Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12578 del 12/05/2021
Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12578
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20801/2017 proposto da:
T.G., in proprio, domiciliato in Roma, Piazza Cavour,
presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
Fallimento Consorzio (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ORISTANO, del 02/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/02/2021 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – L’avvocato T.G. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento del Consorzio (OMISSIS); lo stesso professionista aveva in precedenza domandato l’ammissione, in prededuzione, del proprio credito per i compensi di avvocato maturati in ragione della predisposizione del ricorso per la dichiarazione di autofallimento; il giudice delegato aveva ammesso il credito in privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2, per Euro 3.260,50, negando che il credito potesse qualificarsi prededucibile.
Il Tribunale di Oristano, investito dell’opposizione, la respingeva. Osservava, in particolare, che “la presentazione dell’istanza di fallimento non produce specificamente e direttamente alcun effetto conservativo, posto che solo con la sentenza di fallimento si realizza lo spossessamento generale e indistinto dell’intero patrimonio del debitore, per cui la conservazione del patrimonio alla massa è solo una conseguenza eventuale indiretta della domanda”.
2. – Avverso il decreto del Tribunale di Oristano depositato il 2 agosto 2017, ricorre per cassazione, con due motivi, T.G.. La curatela fallimentare, intimata, non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo è denunciata la violazione della L. Fall., art. 111, comma 2. Viene contestato l’assunto, sostenuto dal Tribunale nel provvedimento impugnato, per cui la disposizione richiamata, che considera crediti prededucibili quelli sorti in occasione o in funzione di tutte le procedure concorsuali, si riferisca alle sole procedure concorsuali minori.
Il secondo mezzo oppone la violazione della L. Fall., art. 6 e art. 111, comma 2. Rileva l’istante che la propria attività rivestiva il connotato dell’essenzialità (negato dal Tribunale), posto che il fallimento non può essere dichiarato d’ufficio; osserva, altresì, che la L. Fall., art. 111, comma 2, esige unicamente che l’attività dalla quale si origina il credito sia “connotata dai caratteri della funzionalità, ovvero della strumentalità, avuto riguardo all’obiettivo della conservazione del patrimonio del debitore”.
2. – I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
Come questa Corte ha avuto già modo di rilevare, il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell’istanza di fallimento in proprio costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare, come tale prededucibile ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall’abrogazione della L. Fall., art. 182 quater, comma 4, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. 9 settembre 2014, n. 18922; Cass. 28 giugno 2019, n. 17596, che, in fattispecie pienamente sovrapponibile a quella qui in esame, ha ritenuto prededucibile il credito professionale dell’avvocato maturato per la presentazione dell’istanza di autofallimento della società da lui rappresentata).
3. – Il decreto è dunque cassato.
Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarandosi che al credito fatto valere dal ricorrente è riconosciuto il rango della prededuzione.
4. – Le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte;
accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, ammette il credito allo stato passivo in prededuzione; condanna il fallimento al pagamento delle spese di giudizio di opposizione, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna lo stesso fallimento al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.785,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021