Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12577 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12554-2018 proposto da:

ICOM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CATALDO FORNARI;

– ricorrente –

contro

OVER IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore e amministratore unico sig.ra S.D., e

D.N., entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DI TORRE

ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO ESPOSITO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 58/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Icom S.r.l. convenne davanti al Tribunale di Taranto il sig. D.N. e la società Over Immobiliare S.r.l. per ottenere l’annullamento, ai sensi degli artt. 2475 ter e 1394 c.c., del contratto di compravendita con cui l’allora amministratore della stessa Icom S.r.l., versando in conflitto di interessi con la società amministrata, aveva venduto due appartamenti di proprietà della stessa, siti in Crispiano, alla società Over immobiliare S.r.l..

In particolare la Icom sottolineava come il sig. N. avesse trasferito gli immobili in questione nello stesso giorno in cui era convocata l’assemblea con all’ordine del giorno la sua revoca dalla carica di amministratore; come nessuna comunicazione di tale compravendita fosse stata data all’assemblea dei soci; come la società acquirente, Over immobiliare S.r.l., fosse controllata dalla famiglia del N. e fosse amministrata dal genero di costui.

Il Tribunale di Taranto rigettò la domanda dell’attrice.

La Corte di appello di Lecce, adita con il gravame della Icom, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo insussistente il dedotto conflitto di interessi in quanto il contratto impugnato risultava stipulato in conformità ai contratti preliminari precedentemente conclusi tra le due società.

Contro questa pronuncia la società Icom S.r.l. ricorre per Cassazione sulla scorta di un solo motivo.

Il sig. D.N. e la società Over Immobiliare S.r.l. hanno presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2020 per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2475 ter e 1394 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e art. 111 Cost., comma 6.

Il motivo si sviluppa una serie di censure relative alla valutazione svolta dai giudici di merito delle varie risultanze istruttorie. In particolare, la Icom sostiene l’evidenza del conflitto di interessi nella vendita degli immobili de quo svolta dal sig. N. che, quale amministratore pro tempore della Icom, avrebbe sfruttato in extremis la propria carica per effettuare la compravendita degli immobili nel suo interesse e nell’interesse della società Over (acquirente), del cui capitale era proprietario per un terzo.

La doglianza, anche nei termini in cui viene illustrata nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., attinge il merito dell’apprezzamento delle risultanze processuali operato dalla Corte territoriale e non può, pertanto, trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Come questa Corte ha più volte affermato già sotto il previgente testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (cfr. sent. n. 7972/07), e come va ribadito con maggior forza dopo la modifica recata a tale testo dalla riforma del 2012, nel giudizio di cassazione non è dato alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la società ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 25 giugno 2020

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