Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12582 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.18/05/2017),  n. 12582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26025/2014 proposto da:

P.A.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO ROMANO;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIME S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 29, presso lo studio dell’avvocato VALERIA MARSANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO GAROFALO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 473/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 01/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che, con sentenza numero 473 del 2014, la Corte di appello di Salerno, accogliendo il gravame proposto da BANCA CARIME S.P.A. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, ha rigettato la domanda, proposta nei confronti della appellante, di condanna a risarcire i danni procurati a P.A.D. e a N.G. per l’omesso acquisto di titoli obbligazionari ordinati dalla P. e a fronte dei quali la banca avrebbe ricevuto il relativo controvalore a mezzo di quattro assegni bancari emessi dal N. in favore di sè stesso e girati in bianco all’istituto di credito;

che la corte distrettuale non ha ritenuto raggiunta la prova del collegamento causale tra l’emissione degli assegni da parte del N. e l’acquisto dei titoli ordinato dalla P. alla banca;

che avverso tale pronuncia P.A.D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo con il quale deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, la contraddittorietà della motivazione, la motivazione perplessa e il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, lamentando che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente valutato le prove acquisite in atti, ricostruendone il contenuto con argomenti perplessi e tra loro inconciliabili;

che BANCA CARIME S.P.A. resiste con controricorso nel quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito;

che, fissata l’adunanza camerale ex art. 380 bis c.p.c., UBI BANCA s.p.a., in qualità di società incorporante Banca Carime s.p.a. per atto di fusione del (OMISSIS), ha depositato memoria difensiva;

ritenuto che il motivo di ricorso, pur facendo riferimento al novellato vizio di omessa motivazione di cui alla L. n. 134 del 2012, non specifica i fatti decisivi e controversi dei quali il giudice di merito avrebbe omesso l’esame, ma si risolve in una richiesta di riesame – non consentito in questa sede di legittimità – della valutazione compiuta dalla corte d’appello dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, limitandosi a lamentarne non utilmente una pretesa “unilateralità” e ad inficiare uno solo degli elementi della complessiva valutazione (il solo giudizio sulla prova della ricezione dei titoli da parte del funzionario di banca, obliterando, tra l’altro, l’affermazione del giudice di appello che due assegni sarebbero stati incassati prima dell’ordine di acquisto dei titoli);

che pertanto la declaratoria di inammissibilità si impone;

che le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio, in Euro 4.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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