Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1258 del 19/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 1258 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA

sul ricorso 16777-2014 proposto da:
BONO ANNA MARIA, BARBIERI MARIA, BONO ORNELLA, BONO
SILVANA, BONO GIOVANNI, in persona dei procuratori
generali sigg. BONO GIOVANNI e BONO ANNA MARIA,
considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato ANGELO VILLINI giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrenti –

2017

contro

1790

BELLINI RINALDO;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 19/01/2018

BELLINI RINALDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ALBERTO SALVADORI,
VITTORANGELO DETTO VITO SALVADORI giusta procura a

– ricorrente incidentale contro
BONO ANNA MARIA, BARBIERI MARIA, BONO ORNELLA, BONO
SILVANA, BONO GIOVANNI;

intimati

avverso la sentenza n. 868/2013 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 09/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
ALBERTO CARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso principale e rigetto del ricorso
incidentale;

2

\

margine del controricorso e ricorso incidentale;

Fatti del processo
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 9 luglio 2013, a
parziale modifica della sentenza di primo grado, in relazione ad un rapporto di
affitto agrario intercorso fra Rinaldo Bellini , affittuario, e Ornella, Silvana,
Maria, Giovanni e Anna Maria Bono e Maurizio e Giambattista Faliva, locatori,
ha condannato Rinaldo Bellini a pagare il minore importo, rispetto a quello
accertato dalla sentenza di primo grado, di euro 12.931,26 oltre accessori a
titolo di residuo dovuto per canoni di locazione; ha revocato la condanna di
Rinaldo Bellini a pagare la somma di euro 1.161,59 a titolo di rimborso delle
taglie acqua.
Avverso questa decisione hanno proposto ricorso Ornella, Silvana, Maria,
Giovanni e Anna Maria Bono e Maria Barbieri.
Ha resistito con controricorso Rinaldo Bellini proponendo ricorso incidentale,
illustrato da successiva memoria.
Il Procuratore Generale ha formulato conclusioni scritte con le quali ha chiesto
il rigetto del ricorso principale e dell’incidentale.
Il Collegio ha invitato l’estensore a redigere una ordinanza con motivazione
semplificata.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza per
violazione dell’articolo 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio già oggetto di discussione tra le parti ex art 360 numero 3,4 e 5 c.p.c
Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello di Brescia a fronte di una
eccezione meramente formale con cui il Bellini aveva richiesto la declaratoria di
nullità per violazione dell’articolo 58 della legge 203/ 1982 dell’accordo del 17
giugno 2002, con cui lo stesso risultava essersi impegnato al pagamento
dell’importo aggiuntivo del canone di euro 10.587,36, ha ritenuto,
pronunziando ultra petita, che tale documento non poteva essere titolo idoneo
a legittimare la pretesa dei ricorrenti al pagamento della somma indicata in
quanto doveva ritenersi superato dal contratto stipulato il giorno successivo,
con il quale il rapporto di affitto era stato regolato prevedendo un ammontare
del canone annuale in euro 28. 405,13.
Inoltre la revoca della condanna in primo grado del Bellini a rimborsare ai
ricorrenti le taglie d’acqua per un importo di euro 1161,59 era stata emessa in
violazione dell’articolo 360 n.5 c.p.c.
Infatti la Corte d’appello di Brescia, con motivazione incongrua, aveva ritenuto
non provato l’avvenuto pagamento da parte dei ricorrenti delle taglie d’acqua,
non potendo valere a tal riguardo la produzione in giudizio di due quietanze in
favore della ESATRI della somma complessiva di euro 1.161,59, in quanto
prive di qualsiasi riferimento al titolo di esazione che avrebbe dovuto risultare
dalle relative cartelle non prodotte. Con tale motivazione la Corte aveva
omesso di valorizzare la circostanza che il signor Bellini non aveva neanche

allegato l’avvenuto pagamento da parte sua di detto importo e che il soggetto
tenuto al pagamento delle taglie d’acqua rispetto al consorzio di bonifica è
esclusivamente la proprietà e che, in assenza di elementi di segno contrario,
una volta prodotte le quietanze vi erano plurimi concordanti elementi, sulla
scorta del dato di comune esperienza ,che conducevano a ritenere provata la
circostanza.
2.La censura di pronunzia ultra petita è infondata.
Infatti risulta dalla sentenza impugnata che il Bellini ha contestato la non
debenza dell’importo aggiuntivo di euro 10.587,36 in quanto previsto da una
pattuizione nulla o comunque priva di efficacia vincolante per il conduttore,
deducendo anche il superamento della pattuizione stessa a seguito della
successiva stipulazione del contratto di affitto di fondo rustico da ritenersi
assorbente di ogni eventuale patto a quest’ultimo antecedente.
3.11 profilo di censura di vizio di motivazione è inammissibile in quanto esula
dalla previsione dell’articolo 360 n.5 c.p.c nella nuova formulazione vigente
all’epoca della proposizione del ricorso, in virtù della data di pubblicazione della
sentenza.
La nuova norma ha ridotto la possibilità di denunziare in sede di legittimità il
vizio della motivazione all’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio che abbia formato oggetto di discussione del fra le parti.
Nella fattispecie, in relazione alla debenza delle taglie acqua, la motivazione
della Corte d’appello non è omessa, essendo stata la questione esaminata e
risolta dalla Corte di merito, mentre la censura si risolve in una contestazione
della congruità della motivazione che è inammissibile in sede di legittimità.
4. .Con il secondo motivo si denunzia nullità della sentenza per violazione
dell’articolo 360 n.3 e 5 c.p.c
Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello ,nel rigettare la loro domanda
risarcitoria per danni ai beni affittati, ha violato il principio secondo il quale
incombe all’ affittuario la prova della restituzione del bene in condizioni uguali
a quelle iniziali ,salvo il normale deterioramento.
5. Il motivo è inammissibile in quanto ,sotto l’apparente denunzia di violazione
del principio dell’onere della prova, nella sostanza i ricorrenti censurano nel
merito la decisione della Corte d’appello che ha ritenuto ,con valutazione
insindacabile in questa sede, la mancanza di qualunque prova sullo stato degli
immobili al momento dell’inizio del rapporto di affitto con il quale porre in
comparazione lo stato del bene al momento di fine del rapporto.
6.11 profilo della censura ex art 360 n.5 c.p.c. è inammissibile. Ci si riporta alla
motivazione di cui al primo motivo ,in quanto la censura non corrisponde in
minima parte al modello legale per cui attualmente può essere dedotto in sede
di legittimità in un vizio attinente alla motivazione della sentenza.
7.Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Bellini lamenta il rigetto della sua
domanda di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento dei locatori,

Roma 26 settembre 2017

non avendo la Corte d’appello considerato che la dismissione dell’attività di
allevamento era imputabile solo a questi ultimi a cagione dell’assenza di titolo
abilitativo dovuta alla natura abusiva degli immobili affittati.
6. Il motivo è infondato e presenta anche profili di inammissibilità.
Infatti la Corte d’appello ha esaminato compiutamente tutta la vicenda relativa
alla revoca dell’autorizzazione all’attività di allevamento determinata dallo
superamento delle potenzialità del fondo da parte dell’affittuario, che ha
istituito sul fondo un allevamento di suini in numero doppio a quello consentito.
Ha ritenuto che le successive difficoltà di carattere amministrativo che ha
incontrato l’affittuario sono state una conseguenza dell’anzidetto uso
improprio del fondo e quindi prive di efficacia causale sul provvedimento di
revoca dell’autorizzazione.
In considerazione del rigetto di entrambi i ricorsi si compensano le spese del
giudizio.
Non spetta il doppio contributo in considerazione della materia della
controversia.
P.Q.M
\Jk
La Corte rigetta il ricorso principale e l’incidentale .
Compensa le spese fra le parti.
Rilevato che dagli atti del processo risulta esente, non si applica l’articolo 13
comma 1 quater del d.p.r. numero 115 del 2002.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA