Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12578 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14175-2018 proposto da:

ORE DEL MONDO DI F.A. & CO. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DUILIO 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FEDERICO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI GROSSETO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CHIARA CANUTI,

STEFANIA SORRENTI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4143/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Oro del Mondo di F.A. & Co. s.a.s. conveniva davanti al Giudice di pace di Roma la Provincia di Grosseto ed Equitalia Sud S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossioni) proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella esattoriale di Euro 401,51 dovute a titolo di sanzione per una violazione del codice della strada accertata della Polizia Provinciale di Grosseto.

L’opponente eccepiva l’estinzione della sanzione per mancata notifica del verbale di accertamento del termine di cui ex art. 201 C.d.S..

Equitalia Sud restava contumace mentre la Provincia di Grosseto si costituiva deducendo l’inammissibilità dell’opposizione perchè tardiva. In particolare, la Provincia sosteneva che l’opponente, deducendo l’omessa notificazione del verbale, avrebbe dovuto proporre opposizione entro il termine (nella specie superato) di trenta giorni dalla notificazione della cartella, in ragione della funzione recuperatoria dell’opposizione stessa.

Il Giudice di pace, rigettata l’eccezione di tardività dell’opposizione, accoglieva la stessa e annullava la cartella esattoriale.

A seguito dell’appello promosso dalla provincia di Grosseto, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. richiamando il principio, enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza. n. 22080/2017, che, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, l’opposizione alla cartella di pagamento emessa per la riscossione di una sanzione irrogata per violazione del codice della strada deve essere proposta, ove la parte deduca che la cartella costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.

Avverso suddetta pronuncia la società Oro del Mondo di F.A. & Co. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un solo motivo.

La Provincia di Grosseto ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2020 per la quale solo la controricorrente ha presentato memoria difensiva.

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; violazione di giudicato interno (art. 2909 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; violazione del principio “tantum devolutum quantum appellatum” ex art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; violazione dell’art. 329, c.p.c., comma 2in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; violazione dell’art. 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Nel complesso motivo il ricorrente sviluppa una serie di censure tutte volte a denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in cui sarebbe incorso il Tribunale di Roma dichiarando l’inammissibilità dell’opposizione alla cartella esattoriale nonostante che la relativa eccezione, sollevata in primo grado dalla Provincia, fosse stata disattesa dal Giudice di pace con statuizione non specificamente appellata dalla medesima Provincia.

La censura è fondata e va accolta.

In primo grado la Provincia di Grosseto aveva eccepito la tardività dell’opposizione alla cartella sul rilievo che – trattandosi di opposizione recuperatoria (in quanto fondata sull’assunto dell’omessa notifica del verbale di accertamento della violazione) la stessa avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22.

Il Giudice di pace disattese espressamente l’eccezione di tardività dell’opposizione sollevata dalla Provincia, affermando che “l’eccezione di mancata notifica del titolo può essere sollevata con l’opposizione all’esecuzione, proponibile ex art. 615 c.p.c., comma 1, con il rito ordinario e con esclusione del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22”.

L’appello proposto dalla Provincia di Grosseto avverso la sentenza di primo grado non investì la suddetta statuizione, limitandosi a censurare, col primo motivo, la regolazione delle spese di lite operata dal Giudice di pace e, col secondo motivo, la statuizione di invalidità della notifica del verbale di accertamento della violazione.

Sul capo della sentenza di primo grado concernente il rigetto dell’eccezione di tardività dell’opposizione alla cartella esattoriale dotato di propria autonomia rispetto alle altre statuizionl di tale sentenza – era dunque calato il giudicato e, conseguentemente, il giudice dell’appello non poteva pronunciarsi sulla questione (vedi Cass. n. 22207/2017: “La regola della rilevabilità d’ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame. Ne deriva che, affermata in primo grado la ammissibilità di una opposizione a cartella esattoriale per sanzioni amministrative (nella specie, sul presupposto della inapplicabilità del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22), in assenza di impugnazione sul punto, resta precluso al giudice d’appello l’esame d’ufficio della questione della tempestività dell’opposizione”; cfr. anche Cass. n. 6304/2014).

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al tribunale di Roma in diversa composizione, che si atterrà agli enunciati principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al tribunale di Roma in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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