Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12578 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 37/10 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandria

n. 129, presso lo Studio dell’Avv. Giovanni Chiaromonte,

rappresentato e difeso dall’Avv. Paola Bottini, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Milano, in persona del suo Sindaco pro tempore B.

A.M.L., elettivamente domiciliato in Roma,

Lungotevere Marzio n. 3, presso lo Studio dell’Avv. Raffaele Izzo,

che con gli Avv.ti Maria Rita Surano, Antonella Fraschini, Ruggero

Meroni, lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Esatri S.p.A. Gruppo Equitalia in persona del suo

legale rappresentante pro tempore R.G., elettivamente

domiciliata in Roma, Viale dell’Università n. 11, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Augusto Ermetes e Paolo Ermetes, giusta delega

in atti;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 95/46/08 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 17 dicembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Domella Resta, per delega dell’Avv. Raffaele Izzo,

per il Comune controricorrente;

udito l’Avv. Augusto Ermetes, per la resistente Equitalia Esatri

S.p.A.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 95/46/08 depositata il 17 dicembre 2008 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da P.P. contro la decisione n. 167/34/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso promosso avverso gli avvisi di mora ICIAP anni 1990 1991 1992 1993 1994 e “smaltimento rifiuti” anni 1996 1997 1998 1999 “emessi da ESATRI –

Concessionario Esazioni Tributi S.p.A. – per conto del Comune di Milano” e che il contribuente aveva chiesto fossero dichiarati illegittimi deducendo che “nessuna cartella esattoriale era stata a lui notificata”.

Per quanto di stretto interesse la CTR confermava la prima decisione ritenendo in modo preliminare e assorbente che il ricorso avverso gli impugnati avvisi di mora fosse stato correttamente dichiarato inammissibile perchè “non era stato notificato all’Ente impositore Comune di Milano”, difatti secondo la CTR il contribuente “non aveva dimostrato sia documentalmente che con argomentazioni credibili di aver provveduto alla notifica del ricorso al Comune di Milano”.

Contro la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso il Comune e mentre invece il concessionario si costituiva soltanto riservandosi di partecipare all’udienza.

Il contribuente e il Comune si avvalevano della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Il contribuente ha in memoria ex art. 378 c.p.c., eccepito l’inammissibilità del controricorso con il quale il Comune ha resistito, deducendo che la procura rilasciata dal Sindaco “non menzionava la specifica autorizzazione della Giunta Comunale”.

L’eccezione è però infondata alla luce della nota giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “Dal nuovo ordinamento delle autonomie locali emerge che competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti è il sindaco, non essendo necessaria l’autorizzazione della giunta municipale, posto che al sindaco è attribuita la rappresentanza dell’ente, mentre la giunta ha una competenza soltanto residuale, sussistente nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al sindaco stesso” (Cass. sez. 1 n. 13016 del 2014; Cass. sez. 1 n. 4784 del 2012).

2. Con il primo complesso motivo di ricorso rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, il contribuente lamentava che erroneamente la CTR avesse ritenuto inammissibile il ricorso con il quale erano stati impugnati gli avvisi di mora e ciò sotto i seguenti tre profili:

a) perchè la CTR era “incorsa in un errore materiale”, atteso che la notifica al Comune era avvenuta per “plico raccomandato” contenente “due copie del ricorso introduttivo in data 25-02-2004”, una “indirizzata all’esattore”, una “intestata alla CTR, ma spedita all’indirizzo dell’Ufficio Protocollo del Comune”;

b) perchè con la “tempestiva costituzione di entrambi i convenuti”, la CTR avrebbe comunque dovuto ritenere sanato ogni “presunto, nei fatti inesistente, difetto di notifica”;

c) perchè la CTR avrebbe in ogni modo dovuto considerare “sufficiente per la valida instaurazione del giudizio, l’avvenuta notifica del ricorso anche al solo esattore ESATRI S.p.A. trattandosi d’impugnazione di avviso di mora non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale nè di altri atti prodromici all’avviso di mora stesso”.

Il quesito sottoposto era il seguente: “Se alla luce del disposto delle norme citate (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 22 e artt. 156, 164 e 291 c.p.c.) possa essere correttamente dichiarato inammissibile, come accaduto nella fattispecie, un ricorso introduttivo in CTP nel caso in cui il ricorrente invii per posta raccomandata RR in plico senza busta due copie del ricorso introduttivo inviate rispettivamente all’indirizzo dell’esattore e all’indirizzo dell’Ufficio Protocollo dell’Ente impositore, costituendosi poi nei trenta giorni con deposito presso la CTP di parte con le copie delle ricevute delle raccomandate. Si precisa inoltre che entrambe le parti convenute risultano in atti regolarmente costituite ben cinque mesi prima dell’udienza e che si tratta di avvisi di impugnazione di mora non preceduti da altri atti, caso in cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto sufficiente la notifica al solo esattore”.

2.1. Con riguardo al profilo sub a) il motivo è inammissibile non solo per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti i richiamati documenti (Cass. sez. 6 n. 16134 del 2015; Cass. sez. 3 n. 8569 del 2013), ma altresì perchè il denunciato “errore materiale” avrebbe dovuto essere impugnato con il mezzo della revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

2.2. Con riguardo ai profili sub b) c), chiaramente intesi a censurare una violazione di legge processuale che trova idonea corrispondenza nel trascritto quesito di diritto, profili da esaminarsi congiuntamente essendo tra di loro strettamente connessi, il motivo è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui “L’azione del contribuente rivolta a far valere l’illegittimità dell’avviso di mora, non preceduto dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento, può essere esercitata indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore” (Cass. sez. un. n. 16412 del 2007; Cass. sez. trib. n. 13082 del 2011; Cass. sez. trib. n. 2803 del 2010), cosicchè erroneamente la CTR ha ritenuto che legittimato dal lato passivo fosse solo il Comune, con la conseguenza che l’inesistenza della notifica del ricorso eseguita nei confronti del ridetto Comune avesse comportato l’inammissibilità dell’impugnazione degli avvisi di mora per l’inutile trascorrere del perentorio termine di giorni sessanta D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex artt. 20 e 21, in combinato disposto.

3. In ragione del carattere assorbente della pronuncia della CTR, che ha perciò confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso gli impugnati avvisi senza definire il merito della controversia, gli ulteriori motivi di censura formulati dal contribuente sono inammissibili in questa sede di legittimità, ma ovviamente riproponibili davanti al giudice del rinvio (Cass. sez. trib. n. 8817 del 2012; Cass. sez. lav. n. 13906 del 2000).

4. In controricorso il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’originario ricorso, con il quale il contribuente aveva impugnato davanti alla CTP gli avvisi di mora, “per il principio di consumazione dell’impugnazione” e questo perchè un identico ricorso per impugnazione degli avvisi di mora era stato dichiarato inammissibile con sentenza definitiva.

L’eccezione è inammissibile non soltanto perchè la stessa non è stata proposta nelle forme del ricorso incidentale (Cass. sez. 6, 14/04/2015, n. 7523 del 2015; Cass. sez. Lav. n. 100 del 2003), ma anche perchè in narrativa di sentenza la CTR aveva dato atto che la CTP aveva respinto l’eccezione statuendo che “non valeva la pena di entrare nel merito di una controversia relativa al secondo procedimento c.d. parallelo in quanto dichiarato inammissibile”, cosicchè per rispetto del principio di autosufficienza il Comune avrebbe dovuto non solo dimostrare di aver impugnato la statuizione, ma altresì avrebbe dovuto con ricorso incidentale censurare la CTR per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. sez. trib. n. 9108 del 2012), oltrechè infine formulare l’apposito quesito di diritto prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis (Cass. sez. trib. n. 10758 del 2013;

Cass. sez. lav. n. 4146 del 2011).

5. Alla cassazione dell’impugnata sentenza dovrà quindi seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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