Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12583 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18539-2019 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 2822/2019 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- A.P., proveniente dalla terra della Nigeria, ricorre avverso il decreto del Tribunale di Torino, depositato in data 30 aprile 2019, che ha confermato il diniego, pronunciato dalla Commissione territoriale di questa città, di riconoscimento delle protezioni internazionali e dell’umanitaria.

2.- Secondo quanto riferito nel decreto del giudice torinese, la richiedente ha dichiarato, a sostegno della propria posizione, di provenire dall'(OMISSIS), di essere di etnia esan e di religione cristiana, di essersi nel tempo trasferita a (OMISSIS), dove è rimasta sino all’inizio del percorso di espatrio, avvenuto nel 2013, e dove ha lasciato la madre e suoi due figli. Ha narrato che, deceduto il padre, è partita alla volta della Libia; qui, per “completare” il pagamento del viaggio compiuto, ha lavorato in una connection house.

Ha aggiunto che nel settembre 2015 una rete di trafficanti la ha condotta in Italia, esercitando pressioni perchè si prostituisse per restituire i denari del viaggio proceduto dal Paese di origine; al suo rifiuto, la madre è stata fatta oggetto di forti minacce da parte dei trafficanti.

3.- Il decreto ha inoltre riportato che, “secondo quanto riferito dagli atti”, la richiedente ha fatto ingresso in Italia attraverso la costa calabra, priva di ogni documento di identità, per essere poi identificata a mezzo della presentazione della domanda di protezione avanti alla Questura di Asti.

Ha pure segnalato che la richiedente è stata convocata per due volte dalla Commissione territoriale (dove, tra l’altro, ha “corretto” le proprie generalità): la seconda delle quali “disposta, previa sospensione della procedura, allo scopo di analizzare ulteriormente la situazione di potenziale tratta”; che, nel contesto di queste audizioni, la richiedente ha dichiarato di “avere sentito il trafficante, il quale non avrebbe più preteso la restituzione del debito, non avendo alcun timore in caso di rimpatrio”; che in conseguenza di ciò, “non era stato possibile compiere una valutazione della applicabilità della disciplina prevista per le vittime di tratta anche con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 18”. E ancora che, nel periodo intercorso tra la domanda di protezione e le convocazioni avanti alla Commissione, la “ragazza era stata allontanata dal centro di accoglienza”, “proprio per le frequenti assenze, anche notturne, ingiustificate”.

Con riguardo all’ulteriore audizione svoltasi in Tribunale, il giudice ha riferito che la richiedente ha lì asserito che “il trafficante continuava a minacciare la sua famiglia e aveva sequestrato sua figlia per tre giorni”, sempre in ragione del debito contratto in relazione al viaggio di espatrio; e che viveva a Macerata “con un connazionale, di cui sapeva riferire solo in nome, e di guadagnare facendo le treccine”.

4.- Nel rigettare le domande di protezione, il Tribunale di Torino ha ritenuto le dichiarazioni della richiedente “non coerenti e plausibili, presentando le seguenti lacune e contraddizioni insuperabili”: la “richiedente ha reso più versioni del motivo del percorso migratorio e delle modalità del viaggio”; “rimane oscuro il trasferimento dal luogo di sbarco ad Asti”; la richiedente si è sottratta alle verifiche iniziali, in seguito entrava in accoglienza ad Asti, ma ne era allontanata”; “nonostante il consenso prestato all’avvio di un percorso con il personale anti-tratta, e l’effettivo svolgimento di alcuni colloqui (sfociati nella relazione della relazione psicologica e nella relazione dell’Associazione Tampep), la richiedente non ha prestato una effettiva collaborazione finalizzata alla verifica della sua situazione di eventuale soggetto sottoposto a condizionamenti (nella relazione la richiedente è definita evasiva, reticente)”; “la situazione della Richiedente rimane tuttora assai precaria, sfuggente e contraddittoria: dichiara di abitare con un “fidanzato” del quale nulla sa dire; non ha alcuna fonte di reddito”; ripete che il trafficante minaccia la sua famiglia: “per contro continua a negare di essere costretta a prostituirsi e a rifiutare aiuto”.

5.- La pronuncia ha poi escluso, compulsate più fonti d’informazione, che nell'(OMISSIS) sia in atto un conflitto armato, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 29007, art. 14, lett. c).

6. Ha infine escluso che la situazione della richiedente rientri in una delle categorie di vulnerabilità da tenere in considerazione ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria: la “mancanza di credibilità della narrazione resa, unita al fatto che la ricorrente si è di fatto sottratta a ulteriori approfondimenti” – si è ritenuto – “non consente una ricostruzione attendibile della sua storia”.

7.- Avverso questa pronuncia A.P. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi.

Il Ministero non si è costituito.

8.- Il primo motivo di ricorso è rubricato nella violazione della norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Nei suoi contenuti, il motivo censura la decisione del Tribunale di Torino rilevando che questa non ha tenuto in conto adeguato – come per contro avrebbe dovuto – di trovarsi di fronte a una “fattispecie di tratta”. Con tutte le conseguenze che da questa circostanza sono destinate a derivarne: sia in punto di credibilità del racconto, sia pure – in via diretta, come anche mediata – con riferimento al riconoscimento delle protezioni umanitarie e della protezione umanitaria.

L’esperienza della richiedente – si sottolinea – rappresenta una realtà determinata dai rapporti con i trafficanti e con le relative “reti”, in cui le donne vengono direttamente avviate e destinate alla pratica della prostituzione. Da queste constatazioni il Tribunale non ha tratto le pure dovute conseguenze. Non ha neppure tenuto conto – si puntualizza che il racconto della ricorrente può essere risultato “confuso e apparentemente contraddittorio”, proprio perchè “figlio di una situazione difficile, complessa e viziata da ricatti”.

9.- Col secondo motivo si assume violazione della norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il Tribunale ha non considerato in modo corretto – così si assume – le peculiari condizioni di instabilità, che nell’attuale caratterizzano il paese della Nigeria, anche con riferimento “a quanti provengono dalle regioni meridionali, come nel caso de quo”, e più ancora a chi, come la richiedente, professa la religione cristiana.

10.- In relazione ai contenuti espressi nel primo motivo di ricorso, il Collegio constatata come la fattispecie qui presa in concreto esame appaia manifestare forti assonanze e prossimità con quella analizzata dalla pronuncia di Cass., seconda sezione, 27 gennaio 2021, n. 1750, che ha stabilito che, “ove nella vicenda dedotta dal richiedente asilo sia ritenuto oggettivamente ravvisabile, sulla scorta degli indici individuati dalle Linee guida UNHCR, il forte e attuale rischio, in caso di rimpatrio forzato, di esposizione allo sfruttamento sessuale o lavorativo nell’ambito del circuito della tratta di esseri umani, sì da rendere sussistenti i presupposti per la segnalazione dei delitti ex art. 600 e 601 c.p. e per la segnalazione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 bis, ricorre una condizione di vulnerabilità personale valorizzabile ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria anche ove tale condizione non sia stata esplicitamente riconosciuta dall’istante”.

Anche nel presente caso, la fattispecie risulta caratterizzata dalla presenza di numerosi degli “indicatori specifici”, che sono stati delineati nelle linee guida dell’UNHCR per l’individuazione delle situazioni di sfruttamento sessuale (e pure lavorativo) nell’ambito della tratta di genere umano (cfr. p. 51 ss.): il viaggio di espatrio pagato da altri con correlativa assunzione del debito di restituzione; il periodo di tempo passato in una “connection house” libica; il sequestro; la reiterazione induzione alla prostituzione come modo di riscattare il debito; il “cambio” delle proprie generalità; la “reticenza” ed “evasività” della richiedente circa la conduzione della propria vita in Italia; le assenze notturne dalla casa di accoglienza; la mancanza di redditi di provenienza “verosimile”).

11.- Pure nella presente ipotesi, e pur in presenza di questa nutrita serie di indici, il giudice del merito ha dato forte peso sia in funzione della costruzione del giudizio di credibilità, sia pure per il riconoscimento della protezione umanitaria – al comportamento della richiedente, come inteso a non riconoscere in positivo la sussistenza di una sua situazione di sfruttamento, fornendo al riguardo più versioni, di tratto sostanzialmente ambiguo e sfuggente.

Le linee guida predisposte dall’UNHCR (p. 69 ss.) segnalano, tuttavia, come sovente capiti che la “persona potrebbe non volere fornire informazioni complete o vere sulla propria esperienza di tratta o sfruttamento per timore, vergogna o anche solo per scarsa fiducia nei confronti dell’interlocutore, che, in quel contesto, rappresenta l’autorità”. “La persona potrebbe inoltre non, avere consapevolezza della propria condizione di vittima e trovarsi in una situazione in cui, sebbene condotta in Italia mediante soggetti, o un’organizzazione dediti alla tratta di persone, ancora non ha compreso del tutto il proprio destino”. “Spesso le vittime di tratta sono indotte dai trafficanti a riferire solo una parte della propria vicenda e in particolare sono incoraggiate a esplicitare lo sfruttamento sessuale o lavorativo avvenuto in un paese di transito riferendo tuttavia di essersi “liberate” grazie a qualche benefattore incontrato casualmente”.

12..- Constatate l’estrema delicatezza e l’oggettiva importanza della fattispecie tipo, che viene raffigurata (anche) nel caso concreto – come appunto gravitante attorno al tema della tratta di persone – il Collegio ritiene di non potere ravvisare evidenze decisorie tali da consentire la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicchè lo stesso deve essere avviato, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, alla discussione in pubblica udienza presso la sezione che è tabellarmente competente.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della Sezione Prima.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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