Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12577 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.18/05/2017),  n. 12577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17465/2015 proposto da:

C.M., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO RUSSO e

domiciliato in Roma presso la Corte Suprema di Cassazione;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 3,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MORABITO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO FAILLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 804/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Rilevato che la Corte d’Appello di Firenze con sentenza depositata il 13.5.2014 (e non notificata) – accogliendo l’impugnazione proposta da D.A. contro la sentenza del locale Tribunale – ha accolto la domanda risarcitoria da lui proposta contro il prestatore d’opera C.M. per cattiva installazione di un rivestimento in parquet nell’appartamento di sua proprietà;

che il C. ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 29.6.2015) sulla base di quattro motivi a cui resiste il committente con controricorso con cui è stata eccepita preliminarmente la inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione;

vista la proposta di manifesta infondatezza formulata dal relatore;

vista la memoria del ricorrente;

2. ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè il controricorrente non considera che, trattandosi di giudizio “instaurato” il 7 febbraio 2007 (data di notifica dell’atto di citazione nel giudizio di primo grado, a cui occorre ovviamente riferirsi), il termine lungo per impugnare era di un anno e 46 giorni (e non già di sei mesi, come erroneamente si assume), sicchè considerata la data di deposito della sentenza (13.5.2014), la notifica del ricorso avvenuta il 29.6.2015 era tempestiva (il 28 giugno, data di scadenza del termine lungo, era infatti domenica);

3.1 rilevato che col primo motivo (con cui si deduce violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; violazione degli artt. 1218, 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) si censura in sostanza, sotto lo schermo della violazione di legge, il percorso argomentativo utilizzato dalla Corte d’Appello per ritenere non offerta la prova liberatoria da parte del prestatore d’opera (e lo si desume chiaramente dalla formulazione della censura ove si denunzia espressamente un difetto di “consequenzialità logica” e una inaccettabile “lacuna” motivazionale;

ritenuto che siffatta censura va dichiarata inammissibile perchè volta a reintrodurre il vizio di motivazione ormai non più ammesso dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nella versione attualmente in vigore ed applicabile alla fattispecie), senza invece evidenziare nè l’assenza totale di motivazione, nè l’apparenza della stessa, nè il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (v. al riguardo Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830);

3.2 rilevato che il secondo motivo (con cui si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 2697, 2222 e segg., artt. 1667 e 1668 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) è da ritenersi manifestamente infondato perchè:

a) posto che correttamente è stata ritenuta l’applicabilità al contratto d’opera delle norme sull’appalto, trova nel caso di specie applicazione il principio secondo cui il committente, il quale agisce nei confronti dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1668 c.c., per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell’opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell’appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria (Sez. 2, Sentenza n. 21269 del 05/10/2009 Rv. 609774; Sez. 2, Sentenza n. 14124 del 26/10/2000 Rv. 541237);

b) nel caso in esame la Corte d’Appello si è attenuta a tale principio: una volta accertata l’esistenza dei difetti denunciati (il distacco del parquet dal pavimento), ha ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sul prestatore d’opera evidenziando, per confutare la tesi difensiva della assenza di aerazione imputabile al committente, la mancata installazione di molte delle finestre (tipico accertamento in fatto qui non sindacabile), e comunque la mancata indicazione di un criterio tecnico, logico e giuridico che consentisse di identificare un nesso causale certo, immediato e diretto, tra i due eventi, cioè tra la persistente chiusura dell’appartamento dopo l’esecuzione dei lavori e l’obiettivo distacco del parquet subito dopo l’installazione;

3.3 rilevato che col terzo motivo (rubricato come omesso esame circa fatti decisivi e controversi ex art. 360 c.p.c., n. 5 e come violazione di plurime norme di legge (artt. 1218, 2697, 1667 e 15668 c.c., ex art. 360, n. 3) si rimprovera alla Corte d’Appello di non avere ammesso la prova orale sul tasso di umidità (50%) riscontrato al momento della posa in opera del parquet (percentuale ritenuta ottimale anche dal CTU) e della prova sul maggior tasso di umidità (85%) e sulla presenza di finestre chiuse al momento del primo accesso dopo la segnalazione dei danni evidenziandosi la decisività per dimostrare la mancata aerazione dei locali da parte del committente;

3.4 rilevato che col quarto ed ultimo motivo si deduce ancora plurime violazione di norme di legge (artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1218, 2697, 1667, 1668 e 2222 c.c.) rimproverandosi alla Corte d’Appello di non avere preso in considerazione alcune ammissioni fatte dall’attore nell’atto di citazione e nel ricorso per ATP e che – a dire del ricorrente – erano indicative della avvenuta chiusura dell’immobile dopo il montaggio del parquet (montaggio di finestre, urgenza segnalata per poter abitare l’immobile) e quindi valevano ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio;

ritenuto che queste due censure – ben suscettibili di esame congiunto sono manifestamente infondate perchè:

a) il tasso di umidità al 50% al momento dell’installazione del parquet è stato già riconosciuto dalla Corte d’Appello quindi è prova di interesse la censura sulla mancata ammissione di una prova tendente a provare tale assunto;

b) tutte e altre circostanze, riguardanti l’arieggiamento, la presenza o meno di finestre durante e dopo l’installazione del parquet, la chiusura dell’alloggio hanno formato oggetto di valutazione nel giudizio di merito, mentre l’interpretazione delle espressioni usate dall’attore in citazione e nell’atto introduttivo del procedimento di istruzione preventiva secondo la tesi del ricorrente involge ancora una volta apprezzamenti in fatto inammissibili in questa sede;

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere respinto con addebito di spese a carico della parte soccombente;

considerato, infine, che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato respinto, per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 2.300,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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