Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1258 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7305/2007 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DE

SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato TENCHINI Giuseppe, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PRUNEDDU GIOVANNI

ERNESTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 83/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 22/02/2006 R.G.N. 422/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per connessione e rispettivamente incardinati il 18 febbraio 2003 e il 7 aprile 2003, P.F. conveniva dinanzi al Tribunale di Cagliari, quale Giudice del Lavoro il Ministero dell’economia e delle finanze e l’INPS per ottenere l’accertamento del diritto all’assegno mensile di assistenza, disconosciutogli in sede amministrativa ove aveva proposto domanda il 22 novembre 2001 e la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei maturati, con interessi legali e spese.

Il ricorrente deduceva di essere affetto da malattia polmonare cronica ostruttiva.

2. Il Tribunale con sentenza del 16 ottobre – 6 novembre, rigettava la domanda.

Il P. impugnava la suddetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari.

Proponeva appello incidentale il Ministero deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva. Il Giudice di appello, rinnovata la CTU, rigettava il ricorso principale ed accoglieva quello incidentale dichiarando il difetto di legittimazione passiva del suddetto Ministero.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza d’appello, nei confronti dell’INPS e del Ministero, il P. prospettando due motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso l’INPS. 5. Il P. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2 e dell’art. 2, lettera A, delle modalità d’uso delle tabelle di cui al decreto ministeriale del Ministero della sanità 5 febbraio 1992 e omessa e insufficiente motivazione o contraddittorietà della stessa su un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c..

In ordine al suddetto motivo veniva formulato il seguente quesito: se nella valutazione della invalidità civile, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di assistenza, deve il giudice effettuare la valutazione della inabilità con il rispetto delle tabelle vigenti e in particolare quando l’infermità riscontrata corrisponde perfettamente ad un codice delle tabelle con previsione di un danno fisso può assegnare a tale infermità un diverso danno previsto da altro codice che prevede un’infermità diversa.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 5 e dell’art. 3 delle modalità d’uso delle tabelle di cui al D.M. Sanità 5 febbraio 1992 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c..

In ordine al suddetto motivo è stato formulato il seguente quesito:

se può il giudice, nella valutazione della invalidità civile omettere la possibilità di aggiungere 5 punti per l’incidenza sulle attività lavorative confacenti.

3. In ragione alla stretta connessione dei suddetti motivi di ricorso si procede all’esame congiunto degli stessi.

Il ricorrente contesta le conclusioni del CTU che il giudice di appello fa proprie, ed in particolare, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno mensile di assistenza, il riferimento della patologia in esame al codice tabellare 6456, con l’attribuzione di una inferiore percentuale di danno rispetto a quella maggiore riconducibile al diverso codice tabellare 6455, e ritiene, pertanto, la conseguente rilevanza dell’attribuzione dei cinque punti connessi all’incidenza sulla specifica capacità di lavoro.

4. I motivi non sono fondati.

Con le suddette doglianze il ricorrente, in sostanza, ripropone in sede di legittimità i dubbi sulle risultanze della CTU recepita dal giudice di appello, già sottoposte al medesimo e da quest’ultimo esplicitamente esaminati, ritenendo erronee le argomentazioni della Corte d’Appello.

Gli odierni motivo di ricorso si palesano come la prospettazione di una difformità, con riguardo all’applicazione del decreto legislativo n. 509 del 1988 e della tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l’entità e l’incidenza del dato patologico. La censura di difetto di motivazione costituisce pertanto un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.

Come questa Corte ha avuto già modo di affermare, il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'”iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): in caso contrario, come nella fattispecie in esame, il motivo di ricorso si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. n. 3881 del 2006).

La Corte di Appello di Cagliari, proprio in ordine alle dedotte carenze diagnostiche della CTU svolta in primo grado, prospettate come motivo d’appello, nonchè alle osservazioni della difesa dell’appellante in merito alla CTU disposta in sede di gravame – consistenti nella dedotta sottovalutazione del rilievo invalidante della malattia polmonare cronica ostruttiva, ricondotta erroneamente dal CTU al codice tabellare 6456 (malattia polmonare cronica ostruttiva prevalente enfisema) in luogo di quello contraddistinto dal n. 6455 (malattia polmonare cronica ostruttiva prevalente bronchite), più correttamente applicabile al caso di specie in relazione alla prevalente impronta bronchitica dell’affezione, e per il quale è previsto una invalidità fissa del 75 per cento, senza riferimento alcuno al deficit funzionale indotto dalla malattia, rilevante per contro in altri casi ha ritenuto, con congrua motivazione, pienamente aderenti alle previsioni tabellari di riferimento ed esenti dai vizi dedotti le suddette conclusioni del CTU, che ripercorre in sentenza in modo ragionato e puntuale, con congrua motivazione della ragioni di condivisione della CTU stessa.

Correttamente, quindi, la Corte d’Appello ha poi ritenuto l’irrilevanza del motivo di appello relativo alla mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo massimo di cinque punti previsto dalle tabelle per l’incidenza sulla capacità specifica di lavoro, in quanto, al più si sarebbe ottenuto una invalidità globale inferiore al 73 per cento e quindi insufficiente per il riconoscimento dell’assegno di assistenza.

5. Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

6. la per le spese trovando applicazione, ratione temporis, l’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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