Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12581 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12581 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 19703-2009 proposto da:
EDILPONTE DI CINQUETTI MARCO & C SAS 02942300175,
elettivamente domiciliato

in ROMA, V.PACUVIO 34,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO
LUPPI;
– ricorrente –

2015
1014

contro

CLARIN SRL 00679000984, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CELIMONTANA

38,

presso

lo

studio

dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 17/06/2015

difende unitamente all’avvocato LEONZI PIERFRANCO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 403/2009 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 30/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato ROMANELLI Chiara,

con delega

depositata in udienza dell’Avvocato Guido ROMANELLI
difensore del ricorrente, che ha contestato la
regolarità della costituzione del nuovo difensore
della contropart e si riporta alle difese in atti;
udito

il

Generale

P.M.
Dott.

in

SERGIO

l’inammissibilità
ricorso.

persona

in

del

DEL CORE
subordine

Sostituto

Procuratore

che ha concluso per
per

il

rigetto

del

udienza del 20/03/2015 dal Consigliere Dott. CESARE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 22/11/1999 la Clarin s.a.s. proponeva
opposizione avverso un decreto ingiuntivo notificatole
da Edilponte s.a.s. che chiedeva il pagamento del saldo
asseritamente dovuto per l’esecuzione di un contratto

L’opponente deduceva che il contratto era stato
concluso con altra società (la s.n.c. Ponzoni) e non
con la società Edilponte la quale si era limitata ad
eseguire solo alcune delle opere commissionate alla
società Ponzoni; nel merito lamentava che le richieste
erano superiori a quanto concordato nel preventivo e
che l’opera era affetta da vizi.
Con sentenza del 3/5/2005 il Tribunale di Brescia
rigettava l’eccezione preliminare di difetto di
legittimazione attiva, ma accoglieva l’eccezione di
inadempimento e, di conseguenza, revocava il decreto
ingiuntivo e condannava l’ingiungente al pagamento
delle spese.
Edilponte s.a.s. proponeva appello e la Clarin s.a.s.
proponeva appello incidentale volto a censurare il
rigetto dell’eccezione preliminare di carenza di
legittimazione attiva di Edilponte.

3

di appalto.

Con sentenza del 30/3/2009 la Corte di Appello di
Brescia in accoglimento dell’appello incidentale e in
riforma della sentenza appellata dichiarava la carenza
di legittimazione attiva di Edilponte.
La Corte di Appello rilevava:

preventivo del 22/12/1997, era stato concluso con la
società Ponzoni,
– che il contratto prevedeva che i lavori potevano
essere eseguiti o dalla stessa società Ponzoni o da
ditte consociate,
– che non v’era necessità, quindi, di stipulare altro
contratto con la società consociata,
– che Edilponte effettivamente aveva eseguito una parte
delle opere

considerate nel preventivo, ma non

risultava quale parte del tutto fosse stata
effettivamente portata a termine e quindi non era
possibile valutare in maniera autonoma tale attività;
aggiungeva che il contratto prevedeva la facoltà di una
esecuzione alternativa da parte di ditte consociate.
La Corte di Appello giudicava, inoltre, irrilevanti
altri elementi (una corrispondenza intercorsa con
Edilponte, il pagamento, a questa, di un acconto, la
liquidazione effettuata dal direttore lavori) che il

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– che il contratto, conseguente all’accettazione del

primo giudice aveva ritenuto rilevanti per la prova del
rapporto contrattuale con Edilponte.
Edilponte s.a.s. ha proposto ricorso notificato il
9/9/2009, affidato ad un unico motivo.
Clarin s.r.l.

ha resistito con controricorso e,

ricorso per inesistenza del soggetto ricorrente
sostenendo che la società Edilponte, da visura
camerale, risulta estinta nel 2006; Clarin s.r.l. ha
depositato memoria con documenti, notificata alla
controparte.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce
il vizio di contraddittoria motivazione, perché la
motivazione sarebbe illogica e contraddittoria nella
parte in cui riconosce il conferimento diretto di
incarichi lavorativi da parte della società Clarin a
Edilponte, ma nega il rapporto di appalto diretto tra
le due società.
2. Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione della
controricorrente di inammissibilità del ricorso per
intervenuta estinzione della società Edilponte e sul
presupposto dell’intervenuta cancellazione della stessa
dal registro delle imprese: dalla visura camerale del

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preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del

17/9/2009 prodotta dalla controricorrente non risulta
una cancellazione della società, ma solo la
dichiarazione della cessazione dell’attività che non
comporta estinzione.
3. La memoria di Clarin s.r.l. con costituzione di

inammissibile per invalidità della procura speciale.
Infatti nel giudizio di cassazione, la procura speciale
non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti
diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il
tassativo disposto dell’art. 83, comma terzo, c.p.c.
che implica la necessaria esclusione
dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli
suindicati; pertanto, se la procura non è rilasciata
contestualmente a tali atti, è necessario il suo
conferimento nella forma prevista dal secondo comma del
suddetto art. 83 c.p.c., cioè con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata (cfr. Cass. 26/6/2007 n.
14749; Cass. 18/4/2013 n. 9462 e, con specifico
riferimento alla costituzione di nuovo difensore, v.
Cass. 24/11/2010 n. 23816).
V’è solo da aggiungere che al presente giudizio non si
applica la norma inserita nell’art. 83 c.p.c., dalla L.
18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. a), che

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nuovo difensore, depositata in data 11 Marzo 2015, è

consente il rilascio della procura anche al margine di
atti diversi da quelli sopra indicati. Infatti, per
espressa previsione della L. n. 69 del 2009, art. 58,
comma 1,

“le disposizioni della presente legge che

modificano il codice di procedura civile e le

civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data
della sua entrata in vigore”,

avvenuta il 4 luglio

2009.
Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 1999
e pertanto ad esso non può applicarsi la nuova
disposizione, come già ritenuto da questa Corte (cfr.
Cass. 6/6/2014 n. 12831; Cass. 26/03/2010 n.7241 Ord.).
3. Il thema decidendum, come perimetrato dal motivo di
ricorso, attiene alla motivazione con la quale la Corte
di Appello ha ritenuto insussistente e comunque non
provata la stipula di un autonomo negozio (un contratto
di appalto) tra Clarin s.r.1 (nella pretesa veste di
committente) e Edilponte s.a.s. nella pretesa veste di
appaltatrice.
Viene pertanto in discussione l’accertamento,

in

concreto, se l’attrice (Edilponte s.a.s.) e Clarin
s.r.l.

siano,

rispettivamente dal lato attivo e

passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto

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disposizioni per l’attuazione del codice di procedura

valere in giudizio, il che è stato escluso dalla
sentenza di appello ancorché con una terminologicamente
impropria affermazione di carenza di legittimazione
attiva (in luogo di carenza di titolarità attiva del
rapporto) di Edilponte.

plausibilmente valorizzato l’unico elemento certo,
ossia il documento contrattuale in atti, costituito dal
preventivo proposto dalla Ponzoni s.n.c., avente valore
di proposta contrattuale, poi accettata da Clarin.
La proposta della Ponzoni s.n.c. prevedeva che i lavori
di cui al preventivo potevano essere eseguiti dalla
stessa proponente o da ditte consociate con la
proponente.
La Corte di Appello ha motivato osservando:

che nessun accordo contrattuale poteva ritenersi

concluso con ditte consociate che intervenivano nella
fase dell’esecuzione dell’accordo;

che l’affermazione del legale rappresentante di

Clarin, in sé equivoca, di avere incaricato Edilponte
di eseguire alcuni lavori tra quelli indicati nei
conteggi,

ma

non

tutti

quelli

indicati,

si

giustificava, sul piano logico, con l’ammissione che
Edilponte svolse una parte dei lavori di cui al

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Il motivo è infondato in quanto la Corte di Appello ha

preventivo e non implicava la stipula di un autonomo
negozio tra le parti proprio perché esisteva, a monte,
il contratto con Ponzoni s.n.c. che, appunto prevedeva
la facoltà di una esecuzione alternativa da parte di
ditte consociate;

inviate anche alla società Ponzoni, il che confermava
che la società Clarin considerava in essere il
contratto con la capofila Ponzoni e considerava la
prestazione di Edilponte meramente esecutiva
dell’adempimento al quale era tenuta la società
Ponzoni.
La ricorrente critica questa complessiva valutazione,
ma si tratta di giudizio di merito non implausibile e,
quindi, insindacabile in questa sede in quanto non è
idoneo a dimostrare che la diversa valutazione delle
risultanze istruttorie, proposta dalla ricorrente,
fosse l’unica valutazione possibile; non è ravvisabile
una contraddittorietà nell’affermare che una parte
delle opere (peraltro non determinabile) era stata
eseguita da Edilponte, ma che questa esecuzione non
implicava l’assunzione di obblighi contrattuali di
Clarin verso Edilponte, trattandosi di una facoltà che

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– che le missive aventi ad oggetto il contratto erano

era stata concessa per contratto all’appaltatrice
Ponzoni, unica controparte contrattuale di Clarin.
3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; le
spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come
in dispositivo (tenuto conto del valore della causa e

la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente
Edilponte di Cinguetti Marco & C s.a.s. a pagare alla
controricorrente Clarin s.r.l. le spese di questo
giudizio di legittimità che si liquidano in euro
2.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre
15% per spese forfetarie, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, addì 20/3/2015.

dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014), seguono

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