Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12580 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 23190/10 proposto da:

New Gest 2000 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore F.M.R., elettivamente domiciliata in Roma,

Via Paolo Emilio n. 34, presso lo Studio dell’Avv. Alessandro

Porru, che con l’Avv. Daniele Porru, la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Anzio, in persona del suo Sindaco pro tempore B.

L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede n. 116,

presso lo Studio dell’Avv. Fulvio Neri, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce all’avversario ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 195/38/10 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 25 giugno 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Alessandro Porru, per la ricorrente;

udito l’Avv. Fulvio Neri, per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 195/38/10 depositata il 25 giugno 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accolto l’appello proposto dal Comune di Anzio, in riforma della decisione n. 156/24/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, respingeva i riuniti ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento n. 39/05 TARSU 2001 n. 40/05 TARSU 2002 n. 41/05 TARSU 2003 n. 42/05 TARSU 2004 relativi a terreno adibito a “campeggio”.

La CTR rigettava le eccezioni di inammissibilità dell’appello del Comune osservando che il mandato difensivo era stato correttamente conferito mediante “apposita e singola procura speciale alla lite, a margine dell’atto di costituzione in giudizio, dal Sindaco a cui compete la rappresentanza processuale dell’Ente Locale” e che la notifica dell’appello allo “Studio Legale Porru” doveva ritenersi sanata con la costituzione in giudizio. Nel merito la CTR riteneva infondati i ricorsi ritenendo dimostrata la superficie imponibile in quanto “determinata con verbale dei VV.UU. con la presenza di un rappresentante della società e che la stessa era stata definitivamente accertata da un tecnico che aveva riscontrato una differenza minimale dell’1,215% e ritenendo altresì che la contribuente non poteva avvalersi della più favorevole convenzione tra Comune e precedente gestore del “campeggio” per l’impossibilità di una proroga tacita e infine perchè le tariffe erano state correttamente deliberate dalla Giunta Comunale che ne aveva la competenza. Per il resto la CTR concludeva affermando che le “altre osservazioni della parte possono ritenersi superate perchè prive di pregio”.

Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui il Comune resisteva con controricorso.

Entrambe le parti si avvalevano della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo la contribuente eccepiva che sull’accertamento della CTP, che aveva “evidenziato che parte dell’area era costituita da macchia mediterranea e quindi inutilizzabile”, si era formato ostativo giudicato interno.

L’eccezione è all’evidenza infondata atteso che la CTR, come ricordato in narrativa del presente, ha espressamente accertato che la superficie assoggettabile ad imposta era quella di cui agli impugnati avvisi e quindi disattendo ogni contraria argomentazione della CTP ed inclusa quella circa il carattere non tassabile di parte dell’area in quanto “costituita da macchia mediterranea”.

2. Con il secondo motivo rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 110, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la contribuente sosteneva che al momento della proposizione dell’appello il difensore del Comune non avesse più una valida procura perchè le norme in esponente non consentivano il mantenimento di incarichi a seguito della “cessazione” dalla carica del Sindaco che l’aveva originariamente conferita per il primo e per il secondo grado.

Il motivo è infondato atteso che il cit. D.Lgs. n. 267, art. 110, commi 1 e 3, disciplina la durata contrattuale degli incarichi relativi ai “posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione”, non certo il mandato difensivo disciplinato invece dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 7 e dall’art. 83 c.p.c., che permettono di conferire il mandato per più gradi.

3. Con il terzo motivo rubricato “Sulla violazione dell’art. 330 c.p.c. e R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la contribuente sosteneva che la CTR avrebbe dovuto riconoscere l’inesistenza della notifica dell’atto d’appello eseguita “ad uno studio legale, in questo caso allo studio legale Porru” e non invece all’avv. Alessandro Porru.

Il motivo è infondato perchè in effetti la notifica è avvenuta nel domicilio eletto dalla contribuente, quindi in un luogo che presentava una relazione con la contribuente stessa, per cui correttamente la CTR ha ritenuto che con la costituzione dell’appellata ogni eventuale vizio doveva ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cass. sez. 6^ n. 13919 del 2015; Cass. sez. 1^ n. 16759 del 2011).

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 163 e 127, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, in combinato disposto con l’art. 2712 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la contribuente lamentava che la CTR non avesse rilevato che il Comune era incorso in una “evidente doppia imposizione”, perchè aveva continuato a chiedere la medesima imposta anche alla Garindo S.r.l., cosicchè “l’errore della CTR emerge con evidenza dalla documentazione versata in atti”.

Il motivo è infondato.

In realtà qui non è questione di doppia imposizione, semmai di stabilire se la contribuente sia o no soggetto passivo d’imposta (Cass. sez. trib. n. 18917 del 2015; Cass. sez. trib. n. 16819 del 2008), come la CTR ha peraltro in fatto implicitamente accertato laddove ha confermato gli impugnati avvisi TARSU. 5. Con il quinto motivo di ricorso rubricato “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la contribuente lamentava che la CTR avesse accertato i “presunti sgravi delle cartelle a carico della Garindo S.r.l.”, in mancanza di idonea prova e comunque “del tutto tardivamente”.

Il motivo è infondato.

In disparte che l’illustrazione dello stesso è soltanto nel senso della violazione del cit. D.Lgs. n. 546, art. 58, ciò che integra unicamente una violazione della legge processuale che avrebbe dovuto essere censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, va detto comunque che non esistono preclusioni a che documenti non prodotti in primo grado lo possano essere in secondo e questo in ragione della specialità del rito tributario e per cui non esistono le restrizioni di cui all’art. 345 c.p.c. (Cass. sez. trib. n. 20109 del 2012; Cass. sez. trib. n. 18907 del 2011); e che ad ogni modo, con riguardo alle vicende fiscali che riguardano Garindo S.r.l., la contribuente manca di interesse processuale ex art. 100 c.p.c., atteso che qui non è in discussione una inesistente doppia imposizione che dipenda dall’assoggettamento all’imposizione di Garindo S.r.l., bensì è semplicemente soltanto in discussione che la contribuente sia o no soggetto passivo d’imposta.

6. Con il sesto motivo di ricorso rubricato “Omessa motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, la contribuente deduceva che la “statuizione censurata ai motivi sub 3) e 4) e inoltre viziata da un’evidente omessa motivazione”.

Il motivo è inammissibile perchè in realtà con lo stesso ci si duole di un’omessa motivazione giuridica, che è irrilevante atteso che la stessa deve essere integrata o corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., quando la decisione sia conforme a diritto, in quanto il difetto o la mancanza di spiegazione giuridica rileva esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005).

7. Con il settimo motivo di ricorso rubricato “Omessa motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, la contribuente censurava la CTR per non aver adeguatamente spiegato perchè la più favorevole convenzione “fiscale” non si era “tacitamente prorogata”.

Il motivo è inammissibile per ragioni identiche a quello precedente, cioè perchè in realtà si censura come insufficiente la motivazione giuridica con la quale la CTR ha ritenuto che la contribuente non potesse avvalersi della ridetta convenzione e quindi perchè atti come la convenzione dovevano essere sempre deliberati dal Comune e mai tacitamente prorogati.

8. Con l’ottavo motivo rubricato “Violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, la contribuente deduceva che la “statuizione censurata al motivo sub 6) è, inoltre, viziata sotto il profilo della violazione di legge in relazione alla norma in rubrica”, quindi per aver ingenerato un “affidamento in merito alla intervenuta proroga tacita della convenzione”.

Il motivo è all’evidenza inammissibile sia perchè la CTR mai ha pronunciato sulla dedotta violazione di legge, cosicchè la censura appropriata avrebbe dovuto essere quella della violazione dell’art. 112 c.p.c., sia perchè per difetto di autosufficienza la contribuente nemmeno indica di aver proposto in primo grado e ribadito in secondo una tale eccezione (Cass. sez. lav. n. 22759 del 2014; Cass. sez. trib. n. 9108 del 2012).

9. Con il nono motivo rubricato “Violazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR con la decisione impugnata omesso di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in presenza di un nuovo accertamento effettuato dal Comune di Anzio in corso di causa”, la contribuente sosteneva che la CTR avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere avendo il Comune riconosciuto eccessiva la pretesa fiscale e quindi avendola di conseguenza ridotta.

Il motivo è infondato atteso che il Comune non ha annullato l’atto in autotutela, bensì semplicemente rinunciato parzialmente alla pretesa fiscale e quindi non ha fatto venire meno la materia del contendere (Cass. sez. trib. n. 19947 del 2010; Cass. sez. trib. n. 634 del 2006).

10. Con riguardo alla pur fondata eccezione di inammissibilità del controricorso formulata dalla contribuente – atteso che la procura era stata rilasciata in calce all’avversario ricorso, non consentendo perciò la prova dell’anteriorità della stessa rispetto alla notifica del controricorso deve essere comunque ricordato che ciò non impedisce “la costituzione in giudizio del controricorrente e la partecipazione del suo difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l’anteriorità del conferimento del mandato stesso” (Cass. sez. 3^ n. 16807 del 2015).

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare al Comune le spese processuali, queste liquidate in Euro 10.200,00, oltre a spese forfetarie e ad oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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