Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12579 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 23186/10 proposto da:

New Gest 2000 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore F.M.R., elettivamente domiciliata in Roma,

Via Paolo Emilio n. 34, presso lo Studio dell’Avv. Alessandro

Porru, che con l’Avv. Daniele Porru, la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Anzio, in persona del suo Sindaco pro tempore B.

L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede n. 116,

presso lo Studio dell’Avv. Fulvio Neri, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce all’avversario ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/10/10 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 1 luglio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Alessandro Porru, per la ricorrente;

udito l’Avv. Fulvio Neri, per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 133/10/10 depositata il 1 luglio 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accolto l’appello proposto dal Comune di Anzio contro la decisione n. 139/50/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, respingeva il ricorso promosso da New Gest 2000 S.r.l. avverso la cartella n. (OMISSIS) smalt. rifiuti 2005 “relativa al campeggio”.

La CTR rigettava sia l’eccezione formulata dalla contribuente di “inesistenza e/o invalidità della procura” rilasciata al difensore del Comune in appello, osservando che invece l’incarico era stato conferito “con apposita procura speciale a margine dell’atto di costituzione in giudizio del Comune sottoscritta dal sindaco pro tempore per la difesa e rappresentanza in ogni grado del presente giudizio”; sia l’eccezione di inesistenza della notifica dell’atto d’appello, ritenendo correttamente eseguita la notifica presso lo “Studio legale Porru” e che comunque la costituzione della contribuente avesse “sanato qualsiasi eventuale irregolarità”; nel merito, la CTR escludeva sia che si fosse “in presenza di una doppia imposizione in quanto le cartelle emesse a carico della Garindo erano state tutte sgravate perchè la stessa non era più occupante dell’immobile” e sia “l’eccessività dell’importo richiesto” avendolo il Comune ridotto del 33% “a seguito di un riesame della superficie imponibile”.

Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a undici motivi, cui il Comune resisteva con controricorso.

Entrambe le parti si avvalevano della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 110, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la contribuente sosteneva che al momento della proposizione dell’appello il difensore del Comune non avesse più una valida procura perchè le norme in esponente non consentivano il mantenimento di incarichi a seguito della “cessazione” dalla carica del Sindaco che l’aveva originariamente conferita per il primo e per il secondo grado.

Il motivo è infondato atteso che il cit. D.Lgs. n. 267, art. 110, commi 1 e 3, disciplina la durata contrattuale degli incarichi relativi ai “posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione”, non certo il mandato difensivo disciplinato invece dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 7 e dall’art. 83 c.p.c., che permettono di conferire il mandato per più gradi.

2. Con il secondo motivo rubricato “Sulla violazione dell’art. 330 c.p.c. e R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la contribuente sosteneva che la CTR avrebbe dovuto riconoscere l’inesistenza della notifica dell’atto d’appello eseguita “ad uno studio legale, in questo caso allo studio legale Porru” e non invece all’avv. Alessandro Porru.

Il motivo è infondato perchè in effetti la notifica è avvenuta nel domicilio eletto dalla contribuente, quindi in un luogo che presentava una relazione con la contribuente, per cui correttamente la CTR ha ritenuto che con la costituzione dell’appellata ogni eventuale vizio doveva ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cass. sez. 6 n. 13919 del 2015;

Cass. sez. 1 n. 16759 del 2011).

3. Con il terzo motivo rubricato “Violazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR con la decisione impugnata omesso di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in presenza di un nuovo accertamento effettuato dal Comune di Anzio in corso di causa”, la contribuente sosteneva che la CTR avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, avendo il Comune riconosciuto eccessiva la pretesa fiscale e quindi avendola di conseguenza ridotta.

Il motivo è infondato atteso che il Comune non ha annullato l’atto in autotutela, bensì semplicemente rinunciato parzialmente alla pretesa fiscale e quindi non ha fatto venire meno la materia del contendere (Cass. sez. trib. n. 19947 del 2010; Cass. sez. trib. n. 634 del 2006).

4. Con il quarto motivo rubricato “Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, la contribuente impugnava sotto il profilo del vizio motivazionale la mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il motivo è inammissibile perchè in realtà con lo stesso ci si duole di un’omessa motivazione giuridica, che è irrilevante atteso che la stessa deve essere integrata o corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., quando la decisione sia conforme a diritto, in quanto il difetto o la mancanza di spiegazione giuridica rileva esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005).

5. Con il quinto motivo rubricato “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, la contribuente lamentava che la CTR non avesse “fornito alcuna motivazione in merito alla riforma della sentenza della CTP relativamente all’incertezza delle tariffe applicate”, un’incertezza appunto rilevata dalla CTP e implicante “evidenti vizi di forma contenuto della cartella di pagamento impugnata”.

Il motivo è inammissibile.

Nella sostanza la contribuente si duole che la CTR non abbia ritenuto fondato il ricorso per gli “evidenti vizi di forma contenuto della cartella di pagamento impugnata”. A riguardo occorre tuttavia osservare come la CTP, la cui sentenza è stata debitamente trascritta nel rispetto del principio dell’autosufficienza, ha accolto il ricorso della contribuente nel merito ritenendo non chiare le tariffe applicate e non per difetto di motivazione della cartella.

E da ciò discende che la contribuente avrebbe dovuto, per rispetto del ridetto principio di autosufficienza, innanzitutto precisare di aver in grado d’appello riproposto ai sensi del D.Lgs. n. 546 cit., art. 56, l’eccezione di nullità della cartella per difetto di sua motivazione e poi conseguentemente censurare la CTR ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver omesso di pronunciare sullo specifico punto e non quindi per un vizio motivazionale (Cass. sez. lav. n. 22759 del 2014;

Cass. sez. trib. n. 9108 del 2012).

6. Con il sesto motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 e art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la contribuente esponeva che “il Comune di Anzio si limitava a dedurre l’esistenza della notifica di un accertamento, quale atto presupposto necessariamente alla cartella di pagamento oggetto del giudizio, senza però in proposito fornire alcuna prova”, cosicchè la CTR doveva andare censurata perchè aveva “riformato, senza peraltro fornire alcuna motivazione, la decisione della CTP che aveva ritenuto la nullità della cartella di pagamento per omessa notificazione dell’atto presupposto”.

Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni per cui è inammissibile il precedente motivo.

In effetti anche in questo caso occorre osservare che la CTP ha accolto il ricorso della contribuente nel merito ritenendo non chiare le tariffe applicate e non per mancanza di prova dell’atto presupposto, cosicchè la ridetta contribuente avrebbe dovuto, per rispetto del principio di autosufficienza, innanzitutto precisare di aver in grado d’appello riproposto ai sensi del D.Lgs. n. 546 cit., art. 56, l’eccezione di nullità della cartella per mancanza di notifica dell’atto presupposto e poi conseguentemente censurare la CTR ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver omesso di pronunciare sullo specifico punto e non quindi per un vizio motivazionale.

7. Con il settimo motivo rubricato “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, la contribuente affermava che “la statuizione censurata al punto sub 6) appare, altresì affetta dal vizio di omessa motivazione”. Il motivo è inammissibile perchè – come ricordato –

la CTR non ha pronunciato sulla questione e cosicchè la contribuente avrebbe semmai dovuto censurare la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e non certo per vizio di motivazione.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso rubricato “Violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 163 e 127, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, in combinato disposto con l’art. 2712 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la contribuente lamentava come la CTR non avesse rilevato che il Comune era incorso in una “evidente doppia imposizione”, perchè aveva continuato a chiedere la medesima imposta anche alla Garindo S.r.l., cosicchè “l’errore della CTR emerge con evidenza dalla documentazione versata in atti”.

Il motivo è infondato.

In realtà qui non è questione di doppia imposizione, semmai di stabilire se la contribuente sia o no soggetto passivo d’imposta (Cass. sez. trib. n. 18917 del 2015; Cass. sez. trib. n. 16819 del 2008), come la CTR ha peraltro in fatto implicitamente accertato laddove ha affermato che le cartelle notificate alla Garindo S.r.l.

erano state “sgravate” perchè la stessa non era più “occupante l’immobile”, con ciò individuando nella contribuente l’unico soggetto passivo a imposta.

9. Con il nono motivo di ricorso rubricato “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la contribuente lamentava che la CTR avesse accertato i “presunti sgravi delle cartelle a carico della Garindo S.r.l.”, in mancanza di idonea prova e comunque “del tutto tardivamente”.

Il motivo è infondato.

In disparte che l’illustrazione dello stesso è soltanto nel senso della violazione del cit. D.Lgs. n. 546, art. 58, ciò che integra unicamente una violazione della legge processuale che avrebbe dovuto essere censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, va detto comunque che non esistono preclusioni a che documenti non prodotti in primo grado lo possano essere in secondo e questo in ragione della specialità del rito tributario e per cui non esistono le restrizioni di cui all’art. 345 c.p.c. (Cass. sez. trib. n. 20109 del 2012; Cass. sez. trib. n. 18907 del 2011); e che comunque, con riguardo alle vicende fiscali che riguardano Garindo S.r.l., la contribuente manca di interesse processuale ex art. 100 c.p.c., atteso che qui non è in discussione una inesistente doppia imposizione che dipenda dall’assoggettamento all’imposizione di Garindo S.r.l., bensì è semplicemente soltanto in discussione che la contribuente sia o no soggetto passivo d’imposta.

10. Con il decimo motivo di ricorso rubricato “Omessa motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, la contribuente censurava la CTR perchè avrebbe dovuto tenere conto di una favorevole convenzione “impositiva” tra Garindo S.r.l. e Comune, tacitamente prorogata e di cui pertanto poteva avvalersi la contribuente medesima.

Il motivo è inammissibile non solo per difetto di autosufficienza, in mancanza di trascrizione della richiamata convenzione, di cui nemmeno è indicata la effettiva produzione nei precedenti gradi del processo (Cass. sez. 6 n. 16134 del 2015; Cass. sez. 3 n. 8569 del 2013), ma altresì perchè la CTR non si è pronunciata sullo specifico punto, cosicchè andava eventualmente censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e avendo cura per il principio di autosufficienza di dimostrare che l’eccezione era stata proposta in primo grado e ribadita in secondo (Cass. sez. lav. n. 22759 del 2014; Cass. sez, trib. n. 9108 del 2012), e infine perchè quello che viene censurato non è la mancata o insufficiente o contraddittoria spiegazione dell’accertamento di un fatto decisivo e controverso e bensì che la CTR da questo fatto non abbia ritenuto di far discendere la giuridica conseguenza del “protrarsi” della convenzione e che perciò poteva solo sindacarsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. 1 n. 4178 del 2007).

11. Con l’undicesimo motivo rubricato “Violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la contribuente deduceva che la “statuizione censurata al motivo sub 6) è, inoltre, viziata sotto il profilo della violazione di legge in relazione alla norma in rubrica”, quindi per aver ingenerato un “affidamento in merito alla intervenuta proroga tacita della convenzione”.

Il motivo è all’evidenza inammissibile sia perchè la CTR mai ha pronunciato sulla dedotta violazione di legge, cosicchè la censura appropriata avrebbe dovuto essere quella della violazione dell’art. 112 c.p.c., sia perchè per difetto di autosufficienza la contribuente nemmeno indica di aver proposto in primo grado e ribadito in secondo una tale eccezione.

12. Con riguardo alla pur fondata eccezione di inammissibilità del controricorso formulata dalla contribuente – atteso che la procura era stata rilasciata in calce all’avversario ricorso, non consentendo perciò la prova dell’anteriorità della stessa rispetto alla notifica del controricorso – deve essere comunque ricordato che ciò non impedisce “la costituzione in giudizio del controricorrente e la partecipazione del suo difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l’anteriorità del conferimento del mandato stesso” (Cass. sez. 3 n. 16807 del 2015).

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare al Comune le spese processuali, queste liquidate in Euro 3.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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