Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12581 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.18/05/2017),  n. 12581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25066/2014 proposto da:

D.S.E.G.B., D.S.A.P.,

D.S.S., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati

VINCENZO DORIA e CARLO DI NANNI;

– ricorrente –

contro

D.S.G., D.S.F., I.G.,

S.F., M.F., Z.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO ASTONE, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

DEFIM S.P.A. – P.I. (OMISSIS), SOFIM S.R.L. con socio unico – C.F.

(OMISSIS), P.I. (OMISSIS), IMMOBILIARE CIVITA S.R.L. – C.F.

(OMISSIS), CO.GE.FI. S.R.L. con socio unico – C.F. e P.I. (OMISSIS),

tutte in persona del Curatore speciale, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA TARANTO 44, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FAZIO,

che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA;

– intimata –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

15/04/2014, emesso sul procedimento n. 51759/2013 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che i signori D.S.E.G.B., A.P. e S. hanno proposto ricorso per cassazione dell’ordinanza depositata in data 15 aprile 2014 con la quale la Corte di appello di Roma ha respinto il reclamo proposto avverso il rigetto del ricorso ex art. 2409 c.c., intentato innanzi al Tribunale di Roma nei confronti dei signori D.S.G., I.G., S.F., M.F. e Z.F., nonchè delle società DEFIM s.p.a., IMMOBILIARE CIVITA s.r.l. e CO.GE.FI. s.r.l. con socio unico;

che gli intimati – rispettivamente le persone fisiche e le società – si sono costituiti con distinti controricorsi;

considerato che con due motivi i ricorrenti censurano, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, le statuizioni con le quali la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato la relazione dell’ispettore giudiziale nominato nel corso della procedura ex art. 2409 c.c., con riferimento rispettivamente al pagamento anticipato di un finanziamento operato da un socio nel corso del 2008 (primo motivo) e all’acquisto di una partecipazione in una società (secondo motivo);

che i controricorrenti hanno preliminarmente eccepito (e ribadito nelle memorie da ultimo depositate) l’inammissibilità del ricorso per non essere il provvedimento impugnato ricorribile per cassazione;

ritenuto che l’eccezione preliminare è fondata, alla stregua dell’orientamento già espresso più volte da questa Corte (cfr. Sez. 1 sentenze nn. 30052/2011; 403/2010; 1571/09; 6805/07) al quale il Collegio intende dare continuità non emergendo dal ricorso elementi idonei a giustificare una modifica, secondo cui la denunzia di cui all’art. 2409 c.c., è ammessa a tutela dell’interesse della società e dà vita ad un procedimento di amministrazione di interessi privati, definito di volontaria giurisdizione, il quale comporta un’attività oggettivamente amministrativa, connotata dalla modificabilità e revocabilità dei provvedimenti i quali, se pure incidenti sui diritti di terzi come gli amministratori, cui, dunque, è consentita la partecipazione al procedimento a tutela del loro interesse legittimo, non decidono in ordine ad alcun rapporto di diritto sostanziale fra i soci denunzianti ed i terzi, con la conseguenza che tali provvedimenti non sono ricorribili per cassazione, tranne per la parte in cui rechino condanna alle spese, ancorchè comportino la nomina di un ispettore o decidano questioni inerenti alla regolarità del procedimento; che, nella specie, i motivi di censura attengono al merito della controversia tra i soci e non alla regolamentazione delle spese del procedimento ex art. 2409 c.c.;

che pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida per ciascuna delle due parti controricorrenti in Euro 8.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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