Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12577 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10963/2017 proposto da:

D.N.E., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Iannella Leonardo Walter, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 30/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/02/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale DE MATTEIS Stanislao, che ha chiesto che la

Corte il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo.

Conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito della sentenza parziale in data 15/12/2009 di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra D.F.P. e D.N.E., il Tribunale di Foggia con sentenza definitiva n. 1635/2015, accolse l’istanza di assegno divorzile avanzata da D.N.E. e fissò in Euro 700,00 l’importo dell’assegno divorzile da versare mensilmente alla ex moglie.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 20/1/2017, riformò la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia 1635/2015, ed aumentò a 1000,00 Euro mensili l’assegno divorzile a carico del marito ed a favore della ricorrente, compensando le spese di giudizio stante la contumacia del marito. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione D.N.E. affidato a due motivi e memoria.

Il P.G. ha depositato requisitoria scritta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Bari ha stabilito in Euro 1000,00 l’assegno di divorzio per la ex-moglie senza tener conto delle situazioni economiche delle parti e conseguente sproporzione delle rispettive posizioni economiche nonchè del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e del contributo dato dalla ricorrente alla famiglia consistente nell’aver dedicato trenta anni della propria vita ai figli.

Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.

La ricorrente lamenta la sproporzione delle rispettive posizioni economiche nonchè del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e chiede di aumentare l’assegno previsto a suo favore.

Tuttavia la sentenza impugnata merita di essere confermata sulla base della pronuncia delle Sezioni Unte di questa Corte (Sez. U., n. 18287 del 11/07/2018) secondo la quale “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.

Alla luce del recente orientamento di questa Corte e tenuto conto che tutte le circostanze evidenziate nel ricorso sono già emerse nei precedenti gradi di giudizio e risultano essere già state prese in considerazione dal giudice di merito risulta infondata l’istanza di assegno divorzile in misura maggiore di quello già concesso.

Deve invece essere accolto il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente censura la dichiarata compensazione delle spese del giudizio di appello.

Infatti la mancata costituzione dell’appellato non giustifica di per sè la compensazione delle spese di giudizio.

Per quanto sopra deve essere rigettato il primo motivo ed accolto il secondo, cassata sul punto la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione affinchè provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di appello come richiesto dalla ricorrente nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza. Oscuramento dati personali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA