la sentenza impugnata laddove aveva
ritenuto che con la introduzione nel giudizio dei fatti oggetto dei
documenti prodotti in appello vi sarebbe stata una inammissibile
mutatio libelli, quando la produzione in questione avrebbe costituito
2

aveva considerato efficaci sul piano probatorio le missive del 24

la conferma del volontà di ratifica e condivisione da parte della
opponente delle obbligazioni contrattuali.
2.2.- Il motivo è assrbito per effetto di quanto si è detto sopra circa
la inammoissibilità della documentazione invocata dalla ricorente a

Le spese processuali relative alla presente fase seguono la soccombenza,
con distrazione a favore dell’avv.Tommaso Aprile, antistatario come da
richiesta.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle
spese relative alla presente fase che liquida in euro 3.700,00 di cui
euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per onorari di avvocato oltre
spese forfettarie e accessori di legge con distrazione favore dell’avv.
Tommaso Aprile antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2015
Il Cons. estensore

Il Presidente

sostegno del proprio assunto.

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