Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12580 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12777/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

Alessandro Conti giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore Dott.ssa

P.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Savoia n. 80, presso

lo studio dell’Avvocato Maria Selvaggia Forza, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CME Group S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 567/2016 della Corte d’appello di Bologna

depositata il 4/4/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/2/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 86/2015, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. senza che la compagine debitrice prendesse parte al procedimento prefallimentare.

2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata in data 4 aprile 2016, rigettava il reclamo presentato da (OMISSIS) s.r.l..

I giudici distrettuali rilevavano – per quanto qui di interesse – che la notifica dell’istanza di fallimento, una volta vanamente tentato il suo perfezionamento via p.e.c., era avvenuta dapprima mediante accesso presso la sede della società, dove l’ufficiale giudiziario aveva reperito uno studio di consulenza finanziaria e contabile i cui addetti avevano rifiutato di ricevere l’atto, quindi tramite deposito presso la casa comunale.

Una simile modalità di notifica doveva essere ritenuta – a giudizio della Corte distrettuale – pienamente conforme al particolare regime previsto dalla L. Fall., art. 15, comma 3, in quanto, nel caso in cui presso la sede legale non venga reperito il legale rappresentante della società destinataria della notifica e l’adempimento sia rifiutato dai soggetti ivi reperiti, non è necessario procedere ad alcuna ulteriore ricerca personale del medesimo legale rappresentante, provvedendo agli adempimenti integrativi altrimenti imposti dagli artt. 140 e 145 c.p.c., ed è invece possibile effettuare il deposito presso la casa comunale.

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l..

L’intimata C.M.E. Group s.r.l. non ha svolto difese

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il motivo di ricorso assume che la notifica dell’istanza di fallimento sia nulla per essere stata effettuata in violazione della L. Fall., art. 15 e art. 145 c.p.c. e del diritto di difesa del debitore.

La notifica dell’istanza di fallimento è avvenuta, a seguito dell’esito negativo del tentativo di notificazione da parte della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese e del vano accesso dell’ufficiale giudiziario presso la sede della società risultante dal registro delle imprese, mediante deposito presso la casa comunale.

In tesi di parte ricorrente l’ufficiale giudiziario, dopo aver verificato che il luogo a cui aveva avuto accesso coincideva con uno studio professionale e non con l’effettiva sede di un’impresa edile, avrebbe dovuto richiedere la consegna al titolare dello studio ed accertare l’identità dell’addetto che rifiutava di ricevere la notifica.

Il rifiuto imponeva, comunque, di effettuare una notifica al legale rappresentante della società debitrice, esclusivamente di persona, in tutti i modi previsti dall’art. 145 c.p.c., piuttosto che procedere direttamente al deposito presso la casa comunale.

5. La doglianza risulta in parte inammissibile, in parte infondata.

5.2 La L. Fall., art. 15, comma 3 (come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, comma 1, lett. a, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012) stabilisce che nell’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, la notificazione dell’istanza di fallimento via p.e.c. non risulti possibile o non abbia esito positivo, la stessa vada eseguita “esclusivamente di persona” a norma del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, comma 1, “presso la sede risultante dal registro delle imprese”.

Il richiamo al D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, comma 1, deve essere inteso come individuazione di un obbligo per l’ufficiale giudiziario di procedere ad un accesso diretto per ricercare il debitore presso la sua sede, come pubblicizzata presso il registro delle imprese, senza ricorrere al servizio postale; ciò a garanzia tanto del destinatario della notifica quanto del creditore istante, le cui esigenze di celerità sono assicurate dalla possibilità, in caso di infruttuoso accesso, di ricorrere subito dopo al deposito presso la casa comunale.

Una volta tentata la notifica presso la sede sociale e constatata l’assenza in loco del legale rappresentante della società destinataria della notifica (o di un apposito incaricato disponibile a ricevere l’atto), risultava di nessuna rilevanza l’identificazione dei soggetti ivi rinvenuti.

5.2 La giurisprudenza di questa Corte è poi ferma nel ritenere che la norma abbia introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo, sicchè va escluso che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società (cfr. Cass. n. 16864/2018, Cass. n. 6378/2018, Cass. n. 5080/2018, Cass. n. 602/2017, Cass. n. 17946/2016).

Questo carattere speciale, sotto il profilo della sua maggiore semplicità rispetto al corrispondente regime ordinario codicistico, per la notificazione del ricorso di fallimento – che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di dotarsi di indirizzo p.e.c. e di tenerlo operativo ovvero di essere effettivamente reperibile presso la propria sede – intende positivizzare e rafforzare il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in Camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorchè la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o a una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (cfr. Cass. n. 6836/2018, Cass. n. 23728/2017, Cass. n. 602/2017).

Il mancato reperimento del legale rappresentante della società destinataria della notifica presso la sede sociale abilitava quindi l’ufficiale giudiziario a procedere direttamente al deposito del ricorso presso la casa comunale, senza che si rendesse necessario il compimento di ulteriori attività.

6. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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