Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12581 del 09/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 09/06/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 09/06/2011), n.12581
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
TOMMASI GIGI SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del suo
liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 18,
presso lo studio dell’avvocato RUBERTI RAFFAELA, rappresentata e
difesa dall’avvocato TORRICELLI VALENTINO, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore in proprio
e quale mandatario della SCCI SpA – società di cartolarizzazione del
crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,
presso l’AVVOCATURA. CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso
dagli avvocati CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 448/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
25.2.09, depositata il 06/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giulio Ragazzoni (per delega avv.
Valentino Torricelli) che si riporta agli scritti;
udito per il controricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo che si riporta
ai motivi del controricorso;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Che:
La Corte d’Appello di Lecce ha rigettato il ricorso della Gigi Tommasi S.r.l. contro l’Inps per la riforma della sentenza che aveva rigettato la domanda di condanna dell’Inps al pagamento in favore della società di una determinata somma erroneamente pretesa per contributi al netto degli sgravi spettanti, e le opposizioni della stessa società a due precetti per contributi e sanzioni relativi a due diversi periodi.
La Gigi Tommasi S.r.l. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per tre motivi. L’Inps resiste con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo e, comunque, non conforme alle previsioni dell’art. 366 bis c.p.c..
La ricorrente ha depositato anche memoria.
La sentenza impugnata è stata pubblicata mediante deposito in cancelleria il 6 marzo 2009, il ricorso risulta consegnato agli ufficiali giudiziari per la notifica il 20 aprile 2010.
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 – invocata nella memoria della ricorrente – non è applicabile non solo alle controversie in materia di lavoro e previdenza, ma anche alle controversie di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione ad ordinanza-ingiunzione inerenti la pretesa di ente previdenziale al versamento dei contributi e la ingiunzione al pagamento delle sanzioni amministrative, essendo tali controversie assoggettate al rito speciale del lavoro. (Cass. 17073/2007).
La natura della controversia peraltro non muta – diversamente da quanto sostenuto nella memoria – per la circostanza che il fondamento della pretesa contributiva debba essere accertato mediante verifica del corretto inquadramento dell’impresa nel settore del commercio o invece dell’industria.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente alle spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00, oltre ad Euro 5000,00 per onorari, nonchè accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011