Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12582 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31669-2018 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO GIUDICI, PAOLO

BONOMI;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268/A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA FEGATELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO TROPEA;

– controricorrente –

contro

P.L., CA.ER., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1348/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Le sigg.re R.A. (vedova C.) ed C.E., comproprietarie dell’edifico ubicato in Nembro (BG), censito al mappale 1949 sub. 2, nonchè della adiacente porzione di terreno map. 1437, convenivano davanti al Tribunale di Bergamo le sigg.re P.L. e C.S., proprietarie dell’edifico limitrofo, censito ai map. 1949 sub 6 e 2836, chiedendo, per quanto ancora interessa, la demolizione o l’arretramento fino a distanza legale di opere realizzate in violazione delle distanze imposte per l’apertura delle vedute dagli artt. 905 e 906 c.c..

Le sigg.re P.L. e C.S. si costituivano resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, che il Tribunale dichiarasse il loro acquisto per usucapione delle servitù di veduta oggetto dell’actio negatoria introdotta delle attrici.

Il Tribunale, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.A. ed Ca.Er., comproprietari del fondo delle convenute, rigettò le domande delle attrici e accolse la domanda riconvenzionale delle convenute di usucapione del diritto delle stesse di mantenere le veduta in contestazione.

La Corte d’appello di Brescia, adita con il gravame promosso dalla sig.ra C. (in proprio e quale unica erede della sig.ra R.A., frattanto deceduta) ha confermato interamente la sentenza di primo grado.

Avverso la pronuncia di appello la sig.ra C. ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un solo motivo.

C.S. ha depositato controricorso mentre P.L., C.A. ed Ca.Er. non hanno spiegato difese in sede di legittimità.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2020 per la quale non sono state depositate memorie.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 116 c.p.c., artt. 2697 e 1158 c.c., censurando la statuizione della Corte bresciana di accertamento della intervenuta usucapione della servitù di veduta a favore del fondo delle controparti. Ad avviso della ricorrente tale statuizione – fondata sul rilievo del c.t.u. secondo cui l’epoca di realizzazione delle opere in questione doveva collocarsi tra il 1977 e il 1980 – sarebbe in contrasto con il materiale probatorio acquisito e risulterebbe smentita delle prove documentali attestanti la realizzazione di tali opere in epoca posteriore. In particolare nel mezzo di impugnazione si argomenta che il protocollo apposto dal Comune di Nembro sulla comunicazione di fine lavori riporta la data del 21 agosto 1984 (rispetto alla quale, alla data della domanda giudiziale, 10 giugno 2004, non era decorso il ventennio), a nulla rilevando, secondo la ricorrente, la data di fine lavori dichiarata dal titolare della concessione edilizia (27 maggio 1980), trattandosi di dichiarazione priva di fede privilegiata.

La censura è inammissibile, in quanto, pur denunciando un vizio di violazione di legge, non indica alcuna regola di diritto enunciata, o anche implicitamente applicata, dalla Corte territoriale in contrasto con le disposizioni di cui lamenta la violazione o falsa applicazione, ma si limita a contestare l’apprezzamento delle risultanze probatorie operato nell’impugnata sentenza, proponendo, in definitiva, doglianze di merito. La ricorrente, infatti, chiede alla Corte di cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non ammissibile nel giudizio di legittimità se non per il tramite (e nei limiti) delle mezzo, non esperito dal ricorrente, di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c..

Va peraltro aggiunto che la circostanza che la dichiarazione di fine lavori (alla data del 27.5.80) sia stata protocollata in Comune il 21.8.84 (e non il 21.5.84, come erroneamente riportato nella CTU) è menzionato nell’impugnata sentenza (pag. 6, terzultimo rigo), il che esclude in radice la possibilità che in relazione a tale circostanza (sulla quale del resto non si fonda la decisione) possa anche solo astrattamente ipotizzarsi in una censura per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 25 giugno 2020

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