Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12579 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VANNUCCI Marco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7760/2016 proposto da:

M.M., in proprio e quale legale rappresentante di Villa

M. s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Monte Zebio n. 9, presso lo studio dell’avvocato Giorgio De

Arcangelis, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Acciaioli n. 7, presso lo studio dell’avvocato Paolo Tamietti, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza 5105/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.M. ricorre a questa Corte onde sentir cassare la sopra epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello, adita dal medesimo per la riforma della decisione che in primo grado aveva rigettato la domanda da lui proposta nei confronti della Banca Popolare dell’Emilia Romagna intesa a far accertare l’illegittimità della segnalazione del suo nominativo alla Centrale di Allarme Interbancaria-CAI, ha dichiarato inammissibile l’appello perchè, essendo stata la domanda introdotta con le forme previste dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 10, per la trattazione delle controversie in materia di privacy, avverso le sentenze così pronunciate non è ammesso l’appello ma solo il ricorso per cassazione.

Ha motivato il decidente il superiore assunto con la considerazione che “se è vero che spetta al giudice il potere di qualificare l’azione anche al di là del dato formale indicato dall’attore, è principio tuttavia consolidato quello secondo cui l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice”.

Il mezzo ora azionato dal M. si vale di un unico motivo, al quale resiste la banca con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo del ricorso da lui proposto il M. si duole che la Corte d’Appello, violando il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, abbia dichiarato l’inammissibilità del promosso gravame sebbene la causa da lui incardinata avanti al giudice di primo grado non vertesse “in materia di applicazione delle disposizioni del codice della privacy, bensì in materia di normativa bancaria” e, dunque, poichè il rito dipende dalla materia, la Corte d’Appello avrebbe dovuto “valutare i fatti concreti posti dalle parti all’attenzione del giudicante e la tutela in concreto invocata dall’attore, non quale rito fosse stato applicato in primo grado”.

3. Il motivo non ha pregio.

Come visto la Corte d’Appello ha regolato la specie al proprio esame richiamandosi ad un consolidata massima di legittimità, ancora di recente ribadita (Cass., Sez. III, 23/10/2020, n. 23390), in guisa della quale la tutela dell’affidamento posta dall’impugnante nella scelta del rito operata dal decidente di primo grado determina il mezzo di impugnazione esperibile avverso la decisione dal medesimo adottata, indipendentemente dalla correttezza o meno della scelta effettuata in punto di rito dal primo giudice.

Rispetto all’enunciata ratio decidendi, che focalizza l’asse della decisione impugnata su un punto preliminare alla correttezza o meno del rito applicato nella specie, l’illustrazione del motivo segue la diversa via di una contestazione nel merito della scelta operata dalla sentenza di primo grado.

E nel far ciò il ricorso si imbatte in talune preclusioni di principio. Perchè, se è vero che non confrontandosi con le ragioni della decisione – dato che le difese risultanti dal ricorso non contestano il principio affermato dalla Corte d’Appello, ma la scelta del rito con cui la domanda è stata trattata – il ricorso viene meno al precetto della specificità del medesimo, eppur vero, venendo alle ragioni di esso, che è stato il ricorrente stesso a non rendersi ininfluente nella scelta del rito, introducendo la domanda nelle forme previste per le controversie regolate dal codice della privacy ed esponendosi con ciò alla preclusione dettata dall’art. 157 c.p.c., comma 3; e ancora che è il ricorrente stesso ad annotare, richiamando il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 e rendendo in tal modo incontrovertibile l’assunto del giudice di seconde cure, che la scelta del rito non è più modificabile oltre la prima udienza, nell’uno e nell’altro caso evidenziando comunque la non conducenza delle proprie doglianze.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Spese alla soccombenza. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 3400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15h per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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