Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12580 del 17/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 12580 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 27077-2009 proposto da:
MELCHIORRE ROSELLA MLCRLL53R64F997B, MOGLIA LODOVICA
MGLLVC29L66F997M, MELCHIORRE RENZO DECEDUTO E PER ESSO
EREDI MOGLIA LUDOVICA & MELCHIORRE ROSELLA nato a
MOMBELLO MONFERRATO il 31/03/1923, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,
2015
998

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO
RANABOLDO;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 17/06/2015

CARAMELLINO ARNOLFO CRMRLF36M01F997T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE G MAZZINI 55, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO MASTROSANTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO
CAPRA;
controricorrente

avverso la sentenza n. 1469/2008 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 21/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2015 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO:
udito l’Avvocato PAFUNDI Gabriele, difensore delle
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito MASTROSANTI Roberto, difensore del resistente
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento 1 0 e 2 ° motivo assorbito il 3 ° motivo
del ricorso.

_z

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 20/5/94 Arnolfo Caramellino
conveniva in giudizio davanti al Pretore di Casale
Monferrato, Renzo Melchiorre deducendo:
– che il convenuto, proprietario di locali interrati

immobile di proprietà dell’istante, per accedere alla
pubblica via, si serviva di un sedime di accesso
esistente su terreno di proprietà attorea;
– che con sentenza del 17/2/94 passata in giudicato, il
pretore

di

Casale

Monferrato

aveva

accertato

l’esercizio del possesso del passaggio da parte del
Melchiorre sul terreno di proprietà attorea;
– che tuttavia il passaggio non era legittimato da
alcun titolo.
Pertanto l’attore chiedeva che fosse dichiarato che il
convenuto non aveva diritto di passaggio sulla sua
proprietà.
Il convenuto contestava la domanda chiedendo di provare
per testi l’esercizio ininterrotto del suo passaggio,
fin dal 1967, sul terreno dell’attore, nonché
l’esistenza di opere apparenti per l’esercizio della
servitù; in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi

3

(cantina e magazzino) siti su terreno confinante con

l’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di
passaggio a favore del proprio fondo.
Il successivo svolgimento di questo processo è
sintetizzato nella sentenza n. 19457 del 2004 di questa
Corte che ha cassato con rinvio una precedente sentenza

appello.
Risulta, dal richiamato precedente di legittimità, che
il pretore, respinte le istanze istruttorie, con
sentenza 23/10/96 dichiarava che il fondo del convenuto
non godeva del diritto di passaggio su quello attoreo e
rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione
della servitù.
Su impugnazione del Melchiorre, il Tribunale di Casale
Monferrato con sentenza del 10/7/2000, confermava la
sentenza impugnata affermando:
– che correttamente il primo giudice aveva fondato il
proprio convincimento sugli esiti dell’istruttoria
esperita nel precedente procedimento possessorio;
– che nessuno dei testi escussi aveva riferito di un
possesso ventennale ininterrotto, neppure risalente ad
epoca anteriore al 1986;

4

del Tribunale di Casale Monferrato quale giudice di

- che il possesso non era stato ininterrotto nemmeno
nel periodo 1986-1994, periodo peraltro insufficiente a
far maturare l’usucapione;
– che l’utilizzo delle prove espletate nel giudizio
possessorio era legittimo;

in ordine alla realizzazione di una strada sterrata fin
dal 1967, dal momento che in base alle testimonianze
Zamponi e Cantù era stato provato con riferimento alla
diffida del Caramellino ed all’ingombro del passaggio
che questo non fu ininterrotto.
In sintesi, nel doppio grado di giudizio era stato
escluso che fosse provato il possesso ultraventennale
della servitù di passaggio.
Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per
cassazione il Melchiorre deducendo, come primo motivo,
la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116
c.p.c., 949, 1168, 1158 c. civ. e l’omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia perchè il Tribunale
erroneamente non aveva ammesso le prove articolate in
appello, ma aveva deciso la causa solo sulla base delle
prove espletate nel giudizio possessorio.

5

– che era superflua la prova articolata dall’appellante

La Corte di Cassazione con la richiamata sentenza n.
19457 del 2004 osservava che le prove, poste a
fondamento della decisione, erano state raccolte in
altro processo (nel procedimento possessorio)e pertanto
potevano essere utilizzate, ma non potevano costituire

da giustificare il rifiuto di ammissione di altre
prove; aggiungeva che le prove raccolte non erano
neppure decisive e che i giudici di merito avrebbero
potuto negare ingresso alle prove i testimoniali
dedotte dall’attuale ricorrente solo ove avessero
ritenuto che le circostanze che ne costituivano oggetto
non fossero comunque idonee a provare un possesso per
un periodo sufficiente ai fini dell’usucapione.
Pertanto questa Corte accoglieva il primo motivo di
ricorso, dichiarava assorbiti gli altri e rinviava il
processo alla Corte di Appello di Torino.
La Corte di Appello di Torino con sentenza del
21/10/2008, dopo avere espletato le prove orali dedotte
dalle parti e dopo avere acquisito documenti prodotti
dalle parti, confermava la sentenza del Pretore di
Casale che aveva accolto la negatoria servitutis e
aveva rigettato la domanda riconvenzionale di
usucapione.

6

fonte esclusiva del convincimento del giudice al punto

La Corte territoriale osservava che la tesi del
Melchiorre, secondo la quale il suo possesso aveva
avuto inizio nel 1967, non aveva trovato conferma né
nelle produzioni documentali, né nelle dichiarazioni
dei testi e che non vi erano elementi certi per

1967 o in epoca successiva.
Moglia Lodovica e Melchiorre Rosella quali eredi di
Melchiorre Renzo hanno proposto ricorso affidato a tre
motivi.
Caramellino Arnolfo ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
l. Con il primo motivo le ricorrenti deducono l’omessa
motivazione sulla durata del possesso utile
all’usucapione e sostengono:
– che la Corte di Appello avrebbe ritenuto dirimente
l’alternativa tra un possesso decorrente dal 1967 e un
possesso decorrente dal 1969;
– che si deve supporre che la Corte di Appello abbia
identificato nell’anno 1988 la data finale del possesso
utile

all’usucapione,

mentre

il

possesso

utile

all’usucapione non aveva termine nel momento dello
spoglio del possesso avvenuto nel 1988 in quanto lo

7

ritenere che l’utilizzo della strada fosse iniziata nel

spoglio fu represso nel giudizio possessorio che aveva
accolto la domanda di spoglio;
– che invece il fatto interruttivo del possesso non
doveva essere individuato nello spoglio del 1988, ma
nella domanda giudiziale di negatoria servitutis del

Le ricorrenti, formulando il momento di sintesi ex art.
366 bis c.p.c. ora abrogato, ma applicabile ratione
temporis censurano la sentenza per omessa motivazione
perché, nella determinazione del possesso utile
all’usucapione appare assumere, quale fatto
interruttivo del possesso (ed impeditivo del compimento
dl ventennio ritenuto iniziato non prima del 1969) non
la domanda giudiziale del Caramellino di negatoria
servitutis del 20/5/1994 introduttiva del giudizio, ma
lo spoglio del 23/4/1988 omettendo del tutto di
considerare la circostanza, emergente dalla sentenza di
rinvio, che aveva cassato l’utilizzo delle prove del
giudizio possessorio, ed emergente dalla produzione
della sentenza di tale giudizio possessorio, che quello
spoglio del 23/4/1988 fu reintegrato in via possessoria
a seguito di ricorso del 30/4/1988, con sentenza del
17/2/1994, sentenza che lo stesso attore Caramellino
indica nell’atto introduttivo del 20/5/1994 quale fatto

8

20/5/1994.

determinante l’esperimento della domanda petitoria
della negatoria servitutis.
1.1. Occorre premettere che è imprecisa l’affermazione
delle ricorrenti (nel momento di sintesi) secondo la
quale la sentenza di rinvio di questa Corte avrebbe

perché, invece, nella sentenza si era affermato che le
prove potevano essere utilizzate, ma non potevano
costituire fonte esclusiva del convincimento del
giudice al punto da giustificare il rifiuto di
ammissione di altre prove e si era limitata ad
aggiungere che le prove raccolte non erano neppure
decisive per escludere il possesso ultraventennale.
Il motivo è infondato perché muove dall’erroneo
presupposto che il Giudice del rinvio abbia deciso
individuando

nello

interruttivo

del

spoglio
possesso

del
utile

1988

il

fatto

all’usucapione

impeditivi del compimento del ventennio utile
all’usucapione invece di individuare tale momento nella
domina giudiziale del 20/5/1994 introduttiva del
giudizio di negatoria servitutis.
Nella sentenza impugnata il Giudice del rinvio, dopo
aver dato conto delle contrapposte tesi e dopo avere
riportato gli elementi desumibili dai documenti

9

cassato l’utilizzo delle prove del giudizio possessorio

(dichiarazione di abitabilità del 1967 relativa ai
lavori per il ristorante del primo piano dell’edificio,
dichiarazione di abitabilità del 1969 per l’Albergo
ristorante) e dalle prove testimoniali (circa il
termine dei lavori nella costruzione del ristorante,

quali cui fu livellato il tratto di strada), ha
conclusivamente affermato (v. p. 7 delle sentenza
impugnata) che non vi erano elementi certi per
affermare che l’utilizzo della strada sterrata quale
modalità di accesso alla cantina dall’esterno sia
iniziata nel 1967 quando vi fu l’attivazione del
ristorante o se un tale utilizzo sia avvenuto in epoca
successiva e che in mancanza di elementi certi sul
punto (ossia sul momento in cui era iniziata
un’attività di passaggio conforme all’esercizio del
diritto di servitù) non si poteva pervenire ad un
giudizio positivo in ordine all’acquisto per usucapione
della servitù.
L’esistenza e agibilità della strada nel 1967 o nel
1969 o anche successivamente erano riferibili al fatto
che il Melchiorre aveva prodotto proprio il certificato
di abitabilità e la richiesta di abitabilità del 1967
(v. pag. 5 della sentenza) per sostenere la tesi

10

terminati nel 1969 e circa gli anni – 1970/71 – nei

dell’avvenuta usucapione (evidentemente alludendo ad
una usucapione già realizzatasi al momento dello
spoglio del 1988) e sono elementi utili solo per
individuare il luogo e la possibilità di esercizio
della servitù, ma dall’astratta possibilità di

un’attività di passaggio conforme al diritto di
servitù.
In nessun passaggio della motivazione la Corte di
Appello attribuisce alla spoglio l’efficacia
interruttiva dell’usucapione e la censura delle
ricorrenti non coglie la ratio decidendi della sentenza
che, non negando continuità del possesso nonostante lo
spoglio, ha ritenuto che non fosse provato un possesso
di durata idonea a far ritenere maturata l’usucapione
e il relativo onere probatorio ricadeva appunto sul
Melchiorre.
2. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1167 c.c. e
sostengono, formulando il conseguente quesito di
diritto, che, in violazione della predetta norma, la
Corte di Appello avrebbe fatto riferimento all’azione
di spoglio del 23/4/1988 quale fatto interruttivo del
possesso, invece non avente efficacia interruttiva

passaggio non discende l’accertamento in concreto di

perché non esperita vittoriosamente con privazione del
possesso, dovendosi invece attribuire efficacia
interruttiva solo alla negatoria servitutis del
20/5/1994.
2.1 n motivo è assorbito dall’infondatezza del motivo

fondamento del rigetto del primo motivo.
3. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono la
contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine
alla data iniziale del possesso utile all’usucapione
(l’inizio del passaggio sulla strada).
Le ricorrenti sostengono:

che nel 1967 era stato realizzato il piano

seminterrato e primo piano destinato a ristorante per i
quali fu rilasciata l’abitabilità nel 1967 e nello
stesso anno fu pubblicata sul F.A.L. la relazione di
collaudo delle opere in cemento armato;
– che nel 1969 era stato realizzato il terzo e ultimo
piano destinato ad albergo;
– che il ristorante fu utilizzato a partire dal 1967;
– che la strada oggetto del passaggio in contestazione
necessariamente era stata costruita prima del 1970 (e
precisamente nel 1967) perché altrimenti non avrebbero
potuto transitare i funzionari comunali per concedere

12

che precede per le ragioni già esplicitate e poste a

l’abitabilità e prima ancora gli operai per eseguire la
costruzione.
Le ricorrenti, formulando il momento di sintesi,
sostengono che:
– che la motivazione della sentenza è insufficiente e

secondo la quale il piano seminterrato e il primo piano
destinati a ristorante e per il cui accesso è posto il
passaggio in contestazione, furono costruiti e
utilizzati a partire dal 1967, contraddice la
successiva affermazione dello stesso Giudice secondo la
quale non è certo che il passaggio sia iniziato nel
1967:
– che la contraddizione non è spiegata dal semplice
fatto che due testi hanno confermato l’accesso dal 1967
e due non l’hanno confermato per la presenza di una
scarpata non transitabile dalla strada comunale in
assenza di valutazione dell’attendibilità sul ricordo
del momento in cui la scarpata fu trasformata in
transitabile visto che dei due testi che non
confermarono la data del 1967 uno diede una
collocazione temporale generica e l’altro che la diede
al 1970/71 riferì invece che l’accesso era già

13

contraddittoria perché l’affermazione del Giudice

utilizzato dall’impresa costruttrice e quindi esisteva
dal 1967.
3.1 Come in precedenza osservato nel rigettare il primo
motivo di ricorso, la Corte di Appello, diversamente da
quanto sostenuto dalle ricorrenti, non fa coincidere il

ritiene che non vi siano elementi certi per affermare
che, in concreto, l’esercizio di fatto del passaggio
sulla strada sterrata, quale modalità di accesso alla
cantina dall’esterno (e per collegarsi alla strada
pubblica)

sia iniziato nel 1967

(quando vi fu

l’attivazione del ristorante) o successivamente.
La

motivazione,

dunque,

non

è

inficiata

per

insufficienza o contraddittorietà, ma, pur nella sua
sinteticità, risulta adeguata e plausibile, perché la
realizzazione e l’agibilità della strada costituivano
lo strumento per l’esercizio del possesso della servitù
(in altri termini, la condizione necessaria, ma non
sufficiente), ma non provavano tale esercizio e, in
particolare, non provavano la data di inizio di
un’attività di passaggio conforme all’esercizio della
servitù lungo il percorso che dalla strada pubblica
conduceva alla cantina – magazzino, posto che non v’è
automatismo tra la realizzazione di una strada che

14

possesso con la realizzazione della strada sterrata, ma

consente un accesso e la prova dell’esercizio del
possesso della servitù di passaggio.
Il motivo è quindi infondato e deve essere rigettato
Va aggiunto che la censura muove dal presupposto che il
locale cantina fosse privo di altro accesso, mentre la
circostanza non risulta dalla sentenza di appello e,
anzi, la Corte di Appello ha rilevato che il teste
Introvigna

“parla di una scala interna che consentiva

l’accesso dal ristorante alla cantina per rifornire il
locale di acqua, vino e altro”

(pag. 7 della sentenza);

dell’esistenza di altro accesso è menzione anche nella
deposizione della teste Cantù Valentina, come riportata
alla pagina 10 del ricorso la quale ha riferito che nel
periodo dal 1981 al 1983 al piano interrato dove era
ubicata la cantina si giungeva da una scala interna
perché l’accesso dalla strada pubblica non era libero.
4. Le ricorrenti hanno formulato istanza di rimessione
alla

Corte

Costituzionale

perché

decida

sulla

legittimità costituzionale dell’art. 6 Dlgs n. 40 del
2006 che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c. imponendo
al ricorrente l’onere di formulare i quesiti di
diritto.
L’istanza è inammissibile per la totale irrilevanza, in
questo processo, della questione proposta in quanto le


ricorrenti hanno ritualmente formulato i quesiti di
diritto e il ricorso viene rigettato non per la
mancanza dei quesiti, ma perché infondato.
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con
la condanna delle ricorrenti, in quanto soccombenti, al

liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido le
ricorrenti a pagare al controricorrente Caramellino
Arnolfo le spese di questo giudizio di cassazione che
liquida in euro 2.200,00 per compensi oltre euro 200,00
per esborsi per oltre 15% sul compenso per spese
forfetarie, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, addì 19/3/2015.

pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA