Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12582 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 25754/12 proposto da:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore S.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via

XXIV Maggio n. 43, presso lo Studio dell’Avv. Paolo Puri, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

New Gest 2000 S.r.l., in liquidazione, in persona del suo

liquidatore pro tempore M.C., elettivamente domiciliata in

Roma, Via Paolo Emilio n. 34, presso lo Studio dell’Avv.

Alessandro Porru, che la rappresenta e difende, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 145/09/11 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 26 settembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Nicola Lucariello, per delega dell’Avv. Paolo Puri,

per la ricorrente;

udito l’Avv. Alessandro Porru, per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 145/09/11 depositata il 26 settembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. avverso la decisione n. 399/07/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da New Gest 2000 S.r.l. promosso contro il preavviso di fermo amministrativo TARSU/smalt. rif. perchè non preceduto dalla notifica delle cartelle “relativamente ai tributi di propria giurisdizione”.

In estrema sintesi la CTR affermava che “anche in questa sede non è stata fornita valida prova della regolarità della notifica delle cartelle annullate in primo grado non potendosi prendere in considerazione le mere fotocopie scarsamente intellegibili versate in atti soltanto in appello”.

Contro la sentenza il concessionario proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva la contribuente con controricorso eccependo in limine l’inammissibilità dell’avversaria impugnazione.

La contribuente si avvaleva della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Come ricordato in narrativa del presente la contribuente eccepiva l’inammissibilità dell’avversario ricorso per cassazione, deducendo che la procura “non rivestiva il carattere della specialità richiesto dalla norma” e altresì che la ridetta procura era stata rilasciata prima della redazione del ricorso e che quindi la stessa “non poteva considerarsi un tutt’uno” col ricorso.

L’eccezione è infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la procura a margine o in calce al ricorso deve sempre intendersi come speciale anche in mancanza di specifico riferimento al giudizio di cassazione (Cass, sez, 6 n. 1205 del 2015; Cass. sez. 1 n. 26290 del 2014) e secondo cui la procura può essere rilasciata anche su foglio separato poi materialmente congiunto all’atto cosiddetta “procura spillata” (Cass. sez. 1 n. 29785 del 2008; Cass. sez. 2 n. 5033 del 2008) e che nella fattispecie risulta rilasciata prima della notifica del ricorso (Cass. sez. 1 n. 13524 del 2014; Cass. sez. lav. n. 18915 del 2012).

2. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia poichè la CTR non ha spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto le ricevute di ritorno delle cartelle di pagamento valide ed efficaci ai fini del giudizio.

Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4 e dell’art. 2712 c.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5), il concessionario censurava la CTR per non aver reso “palese” la “ragione per cui gli avvisi di ricevimento delle notifiche versati in atti non erano intellegibili e conseguentemente non idonee a provare la regolare notifica delle cartelle di pagamento”.

Il motivo, nella parte in cui denuncia il vizio di omessa motivazione, è fondato in quanto la CTR non ha effettivamente spiegato quale fosse la ragione o quali fossero le ragioni sulla scorta delle quali le fotocopie delle ricevute in parola dovevano giudicarsi “scarsamente intelligibili”, se fossero cioè “scarsamente intelligibili” per es. a causa di una impossibile lettura perchè sbiadita l’immagine oppure perchè le stesse erano incomplete ecc..

2. Con il secondo motivo rubricato “Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 (art. 360 c.p.c., n. 3)”, il concessionario censurava la CTR nella parte in cui aveva affermato che le fotocopie in discorso non potevano essere prese in considerazione perchè “versate in atti soltanto in appello”.

Il motivo è fondato giacchè il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, consente la più ampia produzione di nuovi documenti in grado d’appello, cioè anche fuori dei più ristretti limiti previsti per il processo civile ordinario dall’art. 345 c.p.c., comma 3 (Cass., sez. trib. n. 20109 del 2012; Cass. sez. trib. n, 18907 del 2011).

3. Con il terzo motivo rubricato “Violazione dell’art. 271 c.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4 (art. 360 c.p.c., n. 3)”, il concessionario censurava la CTR per aver ritenuto di non poter prendere in considerazione “le mere fotocopie”.

Il motivo è fondato perchè il D.Lgs. n. 546 cit., art. 22, commi 4 e 5, ammettono espressamente la possibilità di produrre documenti in fotocopia e salvo l’ordine di esibizione degli originali nei soli casi di contestazione circa la conformità agli stessi.

4. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare altresì le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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