Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12577 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28097/2012 proposto da:

IMMOBILIARE 2 C SRL, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL SERAFICO 65,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO ROSATI, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2011 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 19/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSATI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. L’Agenzia delle entrate, ufficio di Avezzano, rettificava il valore dichiarato nell’atto di compravendita registrato il 21.6.2006 relativo ad un terreno sito in (OMISSIS), ceduto dalla Società Immobiliare 2C Srl, elevandone il valore da Euro 405.000 ad Euro 612.000. La Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila accoglieva il ricorso proposto dalla società Immobiliare 2C Srl e l’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole. La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in accoglimento dell’appello proposto, riformava la sentenza di primo grado sul rilievo, tra l’altro, che l’avviso di rettifica doveva ritenersi completo in quanto recava l’indicazione degli estremi dell’atto comparativo valorizzato dall’UTE nell’effettuare la stima dell’immobile.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la società Immobiliare 2C Srl affidato a due motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, ultimo periodo ed del D.Lgs. n. 131 del 1986, art. 52. Sostiene la ricorrente che all’avviso di rettifica notificato dall’Ufficio era allegata la stima dell’UTE ma che l’atto comparativo richiamato, indicato nella successione registrata in Roma 7 il 31 gennaio 2006 den. 30 vol. 130, non risultava allegato nè all’avviso di rettifica nè alla perizia dell’UTE; inoltre neppure era riprodotto il contenuto essenziale dello stesso.

4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, posto che la CTR ha omesso di considerare che, come risultava dalla perizia di parte, il terreno non era urbanizzato nè era stata stipulata la convenzione con il Comune ed, inoltre, lo stesso Comune di (OMISSIS) aveva determinato il valore dell’area fabbricabile, ai fini dell’imponibile ICI, in misura inferiore a quella indicata nell’atto.

5. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è fondato.

Invero consolidata è la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale: “Nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6914 del 25/03/2011, Rv. 617325 29.1.2008, n. 1906).

Nel caso che occupa l’atto impositivo e l’allegata stima dell’UTE non riproducono nemmeno per stralci l’atto comparativo utilizzato ai fini della determinazione del valore, essendone solo indicati gli estremi (successione registrata in Roma 7 il 31 gennaio 2006 den. 30 vol.

130).

Dal ricorso e dalla sentenza impugnata si evince che nel giudizio di appello l’Agenzia delle entrate ha indicato, quale ulteriore atto di comparazione, l’atto pubblico registrato in Avezzano in data 21.9.2006 al n. 3152. Ora, è ben vero che la produzione documentale era da ritenersi ammissibile e rilevante in quanto l’atto comparativo poteva essere prodotto anche nella fase contenziosa (si veda Cass. n. 6914 del 25/03/2011, secondo cui ” In tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase l’onere dell’Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri “); tuttavia si tratta di atto successivo a quello oggetto di rettifica e, quindi, non utilizzabile quale criterio comparativo per la determinazione del valore, a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3.

6. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.

7. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va accolto. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per le alterne vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso della contribuente, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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