Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1258 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1258 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 685-2013 proposto da:
ENEL SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G.
MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI
LIVIA, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– ricorrente –

2013

contro

3257

COMUNE DI PRESENZANO;
– intimato nonchè contro

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 22/01/2014

# tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

sul ricorso 690-2013 proposto da:
ENEL

PRODUZIONE

SPA

in

persona

del

legale

in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio
dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro

COMUNE DI PRESENZANO in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE
PROVINCE 114/B/23, presso lo studio dell’avvocato PAOLA
D’AMICO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MANFELLOTTO RAFFAELE giusta delega a margine;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DEL TERRITORIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 23317/2011 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

• udito per il ricorrente l’Avvocato LUCISANO delega
Avvocato SALVINI che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MANFELLOTTO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità del ricorso.

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR della Campania ha rigettato le impugnazioni
proposte da Enel SpA e da Enel Produzione SpA avverso: a) il

Territorio aveva attribuito la rendita degli immobili facenti parte
della centrale termoelettrica di Presenzano; b) gli avvisi ICI che
il Comune aveva notificato, in base ad essa, rispettivamente, ad
Enel SpA per l’anno 1998 e fino al 30.9.1999 e, ad Enel
Produzione SpA, cui la centrale era stata conferita a far data dal
1.10.1999, per l’ultimo trimestre 1999 e per l’anno 2000.
I ricorsi delle contribuenti, dopo esser stati riuniti, sono
stati rigettati con sentenza di questa Corte n. 23317 del 2011,
avverso la quale le due Società hanno proposto separati ricorsi,
successivamente illustrati da memoria, per revocazione, ex art.
391 bis cpc, deducendo la sussistenza di un errore di fatto.
Il Comune di Presenzano ha resistito con controricorso,
mentre l’Agenzia del Territorio non ha depositato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi,
perché proposti avverso la medesima sentenza.
2. L’errore di fatto revocatorio, dedotto da entrambe le
contribuenti, si incentra sul punto della sentenza con cui la
Cassazione ha rilevato che “nessuna delle ricorrenti ha allegato
(con la necessaria chiarezza) la insussistenza, nel caso, del fatto
costitutivo del mutamento di regime dato dalla richiesta di

1

provvedimento dell’ottobre 2001, con cui l’Agenzia del

attribuzione della rendita solo con l’espletamento della
procedura DOCFA”. 2. Per contro, affermano le ricorrenti, “a
fronte delle risultanze documentali acquisite agli atti, nonché

precedenti gradi di merito … emerge incontrovertibilmente che
la Società … in relazione ad immobili classificabili nel gruppo
catastale D e fino a quel momento sprovvisti di rendita catastale

(i. e. gli immobili della centrale di Presenzano) aveva presentato
la richiesta di attribuzione della rendita soltanto nel giugno 1999,
mediante la proposizione di apposito DOCFA, (poi) oggetto
della rettifica impugnata nel presente giudizio contestualmente ai
consequenziali avvisi di accertamento ICI”. 3. Le ricorrenti
rilevano inoltre che: a) il predetto errore non ha costituito
oggetto di controversia inter partes, non essendo stato contestato
dalle controparti che la prima richiesta utile di “mutamento del
regime” di tassazione ai fini ICI era proprio il DOCFA, né ha
costituito oggetto d’indagine da parte dei giudici del merito; b)
ha carattere decisivo, perché ha comportato l’applicazione
retroattiva della rettifica della rendita, su una presupposizione
(che esistesse una richiesta di attribuzione di rendita presentata
prima di quella del giugno 1999) smentita dalle risultanze di
causa; c) tale svista verte su atti interni al giudizio di legittimità,
ed, in particolare, sul ricorso per cassazione.
4. I ricorsi sono inammissibili. 5. La sentenza impugnata
ha affermato che la questione relativa alla determinazione della

2

delle conferenti trascrizioni dei passi più rilevanti degli atti dei

base imponibile ICI, oggetto del quarto motivo dei ricorsi riuniti,
andava risolta in base all’arreso di cui a Cass. SU n. 3160 del
2011, secondo cui il metodo collegato alle iscrizioni contabili,

imponibile per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D,
non iscritti in catasto, vale “sino a che la richiesta di attribuzione
della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa
la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria
il metodo (predetto), diventa titolare di una situazione giuridica
nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita
catastale”. 6. Dopo aver, in conseguenza, individuato il
discrimine temporale del passaggio dal sistema contabile a
quello catastale in riferimento alla richiesta di attribuzione della
rendita, la Cassazione ha rilevato che le Società ricorrenti
avevano, bensì, affermato di aver proposto il 1° giugno 1999 la
rendita con il DOCFA per gli immobili costituenti la centrale di
Presenzano, ma che le stesse non avevano tuttavia allegato “in
nessun punto dei ricorsi” “con la necessaria chiarezza” di non
aver chiesto l’attribuzione della rendita prima dell’espletamento
della procedura DOCFA, non consentendo, così, di valutare se
non si fosse, già, verificato il titolo del mutamento di regime (dal
valore di libro a quello catastale) di valutazione della centrale
elettrica ai fini ICI.
7. Il rigetto del motivo, che ne è conseguito, costituisce,
dunque, il frutto della valutazione, negativa, della Corte circa la

3

previsto dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, co 3, come base

corretta deduzione della predetta circostanza in seno ai ricorsi, e
non già la conseguenza di una svista sul contenuto della
circostanza stessa, ciò è tanto vero che per contrastare

“necessaria chiarezza” in parte qua deí ricorsi, le ricorrenti
oppongono di aver “inequivocabilmente specificato” tale fatto
“attraverso le conferenti trascrizioni dei passi dei precedenti atti
di causa”: l’oggetto del supposto errore ricade, in sostanza, sul
requisito dell’autosufficienza dei ricorsi, su cui la Corte ha
espresso il suo giudizio.
8. Così convenendo, le questioni dedotte esulano
dall’ambito dell’errore di fatto, che costituisce il presupposto per
l’ammissibilità del ricorso per revocazione avverso le sentenze di
questa Corte, ai sensi dell’art. 391 bis cpc. Ed invero tale errore per quanto interessa nell’ipotesi in esame, d’impugnazione di
una sentenza che ha ritenuto infondati i motivi di ricorsopresuppone che la valutazione del giudice sia inficiata da una
distorta percezione, risultante in modo incontrovertibile dalla
realtà del processo, di un fatto, che, ove esattamente inteso,
avrebbe determinato una diversa valutazione, sempre che dalla
stessa decisione non risulti che quello stesso fatto -denunciato
come erroneamente percepito- sia stato oggetto di giudizio. 9.
Posto, quindi, che l’errore revocatorio consiste in un errore
meramente percettivo di situazioni processuali esattamente
rilevabili nella loro oggettività, tale vizio non è ipotizzabile, con

4

l’affermazione della sentenza circa la ritenuta assenza della

Al
N. L,
MATER1;

conseguente inammissibilità dell’impugnazione, nell’ipotesi, qui
denunciata, di errore costituente il frutto di un apprezzamento
delle allegazioni delle parti, essendo, appunto, esclusa dall’area

di una valutazione o che investano direttamente la formulazione
del giudizio sul piano logico-giuridico perché vizi di questo tipo
costituirebbero un errore di giudizio, e non un errore di fatto ai
sensi dell’art. 395, co 1, n. 4 cpc (cfr. Cass. n. 14608 del 2007, in
tema di apprezzamento negativo del requisito
dell’autosufficienza, ed anche Cass. n 9836 del 2012, che nega
l’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione che deduca
che la sentenza di cassazione abbia male compreso i motivi di
ricorso).
10. Le ricorrenti vanno condannate a pagare al Comune le
spese del giudizio, che si liquidano in € 20.200,00, di cui E
200,00 per spese vive, oltre accessori, mentre non vi è luogo a
statuire sulle spese nei rapporti con l’Agenzia del Territorio, che
non ha svolto attività difensiva.
PQM
La Corte riunisce al presente il ricorso RG. n 690/13 e li
dichiara inammissibili. Condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese in favore del Comune controricorrente, liquidate in E
20.200,00,oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013.

del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base

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