Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12582 del 09/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 09/06/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 09/06/2011), n.12582
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.I.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3617/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
10/6/04, depositata il 07/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Che:
La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto alla parte qui intimata, detenuto lavoratore, il diritto ad una determinata somma a titolo di restituzione dei 3/10 della mercede dovutagli per il lavoro svolto negli istituti penitenziari durante la detenzione, respingendo, per ciò che ancora interessa, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, sul rilievo che la qualità di datore di lavoro rendesse il Ministero debitore della somma, restando per contro ininfluente la circostanza che le ritenute sulla mercede fossero state versate al (e gestite dal) Ministero del Tesoro.
Il Ministero della Giustizia chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo, nel quale denunzia violazione dell’art. 1189 c.c., in combinato disposto con la L. n. 354 del 1975, art. 23, commi 1 e 2 , per non avere la Corte di merito considerato che il pagamento al Ministero del Tesoro, creditore apparente, aveva effetto liberatorio.
Il ricorso è infondato.
Poichè è indubbia la qualità di datore di lavoro del Ministero della Giustizia, anche prima della declaratoria di illegittimità costituzionale, a seguito della sentenza 49 del 1992 della Corte costituzionale, della L. n. 345 del 1975, art. 23 nella parte in cui stabiliva una riduzione dei 3/10 della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti, da versarsi alla Cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la soppressione di questa, alle Regioni e agli Enti locali, la suddetta declaratoria ha sostanzialmente privato di base legale proprio la gestione interna all’amministrazione, nelle sue varie articolazioni, di un credito la cui titolarità, per effetto della sentenza costituzionale, doveva essere esclusivamente riconosciuta al lavoratore. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza pronuncia sulle spese stante l’assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011