Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12579 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 09/06/2011), n.12579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (OMISSIS), in

persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107,

presso lo studio dell’avvocato SCHIANO Angelo, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANCORA LUCIANO, PORTALURI GIOVANNI,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, VIA ACHILLE VERTUNNI, 117, presso lo studio dell’avvocato

COLUCCIA Luigi che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine

del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2037/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

17/11/08, depositata l’08/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato Angelo Schiano, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Che:

La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza qui impugnata, rigettando il gravame proposto dalle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. succeduta alla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie del Sud-Est, avverso la sentenza del tribunale della stessa sede, nei confronti di D.M., cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1998, confermata la giurisdizione del g.o.

ha accolto la domanda del lavoratore avente ad oggetto il pagamento di differenze del trattamento di fine servizio, per omesso computo di alcune voci retributive.

La Corte territoriale, affermata la propria giurisdizione in considerazione della data di cessazione del rapporto, ha ritenuto fondata la domanda di computo di dette voci nell’indennità di buonuscita (calcolata al 31 maggio 1982) e nel trattamento di fine rapporto, atteso il loro carattere retributivo fisso e continuativo, ai sensi dell’art. 2121 c.c., nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982. Ha inoltre rilevato che la continuità della erogazione degli emolumenti in questione era provata dai prospetti paga esibiti e che la natura retributiva dell’indennità di trasferta, della diaria e della diaria ridotta era confermata dalla finalità di compensare una prestazione effettuata con modalità comportanti un disagio psico- fisico e materiale aggiuntivo.

La Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi.

La parte intimata ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere dapprima affermato che a partire dal 30 giugno 1998 il calcolo del TFR deve essere compiuto secondo la disciplina di diritto privato, non applicabile all’indennità maturata nel periodo anteriore, in cui vigeva la disciplina pubblicistica, e poi sostenuto che si deve procedere al calcolo del TFR sin dall’inizio del rapporto, così attribuendo efficacia retroattiva al D.Lgs. n. 80 del 1998. con violazione dell’art. 11 preleggi.

Il motivo è manifestamente infondato. Infatti la sentenza impugnata, richiamando diverse pronunce di questa Corte, si è limitata ad affermare che il principio di onnicomprensività sancito dall’art. 2121 c.c. ai fini della liquidazione dell’indennità di anzianità trova applicazione anche ai fini della liquidazione della buonuscita spettante fino a 31 maggio 1982 agli autoferrotranvieri, sottolineando, poi che la normativa speciale concernente questi ultimi, quanto alla nozione di stipendio o paga in ultimo raggiunti, va interpretata secondo gli stessi criteri che in tema di indennità di anzianità sono fissati dall’art. 2120 c.c., comma 3 e dall’art. 2121 c.c., comma 1.

Con il secondo motivo di ricorso (rubricato come terzo) la ricorrente sostiene che la disciplina dell’indennità di buonuscita è regolata per gli autoferrotranvieri dal R.D. n. 148 del 1931, il cui art. 1 rinvia alla contrattazione collettiva, nella specie costituita dal C.C.N.L 23 luglio 1976, il cui art. 24 esclude dal calcolo della buonuscita il lavoro straordinario e le varie indennità di trasferta, di diaria e diaria parziale. L’esclusione dell’indennità di presenza è sancita dall’art. 4 dell’accordo nazionale 21 maggio 1981. Peraltro – prosegue la società – la stessa L. n. 297 del 1982, art. 4, comma 6 fa salva la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici: ed è da escludere la nullità delle clausole dei contratti collettivi anteriori alla L. n. 297 del 1982 che derogano al principio di onnicomprensività. La ricorrente sostiene inoltre che la L. n. 297 del 1982 sul TFR non si applica agli autoferrotranvieri; che le voci in questione (lavoro straordinario, indennità di trasferta, diaria intera, diaria ridotta, indennità di presenza) non rientrano nella retribuzione normale fissata all’art. 24 ccnl 23 luglio 1976; che si tratta di voci saltuarie e variabili e pertanto da non computare.

Il motivo è manifestamente infondato.

Le censure in esso contenute si pongono infatti in contrasto con consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di buonuscita degli autoferrotranvieri. (Cass. 5595 /1994;

2391/1995; 4872/1995: 5935 /1996; 5624/2000; 26096/207 cit. ;e per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, Cass. 9120 /1995;

5935/1996 cit.; 8559/1999; 12863/2005 cit.; 10183/2006 cit.;

26.096/2007 cit.).

Per quanto riguarda le singole voci retributive, le censure della ricorrente si rivolgono contro l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, la quale ha motivato che la continuità della prestazione per lavoro straordinario feriale risultava dai prospetti paga mensili, che rivelavano un compenso sempre presente e di importo tale da costituire consistente partita del trattamento retributivo.

Sull’indennità di trasferta, diaria e diaria parziale, la Corte ha spiegato che esse venivano corrisposte con continuità, sicchè era da ritenere la loro natura retribuiva ed assente la funzione di rimborso spese. Analogamente ha motivato in ordine all’indennità di presenza. Le critiche concernenti l’indennità mensile di L. 30.000 attengono a questione non trattata nella sentenza impugnata. Infine, quelle relative all’indennità di L. 570 e L. 500 si prestano al rilievo che la Corte di merito ha motivatamente argomentato circa il loro carattere obbligatorio, fisso e non occasionale. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna da parte ricorrente alle spese in Euro 30,00, oltre ad Euro 1500,00 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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